Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04972/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un'associazione culturale riceveva un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava maggiori imposte Ires, Irap e Iva. Il legale rappresentante dell'ente impugnava l'atto innanzi alla giustizia tributaria sia in proprio sia quale rappresentante dell'associazione; il ricorso veniva dichiarato inammissibile in primo grado e l'appello era rigettato. Nel ricorso per cassazione venivano proposti sei motivi: violazione dell'art. 324 c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato interno; violazione degli artt. 36 e 38 c.c.; violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e delle norme sulla proroga dei termini di accertamento (art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 e art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972, come modificati); violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973; violazione dell'art. 4 d.P.R. 633/1972; violazione degli artt. 21, 23, 24 e 25 d.P.R. 633/1972. Successivamente, la parte ricorrente depositava istanza di estinzione/dichiarazione di cessazione della materia del contendere, allegando l'intervenuto accordo conciliativo con l'Ufficio su una serie di contenziosi, e il Pubblico Ministero concludeva per l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'istanza depositata dalla parte ricorrente desse conto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Pur osservando che la cessazione della materia del contendere richiede una convergente presa d'atto delle parti del mutamento della situazione sostanziale, la Corte ha valorizzato il fatto che la domanda documentava comunque il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso. Poiché l'interesse ad impugnare deve permanere sino alla decisione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda e del richiamo all'accordo conciliativo, rispetto al quale la controparte non si è espressa.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma per tutta la durata del giudizio fino alla decisione; se viene meno in corso di causa, il ricorso per cassazione diviene inammissibile.
  • Quando la parte ricorrente documenta un accordo conciliativo o comunque una sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della lite, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non sia accertata in modo puntuale la cessazione della materia del contendere in senso tecnico.
  • In presenza di una definizione conciliativa sopravvenuta e non contestata dalla controparte, la Corte può compensare le spese di lite valorizzando la peculiarità della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.