Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24362/2026 del 01/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (candidati)

La controversia

Due cittadini, iscritti nelle liste elettorali di un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito, hanno chiesto l’accertamento del proprio diritto a partecipare alle consultazioni elettorali politiche, a presentare liste e ad accettare la candidatura mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata, con riferimento anche alle sottoscrizioni dei presentatori della lista in forma digitale. In subordine, hanno chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 18-bis d.P.R. 361/1957 e 9 d.lgs. 533/1993, nella parte in cui non prevedono l’equivalenza della sottoscrizione digitale a quella analogica, come invece previsto per referendum e iniziativa legislativa popolare. Le amministrazioni convenute hanno eccepito il foro erariale e, nel merito, la correttezza della disciplina vigente. Il Tribunale di Milano ha ritenuto la propria incompetenza e ha chiesto d’ufficio il regolamento di competenza, prospettando la competenza del Tribunale di Roma. La Cassazione ha ritenuto che la controversia non riguardasse una obbligazione imputabile al legislatore o a un ufficio elettorale come fonte di responsabilità, ma l’accertamento di un diritto politico esercitabile in qualunque parte del territorio nazionale; ha quindi escluso l’applicazione del criterio dell’insorgenza dell’obbligazione e applicato la regola generale del foro erariale, dichiarando competente il Tribunale di Roma.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la questione di competenza sollevata d’ufficio dal Tribunale di Milano e ha dichiarato competente il Tribunale di Roma, davanti al quale ha rimesso le parti. Ha escluso che la causa fosse radicabile presso il Tribunale di Milano in base al luogo di residenza dei ricorrenti o al luogo di presentazione della candidatura, poiché l’oggetto della domanda era il diritto di elettorato passivo e la relativa disciplina delle modalità di presentazione delle candidature, non un’obbligazione risarcitoria o un illecito del legislatore. Nessuna statuizione sulle spese, né raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25 c.p.c.

    il foro erariale è generale e inderogabile; nel caso concreto non operava il criterio dell'obbligazione dedotta in giudizio, sicché la competenza è stata radicata secondo la regola generale e non presso il tribunale del luogo della pretesa lesione

  • art. 19 c.p.c.

    è stato richiamato come criterio generale di competenza territoriale in combinato disposto con il foro erariale e con la disciplina speciale della rappresentanza dell'amministrazione

  • art. 45 c.p.c.

    consente il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dopo che il giudice adito abbia declinato la competenza e il giudice di riassunzione si sia a sua volta dichiarato incompetente

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato nella fase di memoria nel procedimento di regolamento di competenza

  • art. 50 c.p.c.

    la causa era stata riassunta davanti al Tribunale di Milano dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Como

  • art. 28 c.p.c.

    richiamato per qualificare l'incompetenza come territoriale inderogabile

  • artt. 6 e 7 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    disciplinano il foro erariale dell'amministrazione dello Stato, che nel caso ha prevalso sulla diversa prospettazione delle parti

  • art. 18-bis d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

    norma sulla presentazione e sottoscrizione delle candidature elettorali, oggetto della domanda di interpretazione conforme e della questione di costituzionalità prospettata

  • art. 19 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

    richiamato per regolare i limiti alle candidature nei collegi e le pluricandidature

  • art. 20 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

    richiamato per la disciplina della dichiarazione di presentazione delle liste e delle sottoscrizioni dei presentatori

  • art. 21 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

    richiamato nel quadro della disciplina del procedimento elettorale preparatorio

  • art. 9 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533

    richiama per il Senato la disciplina della Camera in tema di candidature, sottoscrizioni e accettazione della candidatura

  • art. 38-quater l. 29 luglio 2021, n. 108

    richiamato come precedente disciplina che consente l'utilizzo della firma digitale nel procedimento referendario e per le leggi di iniziativa popolare

