Cassazione Civile, Ordinanza n. 04972/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un'associazione culturale riceveva un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava maggiori imposte Ires, Irap e Iva. Il legale rappresentante dell'ente impugnava l'atto innanzi alla giustizia tributaria sia in proprio sia quale rappresentante dell'associazione; il ricorso veniva dichiarato inammissibile in primo grado e l'appello era rigettato. Nel ricorso per cassazione venivano proposti sei motivi: violazione dell'art. 324 c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato interno; violazione degli artt. 36 e 38 c.c.; violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e delle norme sulla proroga dei termini di accertamento (art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 e art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972, come modificati); violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973; violazione dell'art. 4 d.P.R. 633/1972; violazione degli artt. 21, 23, 24 e 25 d.P.R. 633/1972. Successivamente, la parte ricorrente depositava istanza di estinzione/dichiarazione di cessazione della materia del contendere, allegando l'intervenuto accordo conciliativo con l'Ufficio su una serie di contenziosi, e il Pubblico Ministero concludeva per l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'istanza depositata dalla parte ricorrente desse conto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Pur osservando che la cessazione della materia del contendere richiede una convergente presa d'atto delle parti del mutamento della situazione sostanziale, la Corte ha valorizzato il fatto che la domanda documentava comunque il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso. Poiché l'interesse ad impugnare deve permanere sino alla decisione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda e del richiamo all'accordo conciliativo, rispetto al quale la controparte non si è espressa.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sul giudicato interno, ma non decisivo per la definizione del giudizio, che è stata invece fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
Indica il vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
Censurato dal ricorrente in relazione alla disciplina degli enti; la Corte non ne esamina nel merito per l'inammissibilità sopravvenuta.
Censurato dal ricorrente in relazione alla disciplina degli enti; non oggetto di decisione di merito.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di motivazione/legittimità dell'atto impositivo; non esaminato nel merito.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente quanto alla disciplina dei termini di accertamento; non valutato nel merito.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente quanto alla disciplina dei termini di accertamento IVA; non valutato nel merito.
art. 3, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 128 del 2015
Citate come disposizioni di coordinamento ratione temporis delle norme sui termini di accertamento.
art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato tra i motivi di censura sull'accertamento; non esaminato nel merito.
Richiamato tra i motivi di censura sull'assoggettabilità a IVA; non esaminato nel merito.
artt. 21, 23, 24 e 25 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati tra i motivi di censura relativi alla disciplina IVA; non esaminati nel merito.
art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal Pubblico Ministero in relazione all'accordo conciliativo e alla richiesta di estinzione del processo tributario.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma per tutta la durata del giudizio fino alla decisione; se viene meno in corso di causa, il ricorso per cassazione diviene inammissibile.
- Quando la parte ricorrente documenta un accordo conciliativo o comunque una sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della lite, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non sia accertata in modo puntuale la cessazione della materia del contendere in senso tecnico.
- In presenza di una definizione conciliativa sopravvenuta e non contestata dalla controparte, la Corte può compensare le spese di lite valorizzando la peculiarità della vicenda processuale.
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