Cassazione Civile, Ordinanza n. 24342/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP, emesso a seguito di indagine bancaria estesa anche a conti formalmente intestati a terzi, con rideterminazione del maggior reddito d'impresa. La CTR aveva confermato solo in parte l'accertamento, riducendone l'ammontare. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva accolto un motivo relativo alla ripartizione dell'onere probatorio ex artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c., e la contribuente ha quindi proposto ricorso per revocazione sostenendo che la Corte fosse incorsa in errore revocatorio nel ritenere provata l'intestazione fittizia dei conti, mentre la CTR aveva escluso tale prova, ravvisando solo la fittizietà di alcune operazioni. L'Agenzia delle entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il termine semestrale previsto dall'art. 391-bis c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, come modificato dalla legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto fondata l'eccezione, rilevabile anche d'ufficio, di tardività, poiché per i provvedimenti della Cassazione pubblicati dopo il 30 ottobre 2016 si applica il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall'art. 391-bis c.p.c. nel testo vigente dopo la modifica del 2016. Poiché l'ordinanza impugnata era stata depositata il 15 giugno 2021 e il ricorso per revocazione era stato notificato il 28 marzo 2022, il mezzo era tardivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
"la revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento"
Per i provvedimenti della Corte di cassazione pubblicati dopo l'entrata in vigore della modifica del 2016, il ricorso per revocazione va proposto entro sei mesi dalla pubblicazione; il termine è perentorio.
art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 1), d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197
La novella ha ridotto da un anno a sei mesi il termine per proporre revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione.
art. 1-bis, comma 2, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197
La disciplina del termine semestrale si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e a quelli già depositati per i quali non sia ancora stata fissata udienza o adunanza.
art. 11 disp. prel. c.c.
In assenza di una disciplina transitoria specifica, la riduzione del termine non si applica ai provvedimenti pubblicati prima dell'entrata in vigore della novella.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma sulla presunzione e utilizzabilità dei dati dei conti bancari ai fini dell'accertamento tributario.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma sul potere di acquisizione e utilizzo dei dati bancari nell'accertamento IVA.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla riferibilità dei conti a terzi al contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il termine per proporre revocazione avverso sentenze o ordinanze della Corte di cassazione è di sei mesi dalla pubblicazione quando il provvedimento sia stato depositato dopo il 30 ottobre 2016; il termine è perentorio e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
- In mancanza di una disciplina transitoria espressa, la riduzione del termine per la revocazione introdotta dalla legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016 si applica solo ai provvedimenti pubblicati dopo la sua entrata in vigore.
- L'eccezione di tardività del ricorso per revocazione è rilevabile d'ufficio perché attiene ai presupposti di ammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.
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