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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29662/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società emittente contro la pretesa di rimborso, comprensiva di capitale, interessi e spese, relativa a un buono postale fruttifero della serie AA3 sottoscritto nel 2002 per importo nominale di euro 1.000,00. I giudici di merito hanno rigettato l’opposizione, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’emittente: secondo il Tribunale, la scadenza del buono andava collocata al termine del settimo anno solare successivo a quello di emissione, con conseguente decorrenza della prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo. Nel ricorso per cassazione l’emittente ha denunciato, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 e dell’art. 8 del d.m. 17 ottobre 2001, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza del titolo, e non dalla data di scadenza stessa; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., lamentando la mancata considerazione del termine decennale di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, trattandoli congiuntamente perché espressione di un’unica censura. Ha affermato che, per i buoni postali fruttiferi, l’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 prevede la prescrizione dei diritti del titolare dopo dieci anni dalla data di scadenza del titolo e che tale disciplina si applica anche alle serie già emesse, per le quali non si fosse ancora compiuta la prescrizione previgente. Ne consegue che il dies a quo va individuato nella data di scadenza del titolo, e non nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il buono poteva essere riscosso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.m. 19 dicembre 2000

    "I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"

    La prescrizione decennale decorre dalla data di scadenza del titolo, non dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il buono poteva essere riscosso; la regola si applica anche alle serie già emesse se non prescritti secondo la disciplina previgente.

  • art. 10, comma 2, d.m. 19 dicembre 2000

    "Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse..."

    La nuova disciplina di prescrizione si estende alle serie pregresse non ancora prescritte al momento dell’entrata in vigore del decreto.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato per sostenere la prescrizione estintiva del diritto al rimborso.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato per il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    Censura formulata con riferimento alla violazione di norme sulla prescrizione, come dedotto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di buoni postali fruttiferi, quando una disciplina sopravvenuta estende il termine di prescrizione e ne modifica il dies a quo, la decorrenza va determinata secondo la nuova disciplina anche per le serie già emesse non ancora prescritte.
  • La prescrizione dei diritti di rimborso dei buoni postali fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, non da una data convenzionale anteriore o successiva non espressamente prevista dalla norma.
  • Se il giudice di merito interpreta la disciplina della scadenza e della prescrizione in contrasto con il dato letterale e con l’orientamento già consolidato della Corte di cassazione, la decisione è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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