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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24347/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un atto di recupero di credito IVA relativo al periodo d’imposta 2016, contestando il recupero del credito indebitamente compensato ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997 e le sanzioni ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997. Il credito risultava originariamente riferibile a un soggetto terzo, nei confronti del quale era stata svolta una verifica da cui emergeva l’insussistenza del credito; il credito era poi stato ceduto, tramite altra società, alla contribuente. In appello la CTR aveva ritenuto: insussistente l’obbligo di contraddittorio preventivo; non opponibile all’Ufficio la cessione non notificata; provata dall’Ufficio l’inesistenza del credito e non provata la buona fede della contribuente. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con un unico motivo complesso, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992; inoltre lamentava l’omesso esame della tardività della documentazione prodotta dall’Ufficio in primo grado e dell’eccezione di buona fede, sostenendo anche che l’Ufficio non avesse provato l’esistenza/inesistenza del credito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo infondato nella parte relativa alla pretesa motivazione apparente, osservando che il percorso argomentativo della CTR era ricostruibile e comprensibile, avendo il giudice di appello esaminato le eccezioni preliminari, il quadro indiziario sull’insussistenza del credito e l’assenza di prova contraria da parte della contribuente. Ha dichiarato inammissibile la censura volta a rimettere in discussione la valutazione delle prove, perché diretta contro un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Ha poi ritenuto infondati i rilievi sulla tardività della documentazione e sulla buona fede, poiché la CTR aveva comunque esaminato entrambe le questioni. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    norma richiamata come base della compensazione del credito IVA contestata dall’Ufficio

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    norma richiamata per l’irrogazione delle sanzioni correlate all’indebita compensazione

  • art. 1, comma 421, l. 30 dicembre 2004, n. 311

    norma richiamata quale base della verifica da cui è emersa l’insussistenza del credito originario

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    vizio denunciato per nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo di motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per omessa pronuncia/mancato esame di eccezioni

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto della sentenza e motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sul requisito motivazionale

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi causa di nullità della sentenza, quando non sia in alcun modo ricostruibile il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica se il percorso decisorio è comunque intelligibile.
  • In cassazione non è consentito censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, poiché l’apprezzamento del materiale probatorio è riservato al giudice di fatto.
  • La censura di omesso esame di una questione è infondata quando la questione risulti comunque affrontata, anche implicitamente, dalla sentenza impugnata.
  • In tema di recupero di crediti IVA indebitamente compensati, la parte che invochi la legittimità del credito deve offrire una prova contraria idonea rispetto al quadro indiziario contrario valorizzato dall’Amministrazione e recepito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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