Cassazione Civile, Sentenza n. 4891/2021 del 23/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso concerneva il pagamento dei corrispettivi maturati nel periodo di sospensione cautelare (gennaio 1995 - 13 luglio 2006) disposta dall'AUSL nei confronti del medico convenzionato LEONIDOU. Questioni principali: se la sospensione cautelare estinguesse l'obbligo retributivo dell'AUSL; se fosse deducibile l'"aliunde perceptum" (proventi ottenuti dal medico durante la sospensione); la decorrenza della prescrizione; il diritto all'indennità di disponibilità; il diritto al premio di collaborazione; regime degli accessori (rivalutazione vs interessi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato in parte la sentenza della Corte d'Appello e rinviato alla Corte d'Appello di Bologna per adeguarsi ai principi di diritto enunciati. Principali statuizioni: la domanda del medico è qualificata come retributiva, quindi non è applicabile la compensatio lucri cum damno e l'aliunde perceptum non è detraibile; la sospensione cautelare, pur legittima se non discriminatoria e proporzionata, non estingue l'obbligazione retributiva dell'AUSL per il periodo della sospensione; il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2935 c.c. decorre dalla maturazione dei compensi anche durante la sospensione; l'indennità di disponibilità (art. 34 DPR 316/1990) è dovuta anche in costanza di sospensione cautelare; il premio di collaborazione (art. 38 DPR 316/1990) non matura solo se la sospensione è per motivi disciplinari e non quando è mera sospensione cautelare; la Corte ha inoltre ritenuto applicabile il regime degli accessori previsto per i rapporti con enti pubblici (art. 429 c.p.c. e ragioni di contenimento della spesa pubblica), con conseguente estensione delle limitazioni sul cumulo rivalutazione/interessi al rapporto parasubordinato con la Pubblica Amministrazione. La causa è rinviata per nuova decisione conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
DPR 1° agosto 1990 n. 316, art. 17
Riconosciuto che le direttive e i poteri organizzativi dell'AUSL legittimano una sospensione cautelare del medico convenzionato, ma tale misura non incide sull'obbligazione retributiva.
DPR 1° agosto 1990 n. 316, art. 18
Richiamato come parte della disciplina del rapporto convenzionale che giustifica il potere direttivo/amministrativo dell'AUSL.
DPR 1° agosto 1990 n. 316, art. 34, comma 1
indennità di disponibilità corrisposta al medico specialista ambulatoriale per il solo fatto della assenza di altri rapporti di dipendenza o di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale "o con altre istituzioni, pubbliche o private"
La Corte ha interpretato l'art. 34 nel senso che l'indennità spetta anche durante la sospensione cautelare perché la condizione prevista (assenza di altri rapporti con SSN o altre istituzioni) resta soddisfatta.
DPR 1° agosto 1990 n. 316, art. 38, comma 6
il premio non spettava allo specialista nei cui confronti fosse stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari
La norma è stata letta in modo restrittivo: il mancato riconoscimento del premio opera solo se la sospensione è per motivi disciplinari (provvedimento definitivo o disciplinare), non per mera sospensione cautelare.
DPR 10 gennaio 1957 n. 3, art. 97
"restitutio in integrum" (richiamata)
La Corte ha escluso l'applicabilità per analogia dell'art. 97 (norma concernente i dipendenti statali) ai medici convenzionati; non può farsi una applicazione analogica per estendere gli effetti della restitutio in integrum al rapporto in convenzione.
Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 48
Richiamata per l'inquadramento dei rapporti coordinati e continuativi dei medici con il SSN e per il richiamo alla disciplina ex articolo 48 come cornice normativa del rapporto convenzionale.
Articolo alla base della compensatio lucri cum damno: la Corte ha precisato che tale principio riguarda situazioni risarcitorie e non si applica alle obbligazioni corrispettive/retributive.
Stabilito che il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla maturazione dei compensi anche in costanza di sospensione cautelare; quindi la prescrizione non viene sospesa dalla mera sospensione cautelare.
Codice civile, artt. 2947 e 2948
Richiamati in relazione alla decorrenza e sospensione/interruzione della prescrizione; la Corte ha dichiarato fondata la censura sull'errata individuazione del dies a quo da parte della Corte territoriale.
Codice di procedura civile, art. 429
Applicato per ritenere che il regime degli accessori del credito (rivalutazione/interessi) previsto per il lavoro subordinato con enti pubblici si estende ai rapporti parasubordinati con la P.A., per ragioni di contenimento della spesa pubblica.
Legge 30 dicembre 1994 n. 724, art. 22 comma 36
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina che limita il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi per i crediti nei confronti di enti pubblici non economici anche ai rapporti parasubordinati con la P.A., per la medesima ratio di contenimento della spesa.
Massime di principio
- La sospensione cautelare disposta dall'amministrazione nei confronti di un medico convenzionato può essere legittima ma, salvo diversa disposizione normativa, non estingue l'obbligo retributivo dell'amministrazione per il periodo sospensivo: il medico può agire per la retribuzione maturata.
- Una domanda qualificata come retributiva esclude l'applicazione della compensatio lucri cum damno e quindi in linea di principio non si possono detrarre gli "aliunde perceptum" dal credito retributivo.
- Il termine di prescrizione quinquennale per i compensi dei medici convenzionati decorre dalla maturazione delle singole rate/compensi anche durante la sospensione cautelare; la sospensione cautelare non sospende automaticamente la prescrizione.
- L'indennità di disponibilità prevista dall'art. 34 DPR 316/1990 spetta anche durante la sospensione cautelare se sussiste la condizione normativa (assenza di altri rapporti con il SSN o istituzioni pubbliche/ private).
- Il premio di collaborazione previsto dall'art. 38 DPR 316/1990 può essere escluso solo quando la sospensione sia effettivamente adottata "per motivi disciplinari"; la sospensione cautelare provvisoria non è equivalente alla sospensione disciplinare definitiva.
- Nei rapporti parasubordinati con enti pubblici trova applicazione, per quanto riguarda gli accessori del credito, una disciplina analoga a quella del lavoro dipendente pubblico (art. 429 c.p.c.), con possibilità di limitazioni al cumulo tra rivalutazione e interessi per ragioni di contenimento della spesa pubblica.
- Se l'Amministrazione contesta l'esistenza o l'ammontare di proventi alternativi (aliunde perceptum) spetta a essa fornirne prova e quantificazione; tuttavia, se la pretesa del lavoratore è retributiva, tale contestazione può risultare irrilevante.
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