DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge introduce misure urgenti contro evasione e frodi fiscali, con particolare riguardo a compensazioni indebite, appalti, accise, carburanti, fatturazione elettronica e trust. Prevede nuovi obblighi telematici e sistemi di controllo, limiti alla compensazione, responsabilità nei contratti di appalto, disposizioni sui PIR e sugli impatriati, con decorrenze differenziate tra il 2019 e il 2021 e successive modifiche normative.
Misure fiscali e finanziarie contro evasione e frodi
Misure fiscali contro evasione, frodi e compensazioni indebite
Il provvedimento introduce un insieme organico di misure fiscali, finanziarie e penali finalizzate al contrasto dell’evasione, delle frodi nelle compensazioni e dell’elusione degli obblighi relativi ad accise, carburanti, appalti e fatturazione elettronica. Le disposizioni prevedono obblighi documentali e telematici, controlli rafforzati e specifiche sanzioni.
Accollo del debito d’imposta
Chi si accolla il debito fiscale altrui deve effettuare il pagamento secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa vigente. È escluso, in ogni caso, l’utilizzo in compensazione di crediti propri dell’accollante.
I versamenti eseguiti mediante compensazione vietata sono considerati non effettuati e comportano l’applicazione delle sanzioni previste per l’omesso versamento. L’accollante è soggetto alle sanzioni relative all’indebita compensazione, mentre l’accollato risponde della sanzione per omesso versamento. L’accollante è coobbligato in solido per l’importo non versato e per i relativi interessi.
Gli atti di recupero devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le modalità tecniche sono demandate a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Cessazione o esclusione della partita IVA
Ai contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA è vietato utilizzare in compensazione qualsiasi credito, indipendentemente dalla tipologia, dall’importo e dal collegamento con l’attività esercitata. Il divieto decorre dalla notificazione e permane fino a quando la partita IVA risulta cessata.
Per i soggetti esclusi dalla banca dati degli operatori intracomunitari, è vietata, dalla notificazione del provvedimento, la compensazione dei crediti IVA. Il divieto permane fino alla rimozione delle irregolarità che hanno determinato l’esclusione.
I modelli F24 contenenti compensazioni effettuate in violazione di tali divieti sono scartati e lo scarto viene comunicato telematicamente al soggetto che ha trasmesso il modello.
Contrasto alle indebite compensazioni
La compensazione dei crediti IVA, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali, delle imposte sostitutive e dell’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata soltanto dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.
Le nuove regole si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Gli obblighi di utilizzo dei canali telematici sono estesi anche ai crediti maturati dal sostituto d’imposta.
Agenzia delle entrate, INPS e INAIL devono definire procedure di cooperazione rafforzata per individuare compensazioni a rischio e consentire il recupero dei crediti indebitamente utilizzati.
Quando, a seguito dei controlli, una delega di pagamento non viene eseguita perché i crediti indicati sono totalmente o parzialmente inutilizzabili, l’Agenzia delle entrate comunica l’esito al soggetto trasmittente e applica una sanzione:
- pari al 5% dell’importo per deleghe fino a 5.000 euro;
- pari a 250 euro per deleghe di importo superiore a 5.000 euro.
La sanzione si applica per ciascuna delega non eseguita e non è soggetta al cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 472/1997. Il contribuente può fornire chiarimenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e può evitare l’iscrizione a ruolo pagando entro lo stesso termine. La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega. Le nuove disposizioni sulle deleghe non eseguite si applicano alle deleghe presentate dal mese di marzo 2020.
Ritenute negli appalti e subappalti
Per i committenti residenti fiscalmente in Italia che affidano opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e dall’impiego di beni strumentali del committente, si applicano specifici obblighi di controllo sulle ritenute fiscali.
L’impresa appaltatrice, affidataria e le imprese subappaltatrici devono versare le ritenute sui lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio con deleghe distinte per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Devono inoltre trasmettere al committente, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del versamento:
- le deleghe di pagamento;
- l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati;
- il codice fiscale e le ore lavorate da ciascun dipendente;
- la retribuzione riferibile alla prestazione;
- le ritenute fiscali complessive e quelle riferibili all’appalto.
Se la documentazione non viene trasmessa oppure emerge un omesso o insufficiente versamento, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla regolarizzazione, entro il limite del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio oppure per l’importo delle ritenute non versate. La sospensione deve essere comunicata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente entro 90 giorni.
Durante la sospensione l’impresa appaltatrice o affidataria non può promuovere azioni esecutive per ottenere il pagamento del credito. Il committente che omette gli obblighi di richiesta della documentazione o di sospensione del pagamento è tenuto a versare una somma pari alla sanzione applicata all’impresa per l’irregolare determinazione, esecuzione o versamento delle ritenute.