  • art. 1, comma 1, lett. i-quinquies, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    richiamato per la nozione di duplicato informatico e di documento informatico rilevante nella prospettazione dei ricorrenti

  • art. 3 del Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato come parametro sovranazionale del diritto di partecipazione alle elezioni

  • art. 2 Cost.

    richiamato dai ricorrenti come parametro di tutela dei diritti inviolabili e della partecipazione democratica

  • art. 3 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per il profilo dell'eguaglianza e della non irrazionalità del trattamento

  • art. 48 Cost.

    richiamato nel confronto con la disciplina della firma digitale e con la tutela della partecipazione politica

  • art. 49 Cost.

    richiamato in relazione al diritto dei cittadini di associarsi in partiti per concorrere democraticamente alla politica nazionale

  • art. 25 Cost.

    richiamato nella cornice costituzionale generale del giudizio, senza essere decisivo nella soluzione della competenza

  • art. 14, comma 1, l. 21 marzo 1990, n. 53

    richiamato per i soggetti abilitati ad autenticare le sottoscrizioni dei presentatori delle liste

  • art. 8, l. 27 dicembre 2001, n. 459

    richiamato come disciplina speciale per la circoscrizione Estero

  • art. 20, comma 2, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

    la Corte lo ha richiamato per affermare che il candidato può candidarsi in qualunque collegio nazionale, una volta dimostrati i requisiti di età e iscrizione nelle liste elettorali

  • art. 22, comma 1, n. 5, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

    richiamato in relazione ai requisiti documentali della candidatura alla Camera

  • art. 9, comma 4-bis, d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533

    richiamato in relazione ai requisiti documentali della candidatura al Senato

  • art. 20, commi 2, 3 e 5, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

    richiamato per il requisito che i sottoscrittori delle liste siano elettori iscritti nei comuni compresi nella circoscrizione della lista

  • art. 20, comma 6, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

    richiamato per il divieto di sottoscrivere più di una lista

  • art. 9, comma 5, d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533

    richiamato per la disciplina del Senato in materia di presentazione delle liste e accettazione della candidatura

  • art. 9, comma 3, l. 17 febbraio 1968, n. 108

    richiamato come norma oggetto della sentenza costituzionale citata, in tema di sottoscrizione digitale per le elezioni regionali

  • art. 2, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    richiamato come norma oggetto della sentenza costituzionale citata, nella parte in cui non contemplava la firma elettronica qualificata per specifiche categorie di elettori

  • art. 4, d.l. 19 marzo 2025, n. 27

    richiamato come intervento normativo successivo alla pronuncia costituzionale in materia di sottoscrizione digitale delle liste

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza nei confronti di amministrazioni statali, il foro erariale ha natura generale e inderogabile e prevale, di regola, sulle altre regole di competenza territoriale.
  • Quando la domanda non è di natura risarcitoria o obbligatoria ma mira all'accertamento di un diritto politico esercitabile su base nazionale, non si applica il criterio del luogo di insorgenza o esecuzione dell'obbligazione.
  • Il diritto di elettorato passivo non si radica in un unico luogo oggettivo e predeterminato equivalente al comune di residenza; pertanto il criterio territoriale fondato sulla sede dell'effettivo esercizio del diritto di voto non è automaticamente estensibile alla candidatura.
  • La disciplina delle modalità di presentazione delle liste e di accettazione delle candidature appartiene al merito della controversia e non consente di trasformare la domanda in una pretesa contro il legislatore per illecito o responsabilità risarcitoria.
  • La possibilità di candidarsi alle elezioni politiche, una volta posseduti i requisiti di legge, non coincide con il luogo di iscrizione nelle liste elettorali e può essere esercitata in collegi diversi da quello di iscrizione dell'elettore.
  • L'eventuale illegittimità costituzionale della disciplina elettorale può essere dedotta come mezzo per ottenere l'accertamento del diritto, ma non muta di per sé il criterio di competenza territoriale se non vi è una vera obbligazione dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.