Cassazione Civile, Ordinanza n. 28189/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente in liquidazione)
La controversia
La controversia nasce dall’esclusione, nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un ente strumentale della Croce Rossa Italiana, di crediti vantati da un dipendente per compenso incentivante, differenze retributive e indennità di responsabilità asseritamente dovuti per lo svolgimento, dal 1° aprile 2012 al 1° maggio 2014, di mansioni superiori di autista soccorritore. Il tribunale di merito ha rigettato l’opposizione ritenendo: tempestiva l’azione ma disciplinata solo dall’art. 209 l.f.; superflua la motivazione del provvedimento di esclusione; non specificamente allegate, né provate, le mansioni concretamente svolte; impossibile quindi il giudizio di sussunzione e il raffronto con la contrattazione collettiva applicabile. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la controparte non avesse contestato lo svolgimento delle mansioni di autista soccorritore e che, quindi, tali fatti dovessero ritenersi provati senza bisogno di prova testimoniale; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sul fatto che la mancata contestazione avrebbe coperto anche le specifiche attività svolte e che il tribunale avrebbe erroneamente escluso l’adempimento dell’onere di allegazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondato sul difetto di specifica allegazione delle mansioni e sull’assenza di una contestazione rilevante in termini processuali. Inoltre, ha rilevato che il ricorso non trascriveva il ricorso introduttivo di primo grado, rendendo impossibile verificare se vi fosse stata un’adeguata descrizione dei fatti allegati e, quindi, se potesse operare il principio di non contestazione. La Corte ha anche osservato che la non contestazione non può operare in mancanza di puntuale allegazione e che la valutazione della condotta processuale di non contestazione è riservata al giudice di merito. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha posto le spese a carico del ricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di ammissione del credito nel procedimento concorsuale; la vicenda di merito prende le mosse dalla richiesta formulata ai sensi di tale disposizione.
art. 209 l.f.
ritenuto dal tribunale come disciplina esclusiva dell’opposizione allo stato passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa.
esclusa l’applicabilità al procedimento di opposizione allo stato passivo.
invocato dal ricorrente per sostenere che i fatti non contestati dovessero ritenersi provati; la Corte ribadisce che il principio di non contestazione opera solo a fronte di specifiche allegazioni.
richiamato dal ricorrente in relazione al riparto dell’onere della prova; la Corte conferma che restava a carico dell’interessato l’allegazione/prova dei fatti costitutivi del credito.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
indicato come norma di riferimento del primo motivo di ricorso, formulato come violazione di legge.
art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per dedurre omesso esame di fatto decisivo e vizio processuale.
la Corte lo richiama per rilevare il difetto di specificità del ricorso, non essendo stati trascritti gli atti necessari a sorreggere le censure.
richiamato insieme all’art. 366 n. 4 c.p.c. a fondamento dell’inammissibilità per mancata produzione/trascrizione degli atti rilevanti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta/inammissibile.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati dalla parte che li invoca; in mancanza di un’allegazione puntuale, il silenzio dell’avversario non vale come ammissione processuale.
- Chi deduce in cassazione la violazione del principio di non contestazione deve trascrivere gli atti rilevanti, così da consentire il controllo sulla specificità delle allegazioni e delle contestazioni; in difetto, la censura è inammissibile.
- La valutazione circa l’esistenza e la portata della non contestazione è riservata al giudice di merito e non è liberamente sovrapponibile in sede di legittimità.
- In tema di crediti per mansioni superiori, il creditore deve allegare e dimostrare in modo specifico le concrete attività svolte, la loro abitualità e prevalenza, non essendo sufficiente una qualificazione generica del profilo professionale.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se ignora la base decisoria effettiva, è inammissibile per difetto di pertinenza delle censure.
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