Gli obblighi non si applicano se l’impresa produce una certificazione dell’Agenzia delle entrate attestante, alla fine del mese precedente:
- almeno tre anni di attività e regolarità degli obblighi dichiarativi;
- versamenti complessivi nel conto fiscale, nell’ultimo triennio, almeno pari al 10% dei ricavi o compensi dichiarati;
- assenza di debiti fiscali e contributivi definitivamente esigibili superiori a 50.000 euro, salvo rateazioni non decadute o provvedimenti di sospensione.
La certificazione è resa disponibile dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi. Per tali imprese è inoltre esclusa la compensazione dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi relativi ai dipendenti direttamente impiegati nell’appalto, salvo che ricorrano i requisiti per l’esonero.
Le disposizioni sugli obblighi negli appalti si applicano dal 1° gennaio 2020.
Reverse charge nei servizi ad alta intensità di manodopera
È prevista l’estensione del reverse charge IVA alle prestazioni di servizi effettuate tramite appalti, subappalti, affidamenti a consorziati o rapporti equivalenti, quando prevale l’utilizzo di manodopera presso la sede del committente con beni strumentali di quest’ultimo.
Sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni, degli altri soggetti indicati dalla disciplina dello split payment e delle agenzie per il lavoro. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea ai sensi della direttiva IVA.
Contrasto alle frodi in materia di accise
Per i prodotti sottoposti ad accisa sono rafforzati gli obblighi relativi alla presa in consegna, alla contabilizzazione e ai controlli sui destinatari registrati.
Per i trasferimenti mediante automezzi, la presa in consegna si perfeziona con lo scarico effettivo dei prodotti e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario, entro lo stesso giorno, dei dati relativi a qualità e quantità.
L’autorizzazione come destinatario registrato può essere negata o sospesa quando ricorrono le cause ostative previste per i depositi fiscali, anche con riferimento agli amministratori, rappresentanti, dirigenti o gestori di fatto delle persone giuridiche.
Sono ridotte le soglie dimensionali per determinati depositi e impianti di prodotti energetici. Per alcune strutture di capacità intermedia è previsto un registro di carico e scarico con modalità semplificate, da definire con determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La licenza per l’esercizio di determinati impianti è negata se, nel quinquennio precedente, il richiedente è stato condannato con sentenza irrevocabile o ha patteggiato per delitti in materia di accisa puniti con reclusione minima non inferiore a un anno. L’istruttoria è sospesa in caso di decreto che dispone il giudizio per i medesimi reati.
Le comunicazioni previste per alcuni impianti devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche. Le nuove soglie relative ai depositi e agli impianti producono effetti dal 1° gennaio 2021; altre disposizioni decorrono dal 1° novembre 2019 o dal 1° gennaio 2020.
In caso di condanna o patteggiamento per delitti in materia di accise è sempre disposta la confisca del profitto o del prezzo del reato, salvo appartenenza a persona estranea. Se la confisca diretta non è possibile, può essere disposta quella per equivalente. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario, ma torna obbligatoria in caso di mancato pagamento dopo la diffida.
Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
Sono introdotti limiti e condizioni più rigorosi per l’utilizzo delle dichiarazioni d’intento relative ai prodotti energetici. In generale, la dichiarazione non può essere utilizzata per cessioni e importazioni definitive dei prodotti interessati, salvo il caso specifico degli acquisti di gasolio effettuati da imprese di autotrasporto presso determinati depositi commerciali e da soggetti diversi da depositari autorizzati, destinatari registrati e altri operatori individuati dalla norma.
Le società concessionarie di autostrade e trafori devono mettere a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, su richiesta e senza oneri per l’erario, i dati sui transiti degli automezzi potenzialmente utilizzabili per la movimentazione di prodotti energetici.
Le modifiche relative ai requisiti dei depositi e alle condizioni di applicazione producono effetti dal 1° gennaio 2020.
Circolazione di oli lubrificanti e prodotti assimilati
Gli oli lubrificanti individuati dai codici doganali previsti dalla norma devono circolare sul territorio nazionale, prima dell’immissione in consumo, con un Codice amministrativo di riscontro rilasciato dal sistema informatico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il codice deve essere richiesto telematicamente:
- non prima delle 48 ore precedenti l’ingresso dei prodotti in Italia;
- almeno 12 ore prima dell’ingresso.
La richiesta deve indicare mittente, destinatario, quantità, codici doganali, luogo di introduzione, targa del veicolo e dei rimorchi, itinerario e, nei trasferimenti destinati all’uscita dall’Italia, luogo di uscita e ufficio doganale competente.
Il codice deve essere riportato sulla documentazione di trasporto prima dell’inizio della circolazione. La movimentazione si conclude con la comunicazione telematica della presa in carico entro 24 ore oppure, per i prodotti destinati all’uscita dal territorio nazionale, con la validazione dell’ufficio doganale di uscita.
Le stesse regole possono applicarsi alle preparazioni lubrificanti del codice NC 3403 trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri e ad altri prodotti individuati con decreto ministeriale.
La circolazione senza codice, con dati non veritieri o senza validazione doganale è considerata, salvo prova contraria, tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento. Le disposizioni si applicano dal 1° ottobre 2020.
Rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale
Per ciascun trimestre, il rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale è riconosciuto entro il limite di un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo ammesso al beneficio.
La disposizione si applica ai consumi effettuati dal 1° gennaio 2020.
Verifica degli acquisti di veicoli fiscalmente usati
L’Agenzia delle entrate verifica la sussistenza delle condizioni che consentono di non effettuare il versamento mediante modello F24 in relazione agli acquisti di veicoli fiscalmente usati. I termini e le modalità della verifica sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che trasmette gli esiti al Dipartimento per i trasporti.
Sistemi informatizzati e documentazione telematica
Gli esercenti depositi fiscali di capacità almeno pari a 3.000 metri cubi devono dotarsi, entro il 31 dicembre 2020, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e movimentazione di benzina e gasolio usato come carburante.
Gli esercenti depositi commerciali con capacità almeno pari a 3.000 metri cubi devono dotarsi dello stesso sistema entro il 31 dicembre 2021. Tempi e modalità operative sono stabiliti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Per la circolazione nazionale di benzina e gasolio per autotrazione assoggettati ad accisa è previsto l’utilizzo esclusivamente telematico del documento amministrativo semplificato. Tempi e modalità devono essere fissati entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, con obbligo di utilizzo entro il 30 settembre 2020.
Sono inoltre previste modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica trasportati e fatturati, distinti per soggetto obbligato e destinazione d’uso. Le relative determinazioni devono essere adottate entro il 31 dicembre 2020.
Ravvedimento operoso
È abrogato il comma 1-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, con conseguente modifica della disciplina del ravvedimento operoso prevista dalla normativa vigente.
Digitalizzazione della logistica portuale
Dal 2020, una quota di 5 milioni di euro annui del fondo destinato all’adeguamento dei porti è riservata alla digitalizzazione della logistica, con riferimento a porti, interporti, ferrovie e autotrasporto, nonché al completamento degli investimenti, soprattutto nei nodi logistici del Mezzogiorno.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disciplina l’utilizzo delle risorse mediante un atto convenzionale con il soggetto attuatore. Il rapporto convenzionale poteva essere ridefinito entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, riconoscendo esclusivamente i costi documentati sostenuti entro il 31 dicembre 2019. Gli effetti della convenzione prevista dal comma 2, ove non già cessati, sono stati successivamente fatti cessare dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 152/2021.
Trust e fiscalità privilegiata
Sono qualificati come redditi diversi i redditi corrisposti a residenti italiani da trust o istituti analoghi stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche quando i beneficiari residenti non siano individuati secondo la disciplina ordinaria.
Quando, in relazione alle attribuzioni di trust esteri a beneficiari residenti in Italia, non è possibile distinguere tra reddito e patrimonio, l’intero importo percepito costituisce reddito.
Piani individuali di risparmio a lungo termine
Per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020 sono introdotti vincoli di investimento rafforzati. Per almeno due terzi dell’anno, almeno il 70% del valore complessivo deve essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti in Italia, nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia.
Della quota del 70%:
- almeno il 25% deve essere investito in imprese diverse da quelle comprese nell’indice FTSE MIB o in indici equivalenti;
- almeno un ulteriore 5% deve essere investito in imprese diverse da quelle comprese negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap o equivalenti.
Per determinati PIR è elevato al 20% il limite previsto per investimenti in imprese non comprese negli indici principali, prestiti e crediti verso tali imprese. Sono previste regole specifiche per il raggiungimento, la cessazione e la sospensione temporanea dei vincoli in relazione agli organismi di investimento collettivo.
Per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 continuano ad applicarsi la disciplina previgente sui PIR e le disposizioni della legge n. 145/2018.
Agevolazioni per lavoratori impatriati
La disciplina agevolativa per i lavoratori impatriati è estesa ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e risultano beneficiari del regime previsto per i lavoratori impatriati.
Il comma relativo a una specifica ulteriore previsione agevolativa è stato successivamente abrogato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Gli oneri finanziari indicati dalla disposizione originaria erano quantificati in 3 milioni di euro annui dal 2020.
Utilizzo delle fatture elettroniche
I file delle fatture elettroniche acquisiti dall’Agenzia delle entrate sono conservati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi.
La conservazione è finalizzata all’utilizzo:
- da parte della Guardia di finanza, per le funzioni di polizia economica e finanziaria;
- da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, per analisi del rischio e controlli fiscali.
Le autorità devono adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, misure di sicurezza e garanzia dei diritti degli interessati conformi al regolamento europeo sulla protezione dei dati e alla normativa nazionale.
Per le fatture relative a operazioni destinate agli organismi di informazione e sicurezza restano ferme le specifiche regole previste dalla legge n. 124/2007.
Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria
Il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria è esteso ai periodi d’imposta 2019 e 2020.
La disciplina prevede inoltre una decorrenza dal 1° luglio 2020 per ulteriori obblighi o modalità relativi alla fatturazione elettronica e alla trasmissione dei dati, secondo il testo normativo modificato.
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