Sentenza del 30/05/2025 n. 140544 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva accertato per il 2017 l’omesso versamento di IMU e TASI sulla piattaforma Eleonora e su beni collegati, situati a circa 22 km dalla costa, nelle acque territoriali. Per i beni non iscritti in catasto la base imponibile era stata determinata utilizzando i valori contabili della società, aggiornati con i coefficienti ministeriali; l’importo complessivo richiesto, comprensivo di sanzioni e interessi, era di 198.579,48 euro. La società contestava la motivazione dell’avviso, la legittimazione territoriale del Comune, l’esistenza del presupposto oggettivo e l’assoggettabilità delle piattaforme a IMU e TASI, nonché l’applicabilità della TASI. In cassazione ha articolato sei motivi: difetto di potestà impositiva del Comune sul mare territoriale; assenza di beneficio dai servizi comunali; difetto di prova e competenza che sarebbe spettata al Comune di Giulianova; rilevanza dell’art. 38 del D.L. n. 124/2019 e del D.M. 28 aprile 2022; dedotta non tassabilità delle piattaforme fino al 2019, desunta dalla disciplina dei rigassificatori; mancanza dei requisiti di immobile e di accatastabilità.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il mare territoriale non sia una zona sottratta ai poteri amministrativi comunali e che, nel caso concreto, i servizi e le attività amministrative a beneficio della piattaforma fossero riferibili a Tortoreto. Il successivo D.M. 28 aprile 2022, emanato per disciplinare la diversa imposta sostitutiva IMPI, non modifica retroattivamente la riferibilità territoriale dei tributi precedenti. La piattaforma è un immobile imponibile ai fini IMU e TASI; l’assenza di rendita catastale non impedisce il prelievo, potendosi determinare la base imponibile con il criterio contabile. La norma sui rigassificatori non esclude in generale la tassabilità delle piattaforme: stabilisce una specifica limitazione per quei manufatti. È stata inoltre respinta la censura di omessa pronuncia, ritenuta irrilevante alla luce della decisione sulla competenza. Resta quindi ferma la sentenza della CTR, che aveva assoggettato a IMU e TASI la piattaforma a otto gambe, le cabine elettriche e il modulo alloggi, escludendo invece gli altri macchinari e impianti ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015; erano già state escluse le sanzioni in primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione: 6.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato dichiarato dovuto, se dovuto, anche l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Costituzione, artt. 3 e 53
Non possono dunque esistere zone non assoggettata potere impositivo pena la violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, tenuto conto che l'evoluzione della tecnica, consente la costruzione di isole artificiali, ristoranti, abitazioni piattaforme sul mare.
La Corte esclude che il mare territoriale possa costituire una zona franca priva di potestà impositiva: l’evoluzione tecnologica e la presenza di immobili e attività imponibili rendono necessario ricondurre tali beni a un ambito amministrativo e fiscale.
Costituzione, art. 118
Il territorio nazionale - intesa tale espressione come spazio nell'ambito del quale si esercita la potestà d'imperio dello Stato - comprende, oltre la terraferma, anche il mare territoriale. Non si può quindi negare che, in assenza di un autonomo criterio di determinazione dei limiti del territorio comunale, debbono valere al riguardo le stesse regole dettate in materia di demarcazione del territorio nazionale, atteso che non sussistono elementi che possono far pensare che il territorio comunale sia un'entità diversa, dal punto di vista qualitativo, dal territorio nazionale.
In mancanza di un criterio specifico diverso, il mare territoriale rientra nell’ambito in cui possono esercitarsi le funzioni amministrative locali; la sovranità statale sul mare non esclude l’esercizio concorrente dei poteri comunali.
La disposizione non impedisce l’imposizione comunale sulle piattaforme nel mare territoriale: la Corte applica i principi secondo cui il territorio comunale, ai fini amministrativi e tributari, può comprendere la porzione di mare territoriale riferibile al Comune costiero.
Legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti (TASI)
La TASI è del resto un tributo per i servizi indivisibili erogati alla generalità dal comune e necessariamente deve ritenersi dovuta sulle piattaforme, usufruendo anche queste ultime di quei servizi indivisibili forniti dal comune costiero.
La TASI è dovuta anche per una piattaforma offshore quando essa beneficia, anche indirettamente, dei servizi indivisibili e delle infrastrutture del Comune costiero.
