Cassazione Civile, Ordinanza n. 28168/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, rilevando che la successiva definizione del giudizio di revocazione sulla medesima sentenza d'appello aveva eliminato l'utilità concreta dell'impugnazione proposta in cassazione. Ha compensato le spese di lite, valorizzando la ragione della definizione della controversia, e ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una persona fisica aveva proposto opposizione contro un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale per contributi IVS e somme aggiuntive relativi all'anno 2014. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione. L'ente aveva quindi proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile per tardività. In cassazione l'ente ha censurato tale esito con un solo motivo, ma nelle more ha comunicato di aver promosso e ottenuto, in altro giudizio, la revocazione della sentenza di appello qui impugnata, con accertamento che la sentenza di primo grado non era mai stata notificata e che la PEC inviata era una mera comunicazione e non una notifica. Poiché il capo relativo all'accoglimento della revocazione non era stato impugnato, l'ente ha riconosciuto che il ricorso per cassazione era ormai privo di interesse.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude che, in considerazione dell'esito della controversia, sussistano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, intervenga una decisione sopravvenuta che renda privo di utilità concreta il ricorso, questo va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta definizione di un giudizio di revocazione avente ad oggetto la stessa sentenza impugnata può neutralizzare l'interesse alla decisione del ricorso per cassazione avverso quella sentenza, se il capo decisorio rilevante non sia stato a sua volta impugnato.
- In presenza di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, il giudice può compensare le spese di lite in ragione della particolare causa della definizione del giudizio.
Come è indicizzato
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