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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4893/2021 del 23/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato nullo il trasferimento disposto nel dicembre 2009 (spostamento della lavoratrice dagli istituti scolastici al palazzo di giustizia) e aveva annullato il successivo licenziamento (con reintegra e risarcimento ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970). La Cooperativa sosteneva che il trasferimento e il licenziamento erano giustificati da esigenze tecniche, organizzative e produttive, connesse alla gestione dei costi del personale derivanti dall'impiego di lavoratori privi della qualifica ex LSU, e che i contratti (normativo 2007 e attuativo 2008) dimostravano che il corrispettivo appalto era fisso e che i maggiori oneri dovevano gravare sull'appaltatore; contestava inoltre la motivazione e l'interpretazione dei giudici di merito e deduceva vizi procedurali e di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cooperativa. Ha ritenuto inammissibile o infondato gran parte delle censure perché la società non aveva adeguatamente censurato la motivazione centrale della Corte d'Appello (in particolare la natura autonoma e decisiva della ragione che il trasferimento era finalizzato a far conseguire l'assorbimento da parte della ditta subentrante) e non aveva provato che le clausole contrattuali escludevano l'onere economico che la Cooperativa stessa si fosse assunta. La Suprema Corte ha confermato che il trasferimento era illegittimo e che il licenziamento ne era conseguenziale; ha altresì richiamato gli obblighi di specificazione e di produzione documentale in sede di cassazione. Perciò ricorso respinto e condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 18 L. 300/1970

    Applicata come disciplina della tutela reintegratoria e risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo; la Corte ha confermato la reintegrazione e il risarcimento risultanti dall'illegittimità del trasferimento e del successivo licenziamento.

  • art. 4 CCNL (richiamato)

    Richiamato quale norma che disciplina il passaggio del personale in caso di subentro dell'appaltatore; la Corte ha ritenuto che il trasferimento teso a far ottenere l'assorbimento dalla nuova ditta fosse una ragione autonoma rilevante che la Cooperativa non ha efficacemente impugnato.

  • art. 1362 c.c.

    Norma di ermeneutica negoziale citata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla interpretazione contrattuale non fossero specificamente o adeguatamente svolte ai fini della cassazione.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamata insieme all'art. 1362 c.c.; la Corte ha valutato che la critica ermeneutica della ricorrente non ha dimostrato un concreto vizio di interpretazione tale da incidere sulla ratio decidendi non impugnata.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al trasferimento; la Corte ha ritenuto che le norme collettive e contrattuali specifiche, piuttosto che il generico richiamo al codice, fossero decisive e non efficacemente provate in cassazione.

  • art. 29 CCNL (richiamato)

    Ricondotto alla disciplina contrattuale del rapporto di lavoro; la Corte ha censurato l'insufficiente specificazione e produzione documentale della ricorrente quanto all'applicazione delle clausole collettive.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha esaminato i profili di motivazione e la loro impugnazione.

  • art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4

    Norme sulla cassazione per violazione di legge e per nullità; il ricorso formulava censure fondate su tali presupposti che la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili per mancanza di specificità.

  • art. 342 c.p.c.

    Riferimento procedurale in relazione alla nullità del procedimento dedotta dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto non provata la violazione dedotta.

  • art. 369 c.p.c. (comma 2, n. 4 e comma 3)

    Riguarda l'onere di produzione in cassazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la Corte ha richiamato l'esigenza di specifica indicazione e produzione dei documenti a pena di improcedibilità.

  • art. 366 c.p.c. (n. 6)

    Richiamato in tema di richieste probatorie e di indicazione degli atti necessari al reperimento; la mancata osservanza ha inciso sull'ammissibilità delle censure.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13 comma 1 quater

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuali ulteriori versamenti da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Se un trasferimento è motivato come misura destinata a favorire l'assorbimento del lavoratore da parte di un futuro subappaltatore, il momento temporale e la concretezza di tale prospettiva sono determinanti: va dimostrato che la circostanza era reale e conoscibile al momento del trasferimento.
  • La nullità o illegittimità di un trasferimento può rendere consequenziale l'illegittimità del successivo licenziamento: il vizio del trasferimento si riflette sulle successive decisioni aziendali fondate su di esso.
  • Le clausole contrattuali e collettive che disciplinano corrispettivi di appalto e oneri devono essere prodotte e specificamente indicate in cassazione; la mera allegazione senza puntuale identificazione e prova è insufficiente.
  • L'interpretazione dei contratti invocata in sede di gravame deve essere chiaramente censurata in cassazione nella parte decisiva della motivazione della sentenza impugnata; l'omessa impugnazione di una ragione autonoma e decisiva rende inammissibile il ricorso nelle parti restanti.
  • Il fatto che il corrispettivo di appalto sia fisso non esclude che l'appaltatore possa, a proprie spese, impiegare lavoratori con costi maggiori: tale discrezionalità non può essere automaticamente trasformata in giustificazione di trasferimenti o licenziamenti senza adeguata motivazione oggettiva.
  • In giudizio di cassazione l'onere di specificare i canoni ermeneutici o i vizi di motivazione è stringente: critiche generiche alla motivazione o al merito sono spesso inammissibili se non indicate con precisione.

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