Cassazione Civile, Sentenza n. 24324/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di pagamento e dinieghi di detassazione relativi alla TARI per l’anno 2016 emessi/gestiti in relazione a più immobili adibiti a supermercati. La contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale, limitato all’esclusione dal computo di alcune superfici destinate alla lavorazione di carni e pesce; la CTR ha poi rigettato l’appello. In cassazione la contribuente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione di norme sulla disciplina dei rifiuti e della TARI, sostenendo che l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani non potesse fondarsi sulla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 in assenza di criteri qualitativi e quantitativi fissati con apposito decreto e di limiti regolamentari comunali; (2) nullità per ultrapetizione/omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere il giudice esaminato l’eccezione di detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili; (3) violazione di legge in tema di tassazione dei vani tecnici, assumendo che locali con impianti tecnologici, privi di presenza umana e non produttivi di rifiuti, dovessero essere esclusi; (4) violazione del divieto di doppia imposizione, perché le aree che producono rifiuti speciali non assimilabili sarebbero già gravate dal costo di autosmaltimento; (5) omesso esame di fatti decisivi sulla quantità dei rifiuti speciali prodotti e sulla documentazione di detassazione e di avvio a recupero. Il gestore del servizio ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice tributario, poiché nei comuni interessati era stato istituito un corrispettivo/tariffa puntuale avente natura privatistica ai sensi dell’art. 1, comma 668, l. 147/2013, e non la TARI tributaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale sulla questione di giurisdizione, ritenendo che nei Comuni interessati fosse applicato il corrispettivo/tariffa puntuale sui rifiuti, di natura privatistica, e quindi devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. L’esame del ricorso principale è stato assorbito. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per sopravvenienza della pertinente giurisprudenza di legittimità. Nessun ulteriore contributo unificato è stato posto a carico della ricorrente principale per l’assorbimento dei motivi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge nel ricorso principale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di omesso esame di fatti decisivi.
art. 112 c.p.c.
La Corte chiarisce che la questione di giurisdizione, pur riproposta, era stata in sostanza esaminata e disattesa nel merito; il motivo di omessa pronuncia è stato superato dall’accoglimento della questione di giurisdizione nel ricorso incidentale.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 18 e 21
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base del solo atto interministeriale del 1984.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184, 195, comma 2, lett. e), 198, comma 2, lett. g), 221, 226, 265
Richiamati per sostenere i limiti dell’assimilazione e la disciplina dei rifiuti speciali e dei rifiuti conferibili al servizio pubblico.
l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 649, 667, 668
La Corte afferma che il comma 668 consente ai comuni dotati di sistemi di misurazione puntuale di istituire una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI; tale tariffa ha natura privatistica e le controversie appartengono al giudice ordinario.
d.m. 20 aprile 2017, art. 10
Richiamato quale regolamento attuativo dei sistemi di misurazione puntuale, con previsione di adeguamento delle disposizioni regolamentari comunali.
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
Richiamato come criterio regolamentare di riferimento per la tariffa rifiuti nei sistemi puntuali.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il ricorso principale è stato assorbito, non respinto integralmente né dichiarato inammissibile o improcedibile.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, non sulla sola qualificazione formale attribuita dalle parti; in materia tributaria il processo impugna l’atto impositivo e la giurisdizione non può essere stabilita secundum eventus litis.
- La tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva, prevista dai comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, non ha natura tributaria ma privatistica; le controversie relative appartengono al giudice ordinario.
- Quando un giudizio viene instaurato dinanzi al giudice tributario ma la pretesa dedotta riguarda un corrispettivo rifiuti e non un tributo, la sentenza va cassata con declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario e riassunzione della causa davanti a quest’ultimo.
- L’assorbimento dell’esame dei motivi del ricorso principale esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per i gravami integralmente respinti o dichiarati inammissibili/improcedibili.
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