Cassazione Civile, Ordinanza n. 24345/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2013 con cui venivano recuperati maggiori IRES, IRAP e IVA, previa contestazione della deducibilità/detraibilità di costi relativi a prestazioni rese da un fornitore ritenuto privo di adeguata organizzazione, quindi relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La società contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi conferma in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la prova dell'Ufficio e invece sufficiente la prova contraria del contribuente, valorizzando indebitamente contabilità, fatture e mezzi di pagamento, nonché attribuendo rilievo alla consapevolezza della società circa la frode del fornitore; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque carente, lamentando che il giudice d'appello non avesse indicato adeguatamente la fonte degli elementi probatori posti a base del convincimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sintetica ma comprensibile e sufficiente, e ha invece accolto il primo motivo limitatamente alle censure che attaccavano la valorizzazione, da parte della CTR, della buona fede del contribuente e della regolarità formale della contabilità e dei pagamenti. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione anche mediante presunzioni, ma non deve dimostrare la mala fede del contribuente; inoltre, la regolarità delle scritture contabili e dei pagamenti non è di per sé decisiva, potendo costituire schermo formale di un'operazione fittizia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge sostanziale in tema di prova presuntiva e IVA
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione di norme processuali
richiamati per la disciplina delle presunzioni semplici e della prova indiziaria
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione alla detraibilità dell'IVA e alle operazioni contestate
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di nullità della sentenza
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il contenuto della sentenza della giustizia tributaria
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
richiamato in tema di motivazione della decisione
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'inesistenza dell'operazione, anche mediante presunzioni semplici, ma non ha l'onere di dimostrare la mala fede del contribuente.
- Una volta accertata l'inesistenza oggettiva dell'operazione, non è configurabile una rilevante buona fede del contribuente quanto alla realtà della prestazione ricevuta, poiché il contribuente sa se e in quale misura il bene o servizio sia stato effettivamente acquisito.
- La regolarità formale della contabilità, l'emissione delle fatture e l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili non sono elementi decisivi per dimostrare l'effettività dell'operazione, poiché possono essere strumenti utilizzati anche per simulare un'operazione fittizia.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione, anche se sintetica, senza necessità di confutare analiticamente ogni allegazione o prova non ritenuta decisiva.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ricorre solo quando la motivazione sia incomprensibile o perplessa al punto da impedire la comprensione del ragionamento decisorio.
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