D.L. n. 333/1992, art. 7, comma 3, convertito dalla legge n. 359/1992
Per gli immobili non dotati di rendita catastale la base imponibile può essere determinata secondo il criterio contabile, applicando ai valori risultanti dalle scritture i coefficienti di aggiornamento previsti. La mancanza di accatastamento non rende quindi di per sé il bene esente.
Legge n. 205/2017, art. 1, comma 728
La norma conferma dunque la assoggettabilità alle imposte in questione anche per i rigassificatori, qualificandoli come fabbricati, ma, solo per essi, esclude le parti che non siano destinate ad uso abitativo e servizi civili. Ne esce dunque confermato quanto sinora argomentato in ordine alla generale configurabilità di immobili imponibili collocati nel mare territoriale.
La specifica esclusione prevista per le parti non abitative dei rigassificatori non istituisce un’esenzione generale per gli immobili offshore; al contrario, la norma presuppone la loro imponibilità, salvo la limitazione espressamente prevista.
R.D.L. n. 652/1939, artt. 3, 4 e 5, convertito dalla legge n. 1239/1939
Ai sensi dell' art. 4 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1239, si considerano come "immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali", ivi compresi "gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo".
La nozione catastale di immobile non è limitata agli edifici sulla terraferma: comprende anche costruzioni stabili sospese o galleggianti e, secondo la Corte, può includere una piattaforma con caratteristiche di autonomia funzionale e reddituale.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, artt. 1 e 2
A mente dell' art. 2 del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28 : "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale".
Il criterio rilevante per l’unità immobiliare è la potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, non la collocazione sulla terraferma. La Corte ritiene tale criterio applicabile anche a beni industriali e piattaforme.
La nozione di immobile ai fini fiscali può comprendere anche beni galleggianti stabilmente ancorati, se esprimono capacità reddituale; il riferimento sostiene l’assoggettabilità fiscale degli immobili collocati in mare.
La norma istituisce l’IMPI, imposta sostitutiva dei tributi qui controversi, e non ha valore ricognitivo o rettificativo dei confini comunali né degli eventuali servizi amministrativi riferibili ai periodi precedenti. Non esclude pertanto la tassazione della piattaforma per il 2017.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti e il contributo sia dovuto, il pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l’impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 335
la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell' art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie
La riunione è obbligatoria se le impugnazioni riguardano lo stesso provvedimento; per provvedimenti diversi ma connessi è facoltativa e richiede ragioni di coerenza decisoria, economia processuale o unitarietà delle controversie.
Codice di procedura civile, art. 112
La Corte ha ritenuto irrilevante la censura di omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla competenza comunale, poiché la questione era comunque superata dalla decisione di merito sulla riferibilità territoriale e sui servizi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Le censure in cassazione sono state esaminate nei limiti dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge e di omessa pronuncia dedotti dalla ricorrente; tutti i motivi sono stati respinti.
Legge n. 208/2015, art. 1, comma 21
Nel giudizio di merito la disposizione è stata applicata per escludere dalla tassazione gli altri macchinari e impianti indicati nell’avviso, mentre sono rimasti imponibili la piattaforma a otto gambe, le cabine elettriche e il modulo alloggi.
Massime di principio
- Le piattaforme situate nel mare territoriale non sono automaticamente sottratte alla potestà impositiva comunale: l’assenza di terraferma o di un confine comunale marino formalmente tracciato non crea, di per sé, una zona franca fiscale.
- Per individuare il Comune legittimato a imporre i tributi occorre considerare la riferibilità territoriale dei servizi e delle attività amministrative connessi alla piattaforma. La decisione valorizza anche servizi indiretti e infrastrutture utilizzate per trasporto, sicurezza, logistica e gestione delle attività offshore.
- Una piattaforma stabile, funzionalmente autonoma e idonea a produrre reddito può essere qualificata come immobile imponibile ai fini IMU e TASI, pur essendo ancorata al fondale marino anziché alla terraferma.
- L’assenza di accatastamento o di rendita catastale non comporta automaticamente l’esenzione: quando la legge lo consente, la base imponibile può essere ricostruita sulla base dei valori risultanti dalle scritture contabili e dei coefficienti di aggiornamento.
- Un’esenzione o una limitazione prevista per una specifica categoria di manufatti, come i rigassificatori, non può essere estesa automaticamente a piattaforme diverse; occorre applicare la disciplina speciale nei limiti espressamente stabiliti.
- Una disciplina successiva che attribuisce una diversa competenza territoriale per una nuova imposta non modifica automaticamente la legittimità degli accertamenti relativi a tributi precedenti e a periodi anteriori.
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