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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29661/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 1999, poi risolta con sentenza passata in giudicato. Dopo la risoluzione, gli acquirenti avevano insinuato al passivo il credito restitutorio del prezzo e il risarcimento dei danni. La curatela, tuttavia, agiva per ottenere la restituzione dell’immobile, contestando inoltre successivi atti dispositivi: una donazione della nuda proprietà del 2008 in favore della figlia degli originari acquirenti e una compravendita del 2009 in favore di un terzo. In appello gli odierni ricorrenti sostenevano, da un lato, che la curatela si fosse ingiustamente arricchita perché aveva ottenuto la restituzione del bene senza avere previamente restituito prezzo e danni dovuti in base alla sentenza di risoluzione; dall’altro, che la donazione di bene altrui non fosse nulla ma solo inefficace/inopponibile, con conseguente applicazione dell’art. 2644 c.c. e tutela del successivo acquirente. La Corte di cassazione ha esaminato due motivi: (1) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per il rigetto dell’eccezione di arricchimento senza causa; (2) violazione delle norme sulla donazione di bene altrui e sulla trascrizione (artt. 771, 1418, 2644 e 2652 c.c.), per avere i giudici di merito qualificato la donazione come nulla e fatto prevalere la domanda di nullità trascritta entro cinque anni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in presenza di procedura fallimentare, il credito restitutorio e risarcitorio derivante dalla risoluzione doveva essere fatto valere nelle forme dell’insinuazione al passivo, essendo l’azione di arricchimento senza causa rimedio sussidiario e non esperibile quando l’ordinamento appronta azioni tipiche. Ha rigettato anche il secondo motivo perché la donazione di bene altrui è nulla per difetto di causa, non meramente inefficace; inoltre, il conflitto tra la curatela e il subacquirente andava risolto applicando l’art. 2652 c.c., comma 1, n. 6, dato che la domanda di nullità della donazione era stata trascritta entro il quinquennio, con conseguente travolgimento del subacquisto del terzo anche a prescindere dalla buona fede. Ha condannato i ricorrenti in solido alle spese e alle conseguenze ex art. 96 c.p.c. e art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario e non è esperibile quando il preteso impoverito dispone di azioni tipiche per far valere il proprio diritto.

  • art. 2042 c.c.

    Il rimedio è residuale e non può essere utilizzato per aggirare le tutele previste dall’ordinamento, compresa l’insinuazione al passivo fallimentare.

  • art. 1493 c.c.

    La risoluzione della compravendita comporta l’obbligo di restituzione del prezzo da parte del venditore.

  • art. 52 L.F.

    Il fallimento apre il concorso dei creditori e rende necessario l’accertamento dei crediti secondo la procedura concorsuale.

  • art. 93 L.F.

    Le pretese di pagamento o restituzione verso il fallimento devono essere fatte valere mediante domanda di insinuazione al passivo.

  • art. 98 L.F.

    Contro l’esito della verifica del passivo sono esperibili i rimedi propri della procedura concorsuale.

  • art. 2644 c.c.

    Disciplina il conflitto tra acquisti derivativi dallo stesso dante causa; non si applica al conflitto tra dante causa e avente causa dell’avente causa quando la questione riguardi la nullità dell’atto trascritto.

  • art. 2652 c.c.

    Le domande giudiziali indicate dalla norma producono effetti diversi a seconda del tipo di azione proposta; per la nullità opera la tutela del terzo solo se l’atto è trascritto e la domanda non è trascritta entro cinque anni.

  • art. 2652, comma 1, n. 1, c.c.

    Per le domande di risoluzione la sentenza non pregiudica i diritti dei terzi acquistati in base ad atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

  • art. 2652, comma 1, n. 6, c.c.

    Per le domande di nullità di atti soggetti a trascrizione, il terzo è protetto solo se il suo acquisto è trascritto e la domanda è trascritta oltre cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato; in difetto, il subacquisto viene travolto.

  • art. 771 c.c.

    È richiamato per escludere che la donazione di bene altrui sia validamente configurabile; la nullità deriva dal difetto di causa del negozio di liberalità.

  • art. 1418 c.c.

    La donazione di bene altrui è nulla per mancanza di un elemento essenziale, in particolare della causa.

  • art. 1346 c.c.

    È richiamato nel ricorso quale parametro di validità dell’oggetto, ma la Corte valorizza la nullità per difetto di causa del negozio.

  • art. 2033 c.c.

    È richiamato per descrivere l’obbligo restitutorio conseguente alla risoluzione.

  • art. 2901 c.c.

    È menzionato come possibile rimedio revocatorio, ma non accolto nella decisione.

  • art. 66 L.F.

    È richiamato tra le domande subordinate di inefficacia degli atti dispositivi.

  • art. 96 c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis comporta la condanna alle somme previste per responsabilità aggravata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la definizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • L’azione di arricchimento senza causa è rimedio sussidiario: non è proponibile quando il soggetto dispone di un’azione tipica, anche se tale azione deve essere esercitata nel concorso fallimentare o in altro rito speciale.
  • Nel fallimento, i crediti di somma o di restituzione devono essere fatti valere con l’insinuazione al passivo; non è consentito aggirare la procedura concorsuale mediante autonome azioni ordinarie di arricchimento o ripetizione.
  • La donazione di bene altrui è nulla per difetto di causa, non già semplicemente inefficace o inopponibile; il problema non si risolve sul piano della sola opponibilità ai terzi.
  • L’art. 2644 c.c. regola i conflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa, mentre l’art. 2652 c.c. disciplina l’opponibilità delle sentenze di accoglimento di specifiche domande giudiziali verso i subacquirenti.
  • Per le domande di nullità di atti soggetti a trascrizione, il subacquirente è protetto solo se il proprio acquisto è trascritto e la domanda di nullità non è trascritta entro cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato; in caso contrario, il subacquisto resta travolto anche se il terzo è in buona fede.
  • La buona fede del subacquirente non vale a salvare l’acquisto quando operi la disciplina speciale dell’art. 2652 c.c., comma 1, n. 6, nel termine quinquennale dalla trascrizione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeTransazioneProprietàImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaNullitàGiudicato

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