Cassazione Civile, Sentenza n. 4898/2021 del 23/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bombarda impugnava l'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia su un immobile conferito in fondo patrimoniale per debiti della s.n.c. cessata di cui era socio semplice. Sosteneva che i debiti non attinenti ai bisogni della famiglia non potevano gravare sui beni del fondo (art. 167 c.c.) e denunciava errori di competenza, nullità del procedimento per conversione del rito, violazioni di norme civili e tributarie e mancata risarcibilità del danno derivante dall'iscrizione ipotecaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il ricorso per cassazione è stato notificato il 2/2/2015 oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre rigettato la tesi secondo cui la conversione del rito avrebbe determinato nullità tale da applicare la sospensione feriale dei termini; ha ribadito il principio secondo cui il rito applicato dal giudice (anche se errato) determina il regime dei termini di impugnazione. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata nella sentenza (Euro 4000,00 compensi, Euro 200,00 esborsi, onorari forfetari 15% e spese accessorie) e al versamento eventuale del contributo unificato secondo DPR n.115/2002 art.13.
Norme richiamate
Disciplina il fondo patrimoniale e gli atti di tutelabilità dei beni conferiti: il ricorrente sosteneva che i debiti della società erano estranei ai bisogni della famiglia; i giudici hanno valutato invece che parte dei debiti contributivi/connessi all'attività fossero riconducibili ai bisogni familiari, limitando l'iscrizione alla quota proporzionale.
Norma richiamata nella questione relativa all'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale: la Corte d'appello ed il ricorrente si sono confrontati sull'assenza dei presupposti per l'iscrizione; la Cassazione non ha esaminato nel merito perché si è pronunciata sull'inammissibilità.
Riguarda la responsabilità dei soci: invocata dal ricorrente per sostenere la non opponibilità dell'ipoteca sui beni personali del socio semplice; la Cassazione non è entrata nel merito sostanziale per la tardività.
Richiamato nelle doglianze di errata valutazione dei presupposti dell'iscrizione ipotecaria; la Corte di legittimità non ha valutato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Norma sulle modalità dell'iscrizione ipotecaria per crediti tributari: contestata dal ricorrente in relazione alla legittimità dell'iscrizione su fondo patrimoniale; non valutata nel merito dalla Cassazione.
Riferimento alle norme del fondo patrimoniale; invocata nelle censure ma non decisiva sul piano di legittimità per la pronuncia sulla inammissibilità.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Dispositivo che regola i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha dedotto nullità del procedimento e violazione del giudicato interno ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto il ricorso comunque tardivo e inammissibile.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Invocato con riferimento a presunte violazioni di norme sostanziali (es. DPR 602/73 e cod. civ.); la Cassazione non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità processuale.
Stabilisce il termine semestrale per il ricorso per cassazione nelle ipotesi ordinarie; la Corte ha accertato che il ricorso è stato notificato oltre tale termine e lo ha dichiarato inammissibile.
Norma che disciplina la conversione del rito: la Corte territoriale aveva disposto la conversione al rito del lavoro; la Cassazione ha ricordato che la scelta del rito compiuta dal giudice determina il regime dei termini di impugnazione.
Elenca le materie soggette al rito del lavoro; la Corte ha osservato che anche se la qualificazione fosse errata, il rito adottato vale come parametro per i termini di impugnazione.
Norma collegata alle materie del rito del lavoro; citata a sostegno del principio che il rito applicato dal giudice definisce il regime degli atti processuali successivi.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3
Disciplina la sospensione feriale dei termini processuali: la Corte ha stabilito che detta sospensione si applica ai termini del rito ordinario e non si estende ai termini del rito del lavoro quando il giudice abbia adottato quest'ultimo.
Cass. richiamate (es. Cass. 21.5.2012 n. 8723, Cass. n. 24649 del 2007, Cass. n. 218 del 2018, Cass. 11.7.2014 n. 15897, Cass. 6.2.2015 n. 2265, Cass. 22.10.2015 n. 21520)
Giurisprudenza consolidata citata per il principio di ultrattività del rito: la qualificazione processuale fatta dal giudice, anche se errata, è rilevante per i mezzi e termini di impugnazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo previsto.
Legge n. 53 del 1994 (richiamata per la notificazione a mezzo PEC)
Richiamata nella motivazione relativa al mezzo di notificazione del ricorso; la Corte si è pronunciata sulla tempestività indipendentemente dal mezzo usato, accertando la decorrenza del termine semestrale.
artt. 2043, 2056, 2059, 1226 c.c. e artt. 2,4,15,42 Cost.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla richiesta di risarcimento per il danno subito a seguito dell'iscrizione ipotecaria; la Corte di Cassazione non ha valutato il merito della pretesa risarcitoria a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione del rito operata dal giudice (anche se errata) determina il regime dei mezzi e dei termini di impugnazione: le parti devono computare i termini in base al rito applicato dal giudice e non secondo la qualificazione che ritengono corretta.
- La sospensione dei termini feriali (L. n. 742/1969) si applica ai termini del rito ordinario; se il giudice adotta il rito del lavoro, i termini rilevano secondo le regole del procedimento speciale e non si applica la sospensione feriale prevista per il rito ordinario.
- L'impugnazione per Cassazione è soggetta a termini perentori (art. 327 c.p.c. e connessi); la tardività determina l'inammissibilità anche se il ricorrente deduce vizi procedurali sulla qualificazione del rito che, comunque, non sanano la violazione dei termini.
- Sulle iscrizioni ipotecarie su beni conferiti in fondo patrimoniale per debiti societari: se i debiti sono riconducibili all'attività dell'ascendente/socio e attinenti ai bisogni familiari, il creditore può far valere l'azione sul fondo; se non lo sono, l'azione può essere limitata alla quota riconducibile al reddito effettivamente prodotto dal socio.
- Le questioni di competenza e conversione del rito vanno tempestivamente dedotte e non sono automaticamente idonee a modificare retroattivamente i termini di impugnazione già decorso; l'errore di qualificazione del giudice opera in senso di 'apparenza' per le parti fino a eventuale correzione giudiziale.
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