Cassazione Civile, Ordinanza n. 29666/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
Una società cooperativa, titolare di una concessione demaniale marittima e di un supermercato insistente sull'area interessata, convenne in giudizio l'Autorità portuale chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di un protocollo d'intesa del 27 maggio 1999 relativo alla trasformazione urbanistica del promontorio di San Benigno e la condanna al risarcimento. Secondo la cooperativa, il protocollo prevedeva la rinuncia alla concessione, la ricollocazione del supermercato in altra sede e il pagamento di un indennizzo per gli investimenti non ancora ammortizzati, con impegno dell'Autorità a far sì che il futuro cessionario delle aree lo corrispondesse; nonostante l'adempimento degli obblighi da parte sua, l'indennizzo non era stato pagato. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello confermò in parte, correggendo solo il regime degli interessi. L'Autorità portuale ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che il protocollo fosse un accordo sostitutivo ex art. 11 l. 241/1990 e che la controversia appartenesse alla giurisdizione esclusiva amministrativa; 2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, assumendo che l'indennizzo fosse subordinato alla cessione delle aree e non dovesse essere dovuto in caso di cessione parziale o mancata cessione; 3) errata applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., poiché gli interessi al tasso ultralegale richiederebbero una pattuizione scritta; 4) ulteriore errata applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., perché tale disciplina si applicherebbe solo a obbligazioni di fonte contrattuale e non a pretese risarcitorie. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per giudicato interno sulla giurisdizione, rimettendo gli atti alla sezione competente per l'esame degli altri motivi non decisi nell'ordinanza riportata.
La decisione
La Corte ha rilevato che la questione di giurisdizione era coperta da giudicato interno, poiché l'Autorità portuale non aveva proposto in appello uno specifico motivo contro la sentenza di primo grado nella parte in cui, decidendo nel merito, aveva implicitamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha quindi dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione. L'ordinanza non definisce l'intero ricorso, ma dispone la rimessione degli atti alla Prima Sezione civile per l'esame dei motivi residui.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
La parte ricorrente lo invocava per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie su accordi sostitutivi e concessioni, ma la Corte non entra nel merito perché la questione è coperta da giudicato interno.
art. 11, L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come base normativa dell'accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, ma la Corte non ne affronta l'effettiva qualificazione per la preclusione processuale.
art. 342 c.p.c.
La Corte ribadisce che l'appello deve contenere censure specifiche, idonee a identificare con chiarezza oggetto e limiti dell'impugnazione, con parte volitiva e argomentativa.
art. 1362 c.c.
Censurato nel ricorso per l'interpretazione del protocollo d'intesa; non esaminato nel merito nell'estratto decisorio perché il primo motivo è dichiarato inammissibile.
art. 1363 c.c.
Censurato nel ricorso per l'interpretazione sistematica delle clausole del protocollo; non esaminato nel merito nell'estratto decisorio.
art. 1366 c.c.
Richiamato nella motivazione d'appello e nel ricorso come criterio ermeneutico di buona fede; non è oggetto della decisione sull'inammissibilità.
art. 1371 c.c.
Richiamato nella motivazione d'appello e nel ricorso come criterio residuale di interpretazione; non è oggetto della decisione sull'inammissibilità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Censurato nel secondo motivo per vizio di motivazione apparente/insufficiente; non esaminato nel merito nell'estratto.
art. 1284, comma 3, c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli interessi ultralegali richiedono pattuizione scritta; il motivo non viene deciso nell'estratto.
art. 1284, comma 4, c.c.
La Corte d'appello lo aveva applicato per il tasso degli interessi dalla data della domanda; la ricorrente ne contesta l'applicabilità all'obbligazione risarcitoria e la necessità di una pattuizione scritta, ma l'ordinanza riportata non decide sul punto.
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Richiamato in relazione agli interessi riconosciuti in primo grado e poi corretti in appello; nel testo è esclusa la sua applicazione al protocollo stipulato anteriormente alla sua entrata in vigore.
art. 42 cod. nav.
Richiamato dalla ricorrente come parametro per qualificare l'indennizzo dovuto dal subentrante nella concessione; la Corte non affronta il merito della questione nell'estratto.
Massime di principio
- La questione di giurisdizione non può essere riproposta in cassazione se la sentenza di primo grado ha deciso nel merito e l'appello non ha contenuto uno specifico motivo di gravame contro la statuizione implicita o esplicita sulla giurisdizione: in tal caso si forma giudicato interno.
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., il motivo di appello deve essere specifico e deve consentire di individuare con chiarezza la statuizione censurata, le ragioni di dissenso e il petitum impugnatorio; un mero riferimento incidentale alla giurisdizione non basta a devolvere la questione al giudice del gravame.
- Quando la parte intende contestare anche la giurisdizione, deve proporre un autonomo motivo, anche subordinato, esplicitamente diretto a censurare la decisione di primo grado sul punto; in mancanza, la censura resta preclusa.
- La formazione del giudicato interno sulla giurisdizione è possibile anche se la sentenza di primo grado non la dichiara espressamente, purché essa sia desumibile implicitamente dalla decisione di merito.
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