Cassazione Civile, Ordinanza n. 29665/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia riguarda il rendimento di buoni postali fruttiferi di durata trentennale, emessi su modulo della precedente serie "P" e recanti timbratura "Q/P" su entrambi i lati. Il titolare del titolo aveva ottenuto nei gradi di merito una decisione favorevole in ordine all'applicazione, anche per il periodo dal 21° al 30° anno, dei tassi indicati sul retro del buono. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, del D.M. 13/06/1986, dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999, del D.M. 19/12/2000, del D.L. 556/86 convertito dalla L. 759/86, del d.lgs. 239/96 e del D.M. 23/06/1997, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente applicato ai buoni della serie Q/P i tassi della serie P per l'ultimo decennio, anziché quelli previsti per la serie nuova, e che la timbratura avesse dettato una disciplina completa per l'intero periodo di vigenza del titolo. Il resistente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha dato continuità a un recente orientamento di legittimità secondo cui, nei buoni postali fruttiferi della serie Q/P, l'interpretazione del testo deve considerare il titolo nel suo complesso e non solo una parte delle indicazioni; la presenza della stampigliatura sostitutiva della tabella della serie P e di una modalità di rappresentazione dei rendimenti diversa dalla precedente esclude che il richiamo ai tassi della serie P per l'ultimo periodo sia decisivo. In caso di indicazione incompleta o ambigua dei rendimenti del buono di nuova emissione, opera l'integrazione suppletiva con i tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973. Perciò la sentenza del Tribunale di Campobasso è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Campobasso in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità per censurare l'interpretazione data al regime dei rendimenti dei buoni postali
costituisce la base normativa per l'emissione dei buoni postali fruttiferi e per l'integrazione dei rendimenti tramite decreto ministeriale
D.M. 13/06/1986
richiamato per la disciplina della serie di buoni in questione e dei relativi tassi di interesse
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999
richiamato nel motivo di ricorso tra le fonti che regolano la materia
D.M. 19/12/2000
richiamato nel motivo di ricorso tra le fonti applicabili alla determinazione dei rendimenti
D.L. 556/86 convertito dalla L. 759/86
richiamato nel motivo di ricorso tra le fonti normative di riferimento
richiamato nel motivo di ricorso tra le fonti normative di riferimento
D.M. 23/06/1997
richiamato nel motivo di ricorso tra le fonti normative di riferimento
Massime di principio
- Nell'interpretazione dei buoni postali fruttiferi occorre leggere le indicazioni sul titolo nel loro complesso, raccordando il senso letterale delle parole con la dichiarazione negoziale unitaria e non isolando una sola parte del modulo.
- La presenza di una timbratura sostitutiva della tabella originaria può integrare una disciplina autonoma dei rendimenti e rendere non decisiva l'indicazione riferita alla precedente serie.
- Se il testo del buono risulta incompleto o ambiguo quanto ai rendimenti, si applica un'integrazione suppletiva con i tassi previsti dalla normativa ministeriale richiamata dalla disciplina di emissione.
- In presenza di orientamento consolidato della Corte di cassazione su una questione identica, il ricorso che vi si conformi deve essere accolto per cassazione della decisione di merito difforme.
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