Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28173/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Una società ha proposto opposizione avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione in relazione a una pluralità di cartelle e avvisi di addebito concernenti crediti contributivi e assicurativi vantati da INPS e INAIL. La società ha dedotto la mancata notifica degli avvisi e delle cartelle e, conseguentemente, la prescrizione dei crediti. Il tribunale ha dichiarato l’incompetenza territoriale per uno dei crediti e ha rigettato il resto; la corte d’appello ha confermato il rigetto. In cassazione la società ha denunciato, con un primo motivo, la violazione delle norme sulla notificazione telematica sostenendo che l’art. 3-bis l. n. 53/1994 e l’art. 16-ter d.l. n. 179/2012 richiederebbero che anche l’indirizzo del mittente sia tratto dai pubblici elenchi; con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 57-bis d.lgs. n. 82/2005, affermando che il contribuente non sarebbe tenuto a aprire messaggi provenienti da indirizzi non certamente riconducibili all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, affermando che non è nulla la notifica di un atto predisposto da un ente pubblico ed eseguita mediante un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul sito internet dell’ente, anche se non risultante nei pubblici elenchi, quando la notificazione abbia comunque consentito al destinatario di difendersi compiutamente e non vi sia incertezza su provenienza e oggetto. Ha inoltre richiamato il principio per cui, anche per gli atti impositivi, si applicano i principi delle notifiche processuali e la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente in favore dei controricorrenti, con liquidazione in dispositivo, ed è stato dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1, legge n. 53 del 1994

    La regola più stringente in tema di notificazioni telematiche è riferita alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e non si estende, in via generale, alle notifiche effettuate da un ente pubblico tramite indirizzo istituzionale.

  • art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla legge n. 221 del 2012

    Per la notificazione nei confronti della pubblica amministrazione può essere utilizzato anche l’indice previsto dalla normativa richiamata; l’esigenza di rigorosa corrispondenza ai pubblici elenchi riguarda soprattutto l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non del mittente.

  • art. 57-bis del d.lgs. n. 82 del 2005

    Non esclude la validità della notifica telematica dell’atto impositivo quando il destinatario riceva effettivamente il messaggio e possa difendersi senza incertezza su provenienza e oggetto.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La notificazione irrituale dell’atto impositivo è sanata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, consentendo al destinatario di esercitare pienamente il diritto di difesa.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    Il rinvio alle norme sulla notificazione dell’avviso di accertamento consente di applicare, alla cartella di pagamento e agli atti impositivi, i principi processuali in tema di notifica e sanatoria del vizio.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Il rinvio alle norme del processo civile sulle notificazioni comporta che l’irritualità della notifica non ne determina automaticamente la nullità, potendo operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, la parte ricorrente è tenuta, ove dovuto, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Non è nulla la notificazione di un atto formato da un ente pubblico e trasmesso da un indirizzo di posta elettronica istituzionale reperibile sul sito dell’ente, anche se non inserito nei pubblici elenchi, quando il destinatario abbia ricevuto l’atto e non vi sia incertezza sulla sua provenienza o sul suo contenuto.
  • In tema di notificazione telematica, la maggiore rigidità formale riguarda principalmente l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, mentre non è richiesto in modo equivalente che l’indirizzo del mittente provenga dai medesimi elenchi pubblici, se la provenienza dell’atto risulta comunque chiara.
  • Gli atti impositivi e di riscossione possono essere soggetti ai principi delle notificazioni processuali; pertanto, l’irregolarità della notificazione è sanata quando l’atto ha raggiunto il suo scopo e il destinatario ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • La nullità della notificazione non può essere affermata in modo meramente formale se la parte che la eccepisce ha ricevuto effettivamente l’atto e ha potuto svolgere le proprie difese, poiché in tal caso opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.