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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24346/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato cinque avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2012-2016, emessi a seguito di PVC del 23 luglio 2018 che contestava una indebita detrazione IVA e, secondo la sentenza impugnata, anche profili inerenti alle imposte dirette. L'Ufficio aveva ritenuto che le operazioni di acquisto e vendita di bovini fossero soggettivamente inesistenti, inserite in una frode IVA di tipo 'carosello', con società fornitrici fittiziamente interposte tra fornitore comunitario e cliente finale. La CTR ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave circa la consapevolezza della frode e ha valorizzato la mancata prova contraria della contribuente. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo per relationem, perché il PVC richiamato riguardava un'altra società e i verbali delle società fornitrici non erano allegati; 2) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, sostenendo che spettasse all'Ufficio provare i presupposti oggettivi e soggettivi delle operazioni e che la documentazione prodotta dimostrasse l'operatività delle società fornitrici; 3) ulteriore violazione delle regole probatorie, per avere la CTR fatto gravare sulla contribuente la prova dell'effettivo svolgimento delle operazioni e della buona fede, senza considerare gli elementi contrari; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenuta acriticamente aderente alla tesi erariale e priva di reale esame delle difese della contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione per relationem, affermando che l'atto impositivo è legittimamente motivato quando richiama per relationem verbali ispettivi riportandone il contenuto essenziale, anche se non allegati, purché il contribuente possa comprendere la pretesa e difendersi. Ha inoltre escluso la nullità per motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva espresso un percorso logico-giuridico comprensibile, individuando gli indizi della frode carosello e la mancanza di prova contraria. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e non a denunciare un errore di diritto sul riparto dell'onere della prova. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte osserva che le censure sui motivi secondo e terzo in realtà attaccano la valutazione delle prove, non l'erronea applicazione della norma.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude la nullità perché la motivazione della CTR è comprensibile e idonea a rendere percepibile il percorso decisionale.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ribadisce il principio della motivazione per relationem con contenuto essenziale degli atti presupposti.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'avviso relativo all'IVA; la Corte conferma la legittimità del richiamo per relationem agli atti presupposti.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa; la Corte afferma che la motivazione è sufficiente se l'atto consente di comprendere la pretesa e di contestarla efficacemente.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Invocato quale norma sulla detrazione IVA; la Corte non entra nel merito della regola sostanziale perché le censure sono ritenute inammissibili in quanto dirette alla rivalutazione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che la doglianza è in realtà una contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato insieme alle norme probatorie; la Corte non ne ricava un principio autonomo, ritenendo la censura volta alla revisione del merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte li considera veicolo di una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    Richiamati in tema di presunzioni; la Corte conferma che il giudice di merito ha valutato un quadro indiziario ritenuto grave e concordante, e che il ricorso mira inammissibilmente a sovvertire tale apprezzamento.

  • art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che la motivazione della CTR sia solo apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'atto impositivo motivato per relationem è legittimo se richiama verbali o atti presupposti riportandone il contenuto essenziale, in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa, anche se tali atti non sono materialmente allegati.
  • La censura di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito; non è invece richiesta una confutazione analitica di tutte le difese o di tutti gli elementi non ritenuti decisivi.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; le contestazioni sul peso degli indizi, sulla credibilità delle prove e sulla ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito.
  • Quando l'Ufficio allega un quadro presuntivo grave e dettagliato circa operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente deve fornire una prova contraria idonea a contrastare specificamente gli elementi indiziari valorizzati dall'Amministrazione.
  • L'apprezzamento della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e della sufficienza della prova contraria è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non apparente e logicamente comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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