Cassazione Civile, Ordinanza n. 24344/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di rettifica e da due atti di irrogazione di sanzioni emessi in relazione a sette bollette doganali di importazione di silicio metallico per gli anni 2009 e 2010. A seguito di un’indagine OLAF, l’Amministrazione ha disconosciuto l’origine taiwanese dichiarata e ha ritenuto che la merce provenisse dalla Cina, applicando dazi antidumping e sanzioni. La società ha impugnato gli atti sostenendo: (1) insufficienza della motivazione degli avvisi ex art. 7 l. n. 212/2000, perché non consentirebbero di controllare errori di calcolo, codice doganale e quantità; (2) inutilizzabilità o comunque insufficienza probatoria della relazione OLAF, poiché generica, basata su valutazioni e non equiparabile a un atto pubblico; (3) omesso esame della cancellazione della società esportatrice dal Registro delle Imprese prima delle indagini OLAF, circostanza che renderebbe dubbie le dichiarazioni del soggetto indicato come rappresentante dell’esportatore; (4) violazione dell’art. 220, n. 2, lett. b) CDC e della giurisprudenza UE in tema di buona fede, assumendo che i dazi non potessero essere riscossi per errore delle autorità doganali non riconoscibile da un debitore diligente; (5) violazione delle regole sull’onere della prova e dei poteri istruttori del giudice tributario, per non avere verificato la coerenza del prezzo con il mercato, la buona fede dell’importatore e la sufficienza degli elementi offerti dall’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, e inammissibile il terzo. Ha osservato che l’atto impositivo era stato ritenuto dal giudice di merito sufficientemente motivato per consentire la difesa; che la relazione OLAF, secondo l’accertamento di merito, non era una descrizione generica ma conteneva specifiche risultanze riferite alle importazioni in contestazione e poteva avere efficacia probatoria privilegiata quanto ai fatti accertati; che il fatto della cancellazione della società esportatrice era stato comunque esaminato dal giudice di merito, sicché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio; che la buona fede dell’importatore era stata esclusa per inescusabile difetto di diligenza, non avendo la società svolto controlli adeguati e trattandosi di situazione conosciuta nel mercato europeo; e che i poteri istruttori officiosi del giudice tributario non possono supplire alle carenze probatorie delle parti quando l’istruttoria consenta già di ritenere provata la pretesa tributaria. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ha distinto tra violazione di legge e censura di accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, ritenendo inammissibile o infondato il ricorso quando mira a rivalutare il fatto sotto veste di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non è configurabile quando il fatto storico sia stato comunque esaminato dal giudice di merito; non può essere usato per censurare l’omesso esame di singoli elementi istruttori.
art. 7 L. n. 212/2000
L’atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
artt. 2699-2700 c.c.
La Corte ha richiamato la distinzione tra fede privilegiata del documento pubblico per i fatti attestati dal pubblico ufficiale e valore delle valutazioni contenute nella relazione OLAF.
art. 220, n. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/1992
La non riscossione dei dazi in presenza di errore dell’autorità presuppone che il debitore sia in buona fede e che l’errore non fosse ragionevolmente riconoscibile.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e le circostanze utili alla difesa resta a carico della parte interessata; il giudice non può supplire automaticamente alle carenze probatorie.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
I poteri istruttori del giudice tributario sono officiosi ma non possono essere usati per rimediare alla mancata prova delle parti, salvo oggettiva incertezza.
art. 115 c.p.c.
La decisione si fonda sulle prove ritualmente acquisite e valutate dal giudice di merito.
art. 2702 c.c.
Richiamata dalla ricorrente per contestare la valenza della relazione OLAF; la Corte ha però valorizzato la distinzione operata dal giudice di merito tra valutazioni e fatti accertati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Reg. (CE) n. 1073/1999
Gli accertamenti OLAF hanno rilevanza probatoria nell’ordinamento unionale; la relazione finale e i verbali di missione possono costituire prova dei fatti accertati.
artt. 9 e 10 Reg. (CE) n. 1073/1999
La relazione OLAF ha efficacia probatoria per i fatti accertati e, se contiene risultanze specifiche, può fondare la rettifica doganale.
Massime di principio
- In materia doganale, la motivazione dell’avviso di rettifica è sufficiente quando consenta al contribuente di comprendere la pretesa, individuarne i presupposti fattuali e giuridici e predisporre una difesa effettiva; la censura che contesti la completezza della motivazione non può risolversi in una mera rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La relazione OLAF può assumere valore probatorio rilevante e, per i fatti accertati direttamente o ricostruiti con fonti ritenute attendibili, può fondare la rettifica doganale; non è necessario trattarla come una semplice descrizione generica quando il giudice di merito abbia accertato la specificità delle risultanze riferite alle importazioni contestate.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto storico è stato comunque esaminato dal giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione degli elementi istruttori.
- L’esonero dal pagamento dei dazi per errore dell’autorità richiede una buona fede oggettiva dell’operatore, misurata sullo standard di diligenza dell’operatore accorto del settore, e la prova che l’errore non fosse ragionevolmente riconoscibile; l’assenza di adeguati controlli dell’importatore esclude la buona fede.
- I poteri istruttori officiosi del giudice tributario hanno funzione integrativa e non sostitutiva dell’onere probatorio delle parti; possono essere esercitati per chiarire una situazione oggettivamente incerta, non per colmare carenze difensive o probatorie già superate da elementi sufficienti a fondare la pretesa.
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