Cassazione Civile, Ordinanza n. 24348/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2013, concernente IRES, IVA e IRAP, fondato sulla contestazione dell'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP di Padova aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Ufficio aveva appellato e la CTR del Veneto aveva rigettato l'appello ritenendo non provata la sussistenza di un accordo simulatorio, ossia la volontà di interporre fittiziamente uno o più soggetti tra la committente e il reale prestatore dei servizi. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la sentenza non ne riporta il contenuto specifico perché il giudizio viene definito per estinzione sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata del giudizio ai sensi della L. n. 197 del 2022 e del deposito della copia della domanda e del versamento degli importi dovuti. Poiché alla data della decisione era fissata l'adunanza camerale, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con ordinanza. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
in presenza della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti, nei giudizi pendenti il processo va dichiarato estinto con ordinanza se è già fissata la data della decisione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non opera fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi di soccombenza dell'impugnante
richiamata quale legge di definizione agevolata dei giudizi pendenti
Massime di principio
- Nei giudizi pendenti, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il deposito della prova del pagamento degli importi dovuti determinano l'estinzione del processo, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge e la causa sia già fissata per la decisione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnante soccombente è norma di stretta interpretazione e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe la decisione sul merito dell'impugnazione, impedendo un esame dei motivi di ricorso.
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