Cassazione Civile, Ordinanza n. 29662/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società emittente contro la pretesa di rimborso, comprensiva di capitale, interessi e spese, relativa a un buono postale fruttifero della serie AA3 sottoscritto nel 2002 per importo nominale di euro 1.000,00. I giudici di merito hanno rigettato l’opposizione, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’emittente: secondo il Tribunale, la scadenza del buono andava collocata al termine del settimo anno solare successivo a quello di emissione, con conseguente decorrenza della prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo. Nel ricorso per cassazione l’emittente ha denunciato, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 e dell’art. 8 del d.m. 17 ottobre 2001, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza del titolo, e non dalla data di scadenza stessa; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., lamentando la mancata considerazione del termine decennale di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, trattandoli congiuntamente perché espressione di un’unica censura. Ha affermato che, per i buoni postali fruttiferi, l’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 prevede la prescrizione dei diritti del titolare dopo dieci anni dalla data di scadenza del titolo e che tale disciplina si applica anche alle serie già emesse, per le quali non si fosse ancora compiuta la prescrizione previgente. Ne consegue che il dies a quo va individuato nella data di scadenza del titolo, e non nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il buono poteva essere riscosso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8 d.m. 19 dicembre 2000
"I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"
La prescrizione decennale decorre dalla data di scadenza del titolo, non dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il buono poteva essere riscosso; la regola si applica anche alle serie già emesse se non prescritti secondo la disciplina previgente.
art. 10, comma 2, d.m. 19 dicembre 2000
"Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse..."
La nuova disciplina di prescrizione si estende alle serie pregresse non ancora prescritte al momento dell’entrata in vigore del decreto.
art. 2934 c.c.
Richiamato per sostenere la prescrizione estintiva del diritto al rimborso.
art. 2935 c.c.
Richiamato per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
art. 2946 c.c.
Richiamato per il termine ordinario decennale di prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
Censura formulata con riferimento alla violazione di norme sulla prescrizione, come dedotto dalla ricorrente.
Massime di principio
- In tema di buoni postali fruttiferi, quando una disciplina sopravvenuta estende il termine di prescrizione e ne modifica il dies a quo, la decorrenza va determinata secondo la nuova disciplina anche per le serie già emesse non ancora prescritte.
- La prescrizione dei diritti di rimborso dei buoni postali fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, non da una data convenzionale anteriore o successiva non espressamente prevista dalla norma.
- Se il giudice di merito interpreta la disciplina della scadenza e della prescrizione in contrasto con il dato letterale e con l’orientamento già consolidato della Corte di cassazione, la decisione è censurabile per violazione di legge.
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