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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19822/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (rappresentante associazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta per gli anni d'imposta 2009 e 2010, con recupero di IRES, IRAP, IVA e sanzioni, sulla base del disconoscimento delle agevolazioni fiscali della L. 398/1991 e della contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative a prestazioni pubblicitarie. L'avviso è stato notificato anche al presidente e legale rappresentante dell'associazione nel periodo rilevante, quale soggetto ritenuto personalmente e solidalmente responsabile ex art. 38 c.c. e art. 1 d.lgs. 472/1997. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo di essere totalmente estraneo alla gestione dell'associazione e alle operazioni contestate, di non aver mai stipulato i contratti pubblicitari, né operato sui conti dell'ente, né presentato le dichiarazioni fiscali per conto dell'associazione; ha richiamato inoltre elementi del procedimento penale da cui emergeva l'apocrifia delle firme e la sua archiviazione. La CTR ha accolto l'appello ritenendo provata la sua estraneità alla gestione effettiva dell'ente. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.c. e 1 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la responsabilità personale del rappresentante legale di associazione non riconosciuta per i debiti tributari sussiste in ragione della carica rivestita e della presunzione di ingerenza nella gestione, e che la CTR avrebbe errato nell'escluderla sulla base di una pretesa estraneità ai soli atti negoziali, anziché valutare correttamente la responsabilità ex lege per le obbligazioni tributarie dell'ente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR si sia correttamente conformata al principio per cui, nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante legale per i debiti tributari dell'ente è superabile con prova contraria dell'estraneità alla concreta gestione e partecipazione all'attività associativa nel periodo di investitura. La sentenza impugnata aveva accertato, sulla base di elementi tratti dal procedimento penale e liberamente valutati, che il contribuente non aveva mai effettivamente diretto l'associazione ed era rimasto estraneo agli atti di gestione e alla direzione complessiva dell'ente. La Corte ha anche rilevato che le censure erariali tendevano, in realtà, a un nuovo esame del merito e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 51 del D.P.R. 633/1972

    Richiamato come base dell'invito a produrre documentazione contabile in sede di verifica IVA.

  • art. 32 del D.P.R. 600/1973

    Richiamato come base dell'invito a produrre documentazione contabile in sede di accertamento.

  • L. 398/1991

    Richiamata quale disciplina delle agevolazioni fiscali per associazioni sportive dilettantistiche, disconosciute per mancata prova dei presupposti.

  • art. 8 del D.lgs. 74/2000

    Richiamato per la contestazione penale di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 331 c.p.p.

    Richiamato per la denuncia all'autorità giudiziaria a seguito delle contestazioni fiscali.

  • art. 144 del D.P.R. 917/86

    Richiamato per la determinazione del reddito d'impresa/ente nei periodi in cui sono state negate le agevolazioni.

  • art. 109 del D.P.R. 917/86

    Richiamato come criterio ordinario di competenza, inerenza ed effettiva documentazione dei componenti reddituali.

  • art. 38 c.c.

    La Corte ribadisce che la responsabilità personale e solidale del rappresentante di associazione non riconosciuta per debiti tributari deriva dalla concreta ingerenza nella gestione dell'ente e può essere vinta dalla prova dell'estraneità alla partecipazione e direzione nel periodo considerato.

  • art. 1 del D.lgs. 472/1997

    Richiamato dall'Agenzia come norma concorrente per la responsabilità del rappresentante, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sull'art. 38 c.c. e sulla prova dell'estraneità gestionale.

  • art. 2 del D.lgs. 472/1997

    Menziomato nel fatto come base della responsabilità personale e solidale imputata al rappresentante dell'associazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato solo per escluderne l'applicazione, essendo la ricorrente amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. per i debiti tributari ricade sul soggetto che, nel periodo considerato, abbia effettivamente diretto o gestito l'ente, non essendo sufficiente la mera titolarità formale della carica.
  • Per i debiti d'imposta dell'associazione non riconosciuta opera una presunzione di responsabilità del rappresentante/gestore, ma il soggetto chiamato a rispondere può superarla provando la propria estraneità alla partecipazione e alla gestione concreta dell'ente nel periodo di investitura.
  • In sede di legittimità, la censura che miri a una diversa valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, richiede un nuovo apprezzamento del merito.
  • La responsabilità del rappresentante dell'associazione per obbligazioni tributarie si circoscrive alle sole obbligazioni sorte nel periodo in cui egli abbia effettivamente esercitato funzioni di gestione o direzione dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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