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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4897/2021 del 23/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sulla decisione della Corte d'Appello di Milano che aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto ad ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia per l'insolvenza dei datori di lavoro, il pagamento della quota di TFR e delle ultime mensilità maturate in capo alla fallita Trocadero s.r.l. Nonostante la cessione/affitto d'azienda (19/10/2012) e la prosecuzione del rapporto con il cessionario (Il Gamberetto di Saronno s.r.l.), la Corte territoriale aveva ritenuto vincolante per l'INPS l'ammissione del credito al passivo del fallimento del cedente. L'INPS ha impugnato sostenendo che l'intervento del Fondo è giustificato solo quando il datore di lavoro sia quello che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile (ossia alla cessazione del rapporto), e che se esiste un cessionario in bonis coobbligato non sussiste il presupposto per l'intervento del Fondo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza della Corte d'Appello e rinviando la causa. La Corte ha affermato il principio per cui l'operatività del Fondo di garanzia (L. n. 297/1982, art. 2 e D.Lgs. rilevanti) si verifica rispetto al datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile (ossia alla cessazione del rapporto). Pertanto, l'ammissione del credito al passivo della procedura fallimentare del cedente, intervenuta dopo la cessione ma riferita a quote maturate prima della cessione, non vincola automaticamente l'INPS: l'Istituto può eccepire che il credito non era ancora esigibile alla data del fallimento e che il presupposto dell'intervento del Fondo non sussisteva. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2

    L'art. 2 definisce il funzionamento del Fondo di garanzia: la prestazione ha natura previdenziale e interviene per i crediti di TFR e delle ultime mensilità quando il datore di lavoro sia insolvente al momento in cui il TFR diviene esigibile; pertanto l'INPS può contestare l'operatività del Fondo se il presupposto dell'insolvenza del datore di lavoro 'tale' al momento dell'esigibilità non sussiste.

  • D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2

    Richiamato come disciplina secondaria della copertura del Fondo: conferma che l'intervento è subordinato ai presupposti indicati dalla normativa sul Fondo e va valutato in relazione alla concreta esigibilità del credito.

  • D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (citato nel ricorso)

    Citato nel ricorso come richiamo normativo relativo alla materia del Fondo; la Corte ha comunque fondato il principio sulla normativa del Fondo e sulla verifica dell'esigibilità del TFR.

  • Codice Civile, art. 2112

    Disciplina il trasferimento d'azienda: il cessionario è obbligato per le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con responsabilità diretta per la quota maturata dopo il trasferimento e solidarietà/obbligo pro quota per la quota maturata precedentemente; tale regola non esclude però la necessità di verificare l'esigibilità del TFR ai fini dell'intervento del Fondo.

  • Codice Civile, art. 2120

    Stabilisce che il TFR matura durante il rapporto ma diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto; la Corte ha richiamato questo principio per escludere l'intervento automatico del Fondo quando la cessazione sia avvenuta anteriormente al fallimento del cedente.

Massime di principio

  • Il Fondo di garanzia interviene solo se, al momento in cui il TFR diviene esigibile (ossia alla cessazione del rapporto di lavoro), il datore di lavoro che è tale è insolvente: l'INPS può quindi contestare l'operatività del Fondo quando il debitore del TFR non coincide con il fallito al momento dell'esigibilità.
  • L'ammissione di un credito per TFR allo stato passivo del fallimento del cedente non vincola automaticamente l'INPS se, alla data di esigibilità del credito, il datore di lavoro era diverso (es. cessionario); l'INPS resta estraneo alla procedura concorsuale e può eccepire l'insussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo.
  • In caso di trasferimento d'azienda il cessionario risponde direttamente per la quota maturata dopo la cessione e pro quota (o solidalmente secondo giurisprudenza) per la quota maturata anteriormente, ma ciò non impedisce all'INPS di valutare se il rischio di insolvenza del datore di lavoro che ha reso il TFR esigibile sussista davvero.
  • Se il rapporto è proseguito presso il cessionario e la cessazione del rapporto è intervenuta prima del fallimento del cedente, il lavoratore non può ottenere automaticamente dal Fondo la quota maturata presso il cedente: occorre verificare la titolarità dell'obbligo al momento dell'esigibilità.
  • Per tutelare i lavoratori occorre valutare separatamente la posizione concorsuale (ammissione al passivo) e la sussistenza dei presupposti per l'intervento previdenziale dell'INPS; l'ammissione al passivo facilita il riconoscimento del credito ma non sostituisce la verifica dei presupposti di legge per il Fondo.

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