Cassazione Civile, Sentenza n. 24326/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda tre avvisi di accertamento relativi a TARES e TARI per gli anni 2013, 2014 e 2015, emessi dal Comune nei confronti di una società titolare di un supermercato. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente, riconoscendo la detassazione di alcune superfici in cui si producevano rifiuti speciali da imballaggi terziari, ma confermando per il resto la pretesa comunale: tassazione delle aree di vendita in relazione agli imballaggi secondari assimilati, tassazione dei laboratori di macelleria e pescheria per difetto di puntuale denuncia delle superfici, tassazione dei parcheggi coperti e rigetto della doglianza sulla doppia imposizione; aveva invece annullato le sanzioni per tardiva denuncia. In Cassazione la società ha proposto nove motivi. Ha denunciato, tra l’altro, omessa pronuncia sulla nullità degli avvisi per difetto di motivazione; violazione di legge sulla nozione di imballaggi terziari; omesso esame e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice ritenuto prodotte aree con rifiuti secondari anziché terziari; violazione della disciplina TARES/TARI e del regolamento comunale sul potere di assimilazione dei rifiuti e sulle soglie quantitative; illegittimità della clausola regolamentare che limitava all’1% la riduzione della quota variabile per i rifiuti avviati a recupero; erronea valorizzazione della mancata indicazione originaria dei laboratori; illegittima tassazione delle aree con rifiuti speciali non assimilabili e dei parcheggi coperti pertinenziali. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo, nei limiti indicati in motivazione, e il quinto motivo; ha dichiarato assorbito il quarto motivo e, per quanto di ragione, il settimo; ha rigettato tutti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha chiarito in particolare che il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani presuppone un limite quantitativo di soglia: i rifiuti prodotti entro la soglia restano assimilati, mentre solo l’eccedenza conserva natura di rifiuto speciale non assimilato. Ha inoltre affermato che la riduzione tariffaria per i rifiuti speciali assimilati avviati al recupero/riciclo deve essere proporzionale alla quantità effettivamente recuperata, e che una previsione regolamentare che fissi un tetto massimo dell’1% altera il criterio legale di proporzionalità ed è illegittima e disapplicabile. Sono rimasti fermi gli ulteriori approdi del giudice di merito sulla motivazione degli avvisi, sulla natura delle aree di vendita e dei parcheggi e sulla tardiva indicazione delle superfici destinate a laboratori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice, pur non affrontando espressamente tutte le argomentazioni, ha esaminato la questione sostanziale e la nullità dell’atto risulta implicitamente rigettata.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente o contraddittoria; nel caso concreto il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 115 c.p.c.
Evocato dalla ricorrente per censurare l’apprezzamento del materiale probatorio; la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione il riesame del fatto.
art. 116 c.p.c.
Evocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte lo reputa, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sui presupposti TARES/TARI e sulla disciplina regolamentare comunale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per l’omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che il vizio riguarda fatti storici, non prove o argomentazioni difensive.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 195, comma 2, lett. e), 198, comma 2, lett. g), 218
Richiamati dalla ricorrente in tema di classificazione e gestione dei rifiuti e di imballaggi.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 218
Richiamato per la nozione di imballaggi e la disciplina dei rifiuti di imballaggio.
l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649
La norma distingue superfici con rifiuti speciali continuativi e prevalenti, superfici con rifiuti speciali assimilati (per cui spetta una riduzione proporzionale della quota variabile), e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati; il Comune non può introdurre limiti massimi alla riduzione non previsti dalla legge.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 10
Per la TARES non si tassa la parte di superficie dove si formano di regola rifiuti speciali, se il produttore dimostra l’avvenuto trattamento secondo legge.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 18
La riduzione tariffaria per i rifiuti assimilati avviati al recupero deve essere proporzionale alle quantità recuperate.
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 7
Richiamato quale criterio comune di disciplina della riduzione tariffaria connessa al recupero dei rifiuti.
l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641 e ss.
La TARI si applica in base alla disponibilità di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; le esclusioni e riduzioni seguono la disciplina del comma 649.
l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641
Richiamato per il presupposto impositivo della TARI, legato all’occupazione o detenzione di locali e aree.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 4
Richiamato in tema di esclusione delle aree pertinenziali o accessorie non operative.
art. 817 c.c.
Usato per la nozione di pertinenza delle aree destinate a parcheggio.
art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato per le sanzioni in caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati in assenza di convenzione.
Massime di principio
- In tema di tributi locali sui rifiuti, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto quando l’atto consente di comprendere il criterio della pretesa e di difendersi adeguatamente; non è necessario che l’atto esponga tutte le fonti probatorie o le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione.
- Nel giudizio tributario, se il giudice esamina il rapporto sostanziale nonostante un’eccezione di nullità dell’avviso, la nullità può ritenersi implicitamente rigettata; il giudice si arresta alla pronuncia sul vizio formale solo quando questo sia effettivamente decisivo.
- La domanda di esenzione o detassazione per aree produttrici di rifiuti speciali pone un’eccezione alla regola generale di imponibilità: l’onere di provare i presupposti dell’esclusione grava sul contribuente, compresa la dimostrazione della superficie interessata e dell’effettivo trattamento o recupero dei rifiuti.
- In tema di TARES e TARI, il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani presuppone anche un limite quantitativo di soglia: i rifiuti prodotti entro la soglia sono assimilati, mentre solo l’eccedenza conserva natura di rifiuto speciale non assimilato.
- La riduzione della quota variabile del tributo per i rifiuti speciali assimilati avviati al recupero o riciclo deve essere proporzionale alla quantità effettivamente recuperata; un tetto massimo regolamentare non previsto dalla legge altera il criterio di proporzionalità ed è illegittimo.
- L’omessa indicazione originaria di una superficie nella denuncia tributaria non può essere sanata retroattivamente per gli anni d’imposta già decorsi, ma solo per il futuro.
- Le aree pertinenziali o accessorie sono escluse dal tributo solo se non operative; un parcheggio al servizio della clientela di un punto vendita può essere considerato area operativa e quindi imponibile se concorre all’esercizio dell’attività principale.
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