Cassazione Civile, Ordinanza n. 28594/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2002 contestando alla contribuente il mancato pagamento di Irpeg, Irap e Iva, assumendo che l'attività svolta integrasse un'attività commerciale consistente nella gestione del servizio idrico integrato. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che essa svolgesse solo attività di adduzione dell'acqua ai Comuni consorziati, mentre la distribuzione agli utenti era curata dai Comuni. La CTR aveva confermato l'impostazione, escludendo la soggettività passiva dell'ente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione dell'art. 4, comma 1, lett. f), L. n. 36/1994, per omessa corretta considerazione dello statuto e della convenzione, dai quali sarebbe emerso che il consorzio prestava il servizio idrico integrato; 2) violazione degli artt. 2195 e 2247 c.c., sostenendo che la natura commerciale discendeva dalla previsione statutaria e dall'economicità della gestione, non rilevando la concreta modalità di svolgimento; 3) violazione degli artt. 87 e 88 TUIR, degli artt. 22 e 25 L. n. 142/1990 e dell'art. 113 d.lgs. n. 267/2000, deducendo che, quale ente che gestiva un servizio pubblico locale di interesse economico generale, la contribuente dovesse essere assoggettata a imposizione diretta, Irap e Iva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha escluso che fosse fondata la censura relativa all'Irpeg, osservando che per i consorzi tra enti locali l'art. 74 TUIR prevede un'esclusione assoluta dall'imposta, sicché non occorre verificare la natura commerciale dell'attività svolta. Ha invece ritenuto fondati i motivi relativi a Irap e Iva, perché la sentenza impugnata non aveva verificato correttamente, da un lato, se il consorzio fosse soggetto passivo Irap in quanto ente che svolge attività autonomamente organizzata e, dall'altro, se il servizio reso ai Comuni consorziati dietro contributo consortile integrasse una prestazione di servizi imponibile ai fini Iva. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge.
art. 4, comma 1, lett. f), L. n. 36/1994
È richiamato come norma che la ricorrente riteneva mal applicata dalla sentenza d'appello nella qualificazione dell'attività svolta dal consorzio.
Invocato per sostenere la natura commerciale dell'attività svolta.
Invocato per contestare la qualificazione del soggetto e dell'attività come non imprenditoriale.
Richiamato nel testo quale previgente disciplina, poi confluita nell'art. 73 TUIR.
Richiamato quale previgente disciplina, poi confluita nell'art. 74 TUIR; la Corte evidenzia che il primo comma esclude in radice dall'imposta i consorzi tra enti locali.
"non sono soggetti all'imposta"
La Corte lo interpreta come esclusione assoluta dall'assoggettamento a imposta dei consorzi tra enti locali, che rende irrilevante indagare la natura commerciale dell'attività ai fini delle imposte dirette.
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 22
È indicata come la riforma che, dal 1 gennaio 1998, ha inserito espressamente i consorzi tra enti locali tra i soggetti esclusi dall'imposta.
artt. 22 e 25 L. n. 142/1990
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura economica/imprenditoriale del soggetto; il testo li colloca nel quadro della distinzione storica tra consorzi-funzione e aziende-consorzi.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del servizio pubblico locale e la conseguente natura commerciale dell'attività.
"Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta"
La Corte lo interpreta nel senso che, per gli enti e le amministrazioni ivi indicati, il presupposto Irap sussiste in ogni caso quando vi sia attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
Richiamato per individuare i soggetti passivi Irap, inclusi gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 29/1993.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 29/1993
Usato per ricomprendere i consorzi tra enti locali tra le amministrazioni pubbliche soggette a Irap.
art. 10-bis d.lgs. n. 446/1997
Richiamato quale norma sui criteri di determinazione del valore della produzione netta dei soggetti pubblici, distinguendo a seconda dello svolgimento di attività commerciale.
Richiamato per affermare che la soggettività passiva Iva va individuata in relazione all'effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili.
La Corte lo richiama per precisare che gli enti pubblici e i consorzi sono imponibili Iva quando effettuano cessioni o prestazioni di servizi nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
art. 4, par. 5, Sesta direttiva CEE 77/388
È interpretato nel senso che l'esenzione riguarda solo le attività svolte dagli enti pubblici in veste di pubbliche autorità; se l'ente opera secondo il regime degli operatori economici privati, l'esenzione non opera.
Massime di principio
- Per i consorzi tra enti locali, ai fini delle imposte dirette, opera un'esclusione espressa e assoluta dall'assoggettamento a imposta: non è quindi necessario indagare se l'attività svolta abbia natura commerciale o meno.
- Ai fini Irap, i consorzi tra enti locali rientrano tra i soggetti passivi quando esercitano un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi; la verifica della natura commerciale dell'attività può rilevare semmai per la determinazione della base imponibile, non per la soggettività passiva.
- Ai fini Iva, la soggettività passiva dipende dall'effettivo compimento di prestazioni di servizi o cessioni imponibili; per gli enti pubblici non basta il nomen iuris o la finalità pubblicistica, occorre verificare se l'attività sia svolta come vera prestazione verso un beneficiario con nesso diretto tra servizio reso e corrispettivo.
- Una prestazione è imponibile ai fini Iva quando tra prestatore e beneficiario esiste un rapporto giuridico con scambio sinallagmatico e il corrispettivo costituisce il controvalore effettivo del servizio; è irrilevante che il corrispettivo copra solo i costi o che l'attività sia svolta per finalità di interesse pubblico.
- Quando il giudice di merito omette di distinguere tra i diversi tributi contestati e applica un unico ragionamento alla soggettività passiva, la decisione è censurabile per errata applicazione delle norme fiscali pertinenti a ciascun tributo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28558/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28559/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28560/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28561/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28562/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28563/2021 del 18/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →