Cassazione Civile, Ordinanza n. 28166/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, prendendo atto della revoca, da parte della Corte d’appello di Napoli, della sentenza oggetto di impugnazione in cassazione. Non ha pronunciato sulle spese, perché l’intimata non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
Una pensionata ai superstiti aveva agito davanti al Tribunale di Napoli per ottenere l’accertamento dell’irripetibilità di un indebito previdenziale che l’INPS le aveva contestato nell’aprile 2017, relativo a somme percepite sulla pensione nel periodo gennaio 2015-novembre 2016. Il Tribunale aveva accolto la domanda. L’INPS aveva proposto appello, ma la Corte d’appello lo aveva dichiarato improcedibile ritenendo non notificato l’atto di impugnazione. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; tuttavia, con memoria, ha comunicato che la stessa Corte d’appello, in diverso giudizio di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., aveva revocato la sentenza qui impugnata. Da ciò l’INPS ha dedotto che il ricorso era divenuto privo di interesse.
Norme richiamate
È richiamato come base della revocazione che ha travolto la sentenza impugnata in cassazione, determinando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte esclude, in ragione dell’esito della lite, la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata per cassazione viene previamente revocata dal giudice che l’ha pronunciata, il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’interesse ad impugnare deve permanere fino alla decisione della Corte di cassazione; se il provvedimento impugnato cessa di esistere per effetto di una revocazione accolta, viene meno il presupposto processuale dell’impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso e di mancata attività difensiva dell’intimato, la Corte può non provvedere sulle spese.
- L’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato presuppone l’esistenza dei relativi presupposti processuali, che possono mancare anche per effetto dell’inammissibilità dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse.
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