Cassazione Civile, Sentenza n. 4894/2021 del 23/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato l'ordinanza del Tribunale di Cuneo favorevole ad Altamore. La società aveva licenziato Altamore per giustificato motivo oggettivo (riassetto/riorganizzazione, soppressione del posto di lavoro presso il cantiere BASF di Villanova d'Asti, presunta impossibilità di utilizzare le prestazioni del lavoratore in altre unità) e contestava l'applicazione della tutela reale attenuata ex art. 18, comma 4, L. 300/1970. Il nodo principale era l'onere probatorio: la società sosteneva di aver dimostrato con documenti (verbale assemblea straordinaria e relazione) la sussistenza e la necessità della riorganizzazione e il nesso causale con la soppressione della specifica posizione lavorativa; Altamore contestava la veridicità e la specificità delle ragioni addotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che l'onere di provare non è stato assolto: la società non ha prodotto né reso agevolmente reperibile il verbale e la relazione invocati né ha richiamato nei fatti il contenuto rilevante di tali atti per dimostrare il nesso causale tra riorganizzazione e soppressione del posto di Altamore. La Corte ha ritenuto manifestamente insussistente il fatto posto a base del licenziamento quanto alla specifica soppressione della posizione lavorativa e ha ritenuto assorbite le questioni sulla ricollocazione. Il ricorso è stato quindi respinto; la statuizione di merito che aveva applicato la tutela reale attenuata è stata confermata.
Norme richiamate
Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 18
L'art. 18 (commi 4, 5, 6, 7) è stato interpretato nel senso che, se il fatto posto a base del licenziamento risulta manifestamente insussistente per carenza probatoria o per pretestuosità, il recesso è illegittimo; la valutazione riguarda sia le ragioni organizzative/ produttive sia l'impossibilità di ricollocare il lavoratore, e la mancanza di prova del nesso causale con la soppressione della specifica posizione può portare all'applicazione della tutela reale attenuata o ad altre sanzioni previste dai commi indicati.
Legge 15 luglio 1966 n. 604, artt. 2 e 3
Richiamata in relazione agli obblighi procedurali e alla contestualità dei motivi: la motivazione deve consentire la comprensione essenziale delle ragioni del recesso; la Cassazione evidenzia che la riforma del 2012 ha introdotto la contestualità ma non ha imposto un'esposizione analitica di tutti gli elementi.
Riferimento ai doveri del datore di lavoro e alle fattispecie di recesso del rapporto di lavoro; utilizzato come norma di cornice richiamata nelle censure.
Legge 23 luglio 2012 n. 92, art. 1, comma 37
Richiamata in quanto ha modificato la L. 604/1966 imponendo la contestualità dei motivi; la Corte precisa che la funzione della motivazione resta consentire al lavoratore di comprendere i motivi essenziali e non richiede l'esposizione analitica di tutti gli elementi.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3
Richiamato come base della censura di violazione di legge ai fini del ricorso per cassazione; la Corte lo usa per inquadrare i motivi dedotti dalla ricorrente.
Codice di Procedura Civile, art. 366, comma 6
Richiamato in relazione all'inammissibilità di allegazioni e atti non costituenti prova utilmente nei modi previsti: la Corte rileva che la società non ha indicato come e quando depositato il verbale e la relazione richiamati, rendendo inidonea la loro efficacia probatoria.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater (contributo unificato)
Richiamato solo per gli effetti processuali sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo supplementare.
Massime di principio
- Spetta al datore di lavoro l'onere probatorio di dimostrare non solo l'esistenza di una riorganizzazione, ma il nesso causale tra la modifica organizzativa e la soppressione della specifica posizione lavorativa licenziata; la mera genericità delle motivazioni può rendere il licenziamento illegittimo.
- La comunicazione di licenziamento deve indicare i motivi essenziali e specifici, ma non è richiesta una esposizione analitica di tutti gli elementi fattuali e giuridici; tuttavia, in sede giudiziale il datore deve produrre e rendere reperibili i documenti probatori invocati.
- La 'manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento' può essere accertata anche per carenza di prova: se il datore non dimostra il nesso causale serio e specifico che ha determinato la soppressione del posto, il recesso può essere dichiarato illegittimo.
- La verifica della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo considera sia le ragioni produttive/organizzative sia l'impossibilità di ricollocare il lavoratore; tuttavia, la mancata prova del primo elemento è sufficiente a dichiarare illegittimo il licenziamento senza entrare nel merito della ricollocazione.
- In caso di contestazione, la mancata indicazione in giudizio di dove siano custoditi o come siano stati depositati documenti rilevanti (es. verbali assembleari, relazioni) può comportare l'inutilizzabilità di tali documenti come prova.
- Se il fatto (ragione del licenziamento) è riconosciuto come sussistente ma non si dimostra l'impossibilità di reperire altra collocazione, può trovare applicazione una tutela graduata (art. 18, commi relativi) anziché la reintegrazione piena.
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