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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24344/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di rettifica e da due atti di irrogazione di sanzioni emessi in relazione a sette bollette doganali di importazione di silicio metallico per gli anni 2009 e 2010. A seguito di un’indagine OLAF, l’Amministrazione ha disconosciuto l’origine taiwanese dichiarata e ha ritenuto che la merce provenisse dalla Cina, applicando dazi antidumping e sanzioni. La società ha impugnato gli atti sostenendo: (1) insufficienza della motivazione degli avvisi ex art. 7 l. n. 212/2000, perché non consentirebbero di controllare errori di calcolo, codice doganale e quantità; (2) inutilizzabilità o comunque insufficienza probatoria della relazione OLAF, poiché generica, basata su valutazioni e non equiparabile a un atto pubblico; (3) omesso esame della cancellazione della società esportatrice dal Registro delle Imprese prima delle indagini OLAF, circostanza che renderebbe dubbie le dichiarazioni del soggetto indicato come rappresentante dell’esportatore; (4) violazione dell’art. 220, n. 2, lett. b) CDC e della giurisprudenza UE in tema di buona fede, assumendo che i dazi non potessero essere riscossi per errore delle autorità doganali non riconoscibile da un debitore diligente; (5) violazione delle regole sull’onere della prova e dei poteri istruttori del giudice tributario, per non avere verificato la coerenza del prezzo con il mercato, la buona fede dell’importatore e la sufficienza degli elementi offerti dall’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, e inammissibile il terzo. Ha osservato che l’atto impositivo era stato ritenuto dal giudice di merito sufficientemente motivato per consentire la difesa; che la relazione OLAF, secondo l’accertamento di merito, non era una descrizione generica ma conteneva specifiche risultanze riferite alle importazioni in contestazione e poteva avere efficacia probatoria privilegiata quanto ai fatti accertati; che il fatto della cancellazione della società esportatrice era stato comunque esaminato dal giudice di merito, sicché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio; che la buona fede dell’importatore era stata esclusa per inescusabile difetto di diligenza, non avendo la società svolto controlli adeguati e trattandosi di situazione conosciuta nel mercato europeo; e che i poteri istruttori officiosi del giudice tributario non possono supplire alle carenze probatorie delle parti quando l’istruttoria consenta già di ritenere provata la pretesa tributaria. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha distinto tra violazione di legge e censura di accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, ritenendo inammissibile o infondato il ricorso quando mira a rivalutare il fatto sotto veste di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non è configurabile quando il fatto storico sia stato comunque esaminato dal giudice di merito; non può essere usato per censurare l’omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L’atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • artt. 2699-2700 c.c.

    La Corte ha richiamato la distinzione tra fede privilegiata del documento pubblico per i fatti attestati dal pubblico ufficiale e valore delle valutazioni contenute nella relazione OLAF.

  • art. 220, n. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/1992

    La non riscossione dei dazi in presenza di errore dell’autorità presuppone che il debitore sia in buona fede e che l’errore non fosse ragionevolmente riconoscibile.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e le circostanze utili alla difesa resta a carico della parte interessata; il giudice non può supplire automaticamente alle carenze probatorie.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    I poteri istruttori del giudice tributario sono officiosi ma non possono essere usati per rimediare alla mancata prova delle parti, salvo oggettiva incertezza.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione si fonda sulle prove ritualmente acquisite e valutate dal giudice di merito.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamata dalla ricorrente per contestare la valenza della relazione OLAF; la Corte ha però valorizzato la distinzione operata dal giudice di merito tra valutazioni e fatti accertati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • Reg. (CE) n. 1073/1999

    Gli accertamenti OLAF hanno rilevanza probatoria nell’ordinamento unionale; la relazione finale e i verbali di missione possono costituire prova dei fatti accertati.

  • artt. 9 e 10 Reg. (CE) n. 1073/1999

    La relazione OLAF ha efficacia probatoria per i fatti accertati e, se contiene risultanze specifiche, può fondare la rettifica doganale.

Massime di principio

  • In materia doganale, la motivazione dell’avviso di rettifica è sufficiente quando consenta al contribuente di comprendere la pretesa, individuarne i presupposti fattuali e giuridici e predisporre una difesa effettiva; la censura che contesti la completezza della motivazione non può risolversi in una mera rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La relazione OLAF può assumere valore probatorio rilevante e, per i fatti accertati direttamente o ricostruiti con fonti ritenute attendibili, può fondare la rettifica doganale; non è necessario trattarla come una semplice descrizione generica quando il giudice di merito abbia accertato la specificità delle risultanze riferite alle importazioni contestate.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto storico è stato comunque esaminato dal giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione degli elementi istruttori.
  • L’esonero dal pagamento dei dazi per errore dell’autorità richiede una buona fede oggettiva dell’operatore, misurata sullo standard di diligenza dell’operatore accorto del settore, e la prova che l’errore non fosse ragionevolmente riconoscibile; l’assenza di adeguati controlli dell’importatore esclude la buona fede.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice tributario hanno funzione integrativa e non sostitutiva dell’onere probatorio delle parti; possono essere esercitati per chiarire una situazione oggettivamente incerta, non per colmare carenze difensive o probatorie già superate da elementi sufficienti a fondare la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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