Cassazione Civile, Sentenza n. 4895/2021 del 23/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Brescia che, in riforma parziale, aveva confermato l'inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore, consolidando la valutazione secondo cui la società non aveva assolto l'onere di provare l'impossibilità di reimpiego (repechage) né di avere prospettato alternative adeguate, e contestando inoltre la liquidazione delle spese processuali. La ricorrente deduceva omesso esame di sentenze passate in giudicato e violazione di norme processuali relative alle spese (artt. 91 e 384 c.p.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, rilevando l'infondatezza dei motivi. Ha confermato il principio secondo cui il datore di lavoro in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve provare non solo l'assenza di posizioni equivalenti, ma anche di aver proposto, senza ottenere consenso, un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore. Ha altresì affermato che le sentenze richiamate dalla ricorrente non costituiscono fatto decisivo idoneo a sovvertire la valutazione di merito, essendo la valutazione delle prove questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità se motivata. Circa le spese, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice del rinvio provvede sulle spese dell'intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado o sulle sole fasi d'impugnazione se rigetta l'appello. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione e dispone il rimborso spese a favore del Tlebi.
Norme richiamate
Legge 15 luglio 1966 n. 604 (rimessa implicita alla normativa sui licenziamenti individuali) e L. 223/1991 (normativa sui licenziamenti collettivi)
La L. 223/1991 è stata applicata nel senso che, in ipotesi di licenziamento riconducibile a riorganizzazione e cessazione del posto di lavoro, il datore deve dimostrare il rispetto delle regole previste per i licenziamenti collettivi e l'impossibilità del repechage
Art. 346 c.p.c. (riproposizione delle domande in appello)
La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione secondo cui il lavoratore ha riproposto in appello domande che erano state assorbite, delimitando il giudizio di gravame e imponendo al datore l'onere di richiamare le difese già svolte in primo grado; il giudice deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti (principio dell'acquisizione processuale)
Artt. 91 e 384 c.p.c. (norme sul regolamento delle spese e motivazione)
I motivi relativi alla liquidazione delle spese sono stati ritenuti infondati; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice del rinvio provvede sulle spese conformemente all'orientamento in caso di riforma o di rigetto dell'appello
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1‑quater (contributo unificato)
La Corte ha dato atto dell'applicabilità della norma e dell'obbligo, per la ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Cass. n. 13468/2017; Cass. 29099/2019; Cass. 31520/2019 e altre indicate in motivazione)
I precedenti di questa Corte sono stati utilizzati per chiarire i principi sul repechage, sull'onere probatorio del datore e sul ruolo del giudice di rinvio; inoltre è stato ribadito che le sentenze di altri giudizi possono essere utilizzate come documentazione, ma la loro valutazione è di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
Massime di principio
- In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto), il datore ha l'onere di provare non solo l'assenza di posti equivalenti, ma anche di avere effettivamente valutato e proposto, quando possibile, reimpieghi anche in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore
- Se il lavoratore in appello ripropone domande 'assorbite' dal primo grado (art. 346 c.p.c.), il giudizio di gravame si amplia e il datore deve richiamare le difese svolte in primo grado; il giudice dovrà esaminare l'intero quadro probatorio acquisito
- Le sentenze di altri procedimenti possono essere prese in considerazione come documentazione, ma la loro efficacia probatoria dipende dagli specifici elementi fattuali: senza dati specifici (epoca, mansioni, contesto) non possono sovvertire la valutazione di merito
- Il giudice del rinvio regola le spese conformemente al principio consolidato: se riforma la sentenza di primo grado provvede sulle spese dell'intero giudizio; se rigetta l'appello, provvede sulle spese delle sole fasi d'impugnazione
- Le questioni di fatto relative alla valutazione delle prove (es. disponibilità di posti, possibilità di repechage) sono in linea di massima incensurabili in cassazione quando la motivazione del giudice di merito è adeguata
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