Cassazione Civile, Ordinanza n. 28187/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già opponente allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa, chiedeva il riconoscimento di crediti di lavoro per compenso incentivante, differenze retributive e indennità di responsabilità esterna, sostenendo di avere svolto, nel periodo indicato, mansioni superiori di autista soccorritore. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo, in sintesi, che nel procedimento ex art. 209 l. fall. fosse necessaria una puntuale allegazione dei fatti costitutivi del credito; che il ricorrente non avesse descritto in modo specifico le mansioni effettivamente svolte; che non fosse quindi possibile compiere il giudizio di comparazione tra mansioni espletate e inquadramento contrattuale; e che mancasse anche adeguata prova delle mansioni superiori. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione degli artt. 115 e 2697 c.c./c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la controparte non avesse contestato lo svolgimento delle attività di autista-soccorritore e che, pertanto, tali fatti dovessero considerarsi provati per non contestazione; inoltre lamentava omesso esame di un fatto decisivo, cioè la dedotta mancata contestazione delle mansioni e delle specifiche attività svolte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi del Tribunale, centrata sul difetto di specifica allegazione dei fatti costitutivi del credito e sulla conseguente impossibilità di valorizzare il principio di non contestazione in assenza di puntuali allegazioni. Ha inoltre osservato che il ricorso non trascriveva il ricorso di primo grado, impedendo alla Corte di verificare se vi fosse stata davvero una descrizione puntuale delle mansioni e dunque se potesse parlarsi di mancata contestazione. La Corte ha poi condiviso il rilievo del giudice di merito secondo cui la difesa avversaria aveva comunque contestato la pretesa sul piano fattuale e giuridico. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 208 r.d. n. 267/1942
richiamato come base della domanda di riconoscimento del credito nel procedimento concorsuale; non oggetto di specifica interpretazione decisiva nella pronuncia
art. 209 l. fall.
ritenuto dal giudice di merito come disciplina esclusiva dell’opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale
L. n. 241/1990
esclusa la sua applicabilità al procedimento di esclusione del credito nel contesto concorsuale
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati e non supplisce alla carenza di allegazione; inoltre la valutazione della non contestazione è rimessa al giudice di merito
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che restava a carico del creditore l’allegazione/prova dei fatti costitutivi del credito
art. 366 n. 4 c.p.c.
il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione specifica dei fatti e delle censure, con necessaria trascrizione degli atti rilevanti quando occorra verificare la doglianza
art. 369 n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione all’onere di deposito/produzione degli atti e documenti indispensabili al controllo della censura
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
parametro dedotto per la violazione di legge lamentata dal ricorrente
art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c.
parametro dedotto per il vizio processuale e per l’omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, chi fa valere un credito deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa; in mancanza di una descrizione puntuale dei fatti storici, non può pretendersi che il principio di non contestazione supplisca alla carenza di allegazione.
- Il principio di non contestazione opera solo in relazione a fatti specificamente allegati dalla controparte e contestabili sulla base di quelle allegazioni; non può essere invocato per ottenere l’accertamento di fatti non adeguatamente introdotti nel thema decidendum.
- Per censurare in cassazione la valutazione del giudice di merito sul difetto di allegazione o sulla sussistenza della non contestazione, il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e deve riportare gli atti processuali rilevanti quando essi siano necessari a verificare la doglianza.
- La prova dello svolgimento di mansioni superiori richiede l’allegazione e dimostrazione delle concrete attività svolte, della loro abitualità e prevalenza, non essendo sufficiente una qualificazione nominale della posizione lavorativa.
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