Cassazione Civile, Sentenza n. 24323/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la TARI dovuta per l'anno 2016 da una società che gestisce un esercizio commerciale. In primo grado era stato accolto solo in parte il ricorso della contribuente: erano stati esclusi dalla tassazione alcuni spazi destinati alla produzione di rifiuti speciali e di imballaggi secondari e terziari, nonché vani tecnici, mentre era stata confermata l'imponibilità dell'area parcheggio. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l'appello principale del Comune sia quello incidentale della società, confermando la decisione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge per avere la sentenza disapplicato la norma regolamentare comunale che assimilava i rifiuti di imballaggio ai rifiuti urbani, sostenendo che il potere di assimilazione era ancora vigente e che, essendo i rifiuti assimilati, le superfici non potevano essere detassate ma, al più, poteva spettare una riduzione della quota variabile proporzionata ai rifiuti avviati al riciclo; con il secondo ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè il superamento dei limiti quantitativi di assimilazione previsti dal regolamento comunale, contestando il criterio di calcolo; con il terzo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere il giudice spiegato perché ritenesse superati i limiti quantitativi di assimilazione. La società, in via incidentale, ha sostenuto che erano indebitamente tassate le aree destinate a parcheggio coperte e riservate ai clienti, perché pertinenze non operative del punto vendita e prive di autonoma capacità reddituale, e che il giudice di merito aveva errato nel richiedere la prova della mancata produzione di rifiuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale del Comune, dichiarando assorbito il secondo, e ha rigettato il ricorso incidentale della società. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Inoltre, ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale. La Corte ha affermato che, in tema di rifiuti di imballaggio, gli imballaggi secondari e terziari seguono un regime speciale e possono essere assimilati ai rifiuti urbani solo nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa statale; la sentenza di merito aveva erroneamente escluso in radice il potere di assimilazione senza verificare preliminarmente se fosse stata istituita la raccolta differenziata e senza confrontarsi con la natura dei rifiuti in questione. Inoltre, la motivazione della CTR è stata ritenuta apparente perché non esplicitava il criterio con cui era stato affermato il superamento dei limiti quantitativi di assimilazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ribadito che le aree scoperte pertinenziali o accessorie non sono automaticamente escluse dalla TARI: per essere detassate devono essere non operative, e il contribuente deve provare sia la pertinenzialità sia l'effettiva non producibilità di rifiuti; un parcheggio al servizio della clientela di un punto vendita può essere area operativa e dunque imponibile.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso principale e incidentale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. a)
definisce il rifiuto come sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o obbligo di disfarsi
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. e)
attribuisce allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 198, comma 2, lett. g)
consente ai comuni di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri statali
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 218, comma 1, lett. f)
definisce il rifiuto di imballaggio e ne esclude i residui della produzione
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 221, commi 1, 2, 3 e 4
disciplina la responsabilità di produttori e utilizzatori nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e il conferimento dei secondari e terziari nei limiti dei criteri di assimilazione
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 226, commi 1 e 2
vieta l'immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito dei rifiuti urbani e limita il conferimento degli imballaggi secondari
l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641
individua il presupposto della TARI e l'esclusione per le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative
l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649
prevede per i locali e le aree che producono rifiuti speciali una riduzione della parte variabile del tributo in proporzione ai rifiuti avviati al recupero, fermo restando il tributo sulla quota fissa
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1
richiamato in tema di esclusione delle aree non produttive di rifiuti e di aree pertinenziali
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2
esclude dalla tassa locali e aree che, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti, ma richiede prova della stabile destinazione e della mancata produzione di rifiuti
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 60
richiamato dal ricorrente principale nel quadro normativo sulla tassazione dei rifiuti
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g)
richiamato nel quadro dei criteri di assimilazione dei rifiuti
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 3
richiamato per la disciplina della tariffa di igiene ambientale
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 57, comma 1
richiamato nel quadro normativo invocato dal ricorrente principale
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 184
richiamato dal ricorrente principale nel quadro normativo sull'assimilazione e sulla tassazione dei rifiuti
d.l. 25 novembre 1996, n. 599, art. 2, comma 4-bis
richiamato nella ricostruzione storica della disciplina delle aree non operative ai fini del tributo
conversione del d.l. 599/1996, richiamata per la disciplina delle aree non operative
d.l. 29 settembre 1997, n. 328, art. 6
richiamato nella stabilizzazione della disciplina sulle aree non operative
conversione del d.l. 328/1997, richiamata per la disciplina delle aree non operative
d.l. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 1, comma 3
richiamato nella stabilizzazione della disciplina sulle aree non operative
conversione del d.l. 8/1999, richiamata per la disciplina delle aree non operative
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 4
richiamato in tema di Tares e aree scoperte operative
d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 5
richiamato come base per i criteri di assimilazione determinati dal Comitato interministeriale
d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 21
richiamato nella ricostruzione storica della disciplina delle aree escluse dal tributo
richiamato dal ricorso incidentale per sostenere la pertinenzialità delle aree parcheggio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato aggiuntivo
Direttiva 2008/98/CE, art. 3, n. 1
richiamata per la definizione di rifiuto
Direttiva 94/62/CE, art. 3
richiamata per la nozione di rifiuto di imballaggio
Massime di principio
- In materia di TARI, i rifiuti di imballaggio secondari e terziari sono soggetti a una disciplina speciale: il comune non può escludere o assimilare in via automatica in contrasto con i criteri statali, dovendo verificare se e in che misura la raccolta differenziata sia stata istituita e se ricorrano le condizioni normative per l'assimilazione.
- Quando il contribuente avvia al recupero rifiuti speciali o da imballaggio, la conseguenza ordinaria non è l'esenzione totale dal tributo, ma la riduzione della componente variabile nei limiti previsti dalla legge, restando dovuta la quota fissa.
- La motivazione della sentenza è apparente quando non consente di comprendere il criterio logico-giuridico seguito dal giudice, specie se manca l'indicazione del parametro usato per affermare il superamento di una soglia quantitativa rilevante ai fini impositivi.
- L'esclusione dalla TARI delle aree scoperte pertinenziali o accessorie non opera automaticamente: il contribuente deve provare sia il nesso di pertinenzialità sia che l'area, per il particolare uso cui è stabilmente destinata, non sia operativa e non produca rifiuti.
- Un parcheggio a servizio della clientela di un esercizio commerciale può essere qualificato come area operativa, perché concorre funzionalmente allo svolgimento dell'attività principale e alla produzione di rifiuti, con conseguente imponibilità salvo prova contraria specifica.
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