Cassazione Civile, Ordinanza n. 28186/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una società ha opposto un’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione, relativa a 34 cartelle esattoriali e 3 avvisi di addebito per complessivi euro 11.617,02, riferiti a contributi previdenziali non versati per l’anno 2010. La società assumeva, in sostanza, che l’atto presupposto non le fosse mai stato notificato e che, per effetto di ciò, il credito contributivo si fosse prescritto. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 153, 176, comma 2, 186 e 291 c.p.c.: sosteneva che l’ordinanza del collegio d’appello, con cui sarebbe stata autorizzata la rinotifica dell’atto di appello all’INPS entro un termine, fosse stata adottata fuori udienza e quindi dovesse essere comunicata dalla cancelleria ai difensori non presenti. La ricorrente affermava che il provvedimento fosse stato emesso dopo l’udienza, su foglio separato e non inserito nel verbale, con modalità proprie dei provvedimenti fuori udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha accertato che il provvedimento contestato era stato pronunciato dal collegio della corte d’appello, sentite le parti, dopo il ritiro in camera di consiglio, senza che la causa fosse stata prima espressamente rinviata o posta in riserva. In tale situazione, il provvedimento va considerato comunicato nel corso della stessa udienza e non richiede comunicazione della cancelleria ai difensori assenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS ed è stato inoltre attestato l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 134 c.p.c.
La ricorrente invocava la disciplina dei provvedimenti adottati fuori udienza per sostenere la necessità di comunicazione; la Corte ha escluso che il provvedimento rientrasse in tale ipotesi.
art. 153 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel perimetro della censura processuale, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nel rigetto.
art. 176, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’assunto sulla forma e comunicazione dell’ordinanza; non ritenuto violato.
art. 186 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo; la Corte ha escluso che il provvedimento dovesse essere trattato come ordinanza fuori udienza da comunicare.
art. 291 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla rinotifica dell’atto di appello; la Corte non ha ravvisato errori processuali nella gestione del provvedimento.
art. 91 c.p.c.
Applicato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per attestare i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il provvedimento letto dal collegio in udienza dopo essersi ritirato in camera di consiglio, quando la causa non sia stata previamente rinviata o posta espressamente in riserva, si considera comunicato nel corso della stessa udienza.
- In assenza di rinvio formale o di riserva, non sussiste l’onere per la cancelleria di comunicare ai difensori non presenti il contenuto dell’ordinanza pronunciata e letta in udienza.
- La qualificazione del provvedimento come atto pronunciato fuori udienza non dipende dalla sola collocazione materiale su foglio separato o dalla mancata trascrizione nel verbale, ma dal contesto processuale in cui esso è stato deliberato e reso pubblico.
- Le censure di nullità o violazione processuale fondate sulla mancata comunicazione dell’ordinanza sono infondate quando risulti che il collegio abbia deciso e immediatamente reso noto l’esito in udienza alle parti presenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28166/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28168/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28173/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28185/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28187/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28189/2025 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →