Sentenza del 30/05/2025 n. 140542 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016, relativo all’omesso versamento di IMU e TASI sulla piattaforma Eleonora, situata nel mare territoriale entro 12 miglia dalla costa antistante Tortoreto. Il Comune aveva calcolato la base imponibile, in assenza di accatastamento e rendita, sulla base dei valori contabili della società, adeguati con i coefficienti ministeriali, applicando poi sanzioni e interessi per un totale di 198.279,34 euro. E. Spa ha contestato: l’applicabilità della disciplina che esclude dalla rendita catastale gli impianti funzionali al processo produttivo; il potere del Comune di tassare un bene situato in mare; l’assenza del presupposto oggettivo di IMU e TASI; l’esenzione che deriverebbe dalla categoria catastale E/3; e, per la TASI, la mancata fruizione dei servizi comunali, sollevando anche dubbi di legittimità costituzionale. La CTR dell’Abruzzo aveva rigettato l’appello della società dopo che la CTP di Teramo aveva respinto il ricorso, annullando soltanto la sanzione e riducendo il tributo a 144.378,40 euro, oltre interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile la disciplina degli «imbullonati» perché la piattaforma non era iscritta in catasto e non risultava presentata una richiesta di aggiornamento: la base imponibile era stata determinata con il criterio contabile previsto per gli immobili non accatastati. Ha confermato che la piattaforma è assoggettabile a IMU e TASI e che il Comune costiero può esercitare il potere impositivo anche sul mare territoriale antistante, non potendosi creare zone franche dalla potestà degli enti locali; le piattaforme possono inoltre beneficiare, anche indirettamente e in via presuntiva, dei servizi comunali. Ha escluso l’esenzione in categoria E/3, trattandosi di bene con autonomia funzionale e reddituale, destinato ad attività imprenditoriale e non immediatamente a un servizio pubblico. Ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla TASI, ravvisando la correlazione tra tributo e servizi indivisibili fruibili. Non ha disposto la riunione con controversie relative ad altri anni d’imposta, pur trattate nella stessa udienza. La società è stata condannata alle spese di cassazione: 6.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato dovuto, se applicabile, l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell' art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie.
La riunione è obbligatoria quando le impugnazioni riguardano lo stesso provvedimento; se riguardano provvedimenti diversi ma connessi, è facoltativa e dipende da esigenze di coerenza o economia processuale. Nel caso concreto la Corte l’ha ritenuta non necessaria, anche perché le cause erano trattate nella stessa udienza.
Art. 1, commi 21-23, legge 28 dicembre 2015, n. 208
La locuzione "rideterminazione della rendita catastale" esclude ex se la possibilità di una applicazione della disposizione agli immobili che non siano stati ancora accatastati.
L’esclusione dalla stima catastale di macchinari e impianti funzionali al processo produttivo opera nel quadro della determinazione o rideterminazione della rendita catastale di immobili censiti. Non si applica, nel caso deciso, alla piattaforma non accatastata la cui base imponibile è stata calcolata sulla base dei valori contabili.
Art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La norma invocata non può dunque trovare applicazione perché nella specie si tratta di stima in base ai valori contabili, e non di rendita.
Per gli immobili di categoria D privi di accatastamento e rendita, la base imponibile può essere determinata secondo il criterio contabile previsto dalla disciplina richiamata anche ai fini IMU. La sentenza applica tale criterio alla piattaforma Eleonora.
Art. 38, comma 1, decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019
Ulteriore ragione confermativa della non escludibilità, dalla determinazione della base imponibile, della parte impiantistica, emerge anche dall' art. 38 , comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019 conv. in legge 157/19 , in materia di IMPI, come correttamente interpretato dalla risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 8/DF del 16 dicembre 2020.
La Corte lo richiama quale argomento ulteriore a sostegno della non esclusione della componente impiantistica dalla base imponibile nel caso di determinazione fondata sui valori contabili.
Art. 8 d.lgs. n. 23 del 2011 e art. 13 decreto-legge n. 201 del 2011
Non possono quindi esistere zone non assoggettate al potere impositivo, pena la violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, tenuto conto che l'evoluzione della tecnica consente la costruzione di isole artificiali, ristoranti, abitazioni e piattaforme sul mare.
La disciplina dell’IMU è applicabile agli immobili situati nel mare territoriale: il fatto che il bene sia in mare non lo sottrae all’imposizione né al potere del Comune al quale il territorio è fiscalmente riferito.
Art. 4 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1239
Ai sensi dell' art. 4 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1239, si considerano come "immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali", ivi compresi "gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo".
La nozione catastale di immobile urbano può comprendere anche costruzioni sospese o galleggianti stabilmente assicurate al suolo; la collocazione in mare non impedisce, di per sé, l’accatastabilità.
Art. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1239
L' art. 5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1239, prevede che costituisce "unità immobiliare urbana" "ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio".
È unità immobiliare urbana la parte di immobile autonomamente utile e idonea a produrre reddito. La Corte richiama questo criterio per riconoscere la possibile accatastabilità delle piattaforme.
Art. 1, commi 1 e 2, e art. 2 del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
A mente dell' art. 2 del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28 : "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale".
La nozione catastale di unità immobiliare comprende fabbricati o aree che presentino potenzialità di autonomia funzionale e reddituale; tale criterio può ricomprendere anche una piattaforma industriale.
Art. 7, lettera b), d.lgs. n. 504 del 1992
Da un lato, infatti, trattasi di immobili funzionali allo svolgimento di attività, svolta in regime imprenditoriale e produttiva di reddito, dall'altro, non si tratta di bE. privi di autonomia funzionale e reddituale, né essi risultano immediatamente destinati ad un servizio pubblico.
La pretesa esenzione non spetta per la piattaforma descritta: il bene è strumentale a un’attività imprenditoriale produttiva di reddito, ha autonomia funzionale e reddituale e non è immediatamente destinato a un servizio pubblico.
La giurisprudenza, ai fini dell'applicazione dell'imposta, ha già chiarito, ad esempio, che sono tassabili anche gli specchi d'acqua destinati ad ormeggio e nautica da diporto ( Cass.n. 11669/21 ed altre), dovendosi fare riferimento ad un concetto esteso di immobile, comprensivo anche degli edifici galleggianti ancorati, ex art. 812 c.c.
La nozione rilevante di immobile può comprendere anche edifici galleggianti ancorati; la natura marina o galleggiante del bene non determina automaticamente l’esclusione dall’imposta.
Art. 118 Cost.
Il territorio nazionale - intesa tale espressione come spazio nell'ambito del quale si esercita la potestà d'imperio dello Stato - comprende, oltre la terraferma, anche il mare territoriale. Non si può quindi negare che, in assenza di un autonomo criterio di determinazione dei limiti del territorio comunale, debbono valere al riguardo le stesse regole dettate in materia di demarcazione del territorio nazionale, atteso che non sussistono elementi che possono far pensare che il territorio comunale sia un'entità diversa, dal punto di vista qualitativo, dal territorio nazionale.
La Corte richiama il quadro delle funzioni amministrative comunali e afferma che, in assenza di un criterio diverso per delimitare il territorio comunale sul mare, non si può escludere l’esercizio dei poteri locali nel mare territoriale.
Art. 3 Cost.
Il che rende manifestamente infondato il dubbio rassegnato di legittimità costituzionale, tanto con riguardo all' art. 3 Cost. (diseguaglianza ravvisandosi, se mai, nella opposta ipotesi di esclusione dal tributo), quanto con riguardo all' art. 53 Cost. (sussistendo la menzionata correlazione funzionale tra il tributo ed i servizi indivisibili offerti e fruibili).
La Corte esclude la violazione dell’eguaglianza: esentare la piattaforma, pur beneficiaria dei servizi comunali secondo la ricostruzione adottata, produrrebbe semmai una disparità rispetto ai soggetti tassati.
Art. 53 Cost.
Il che rende manifestamente infondato il dubbio rassegnato di legittimità costituzionale, tanto con riguardo all' art. 3 Cost. (diseguaglianza ravvisandosi, se mai, nella opposta ipotesi di esclusione dal tributo), quanto con riguardo all' art. 53 Cost. (sussistendo la menzionata correlazione funzionale tra il tributo ed i servizi indivisibili offerti e fruibili).
La questione di capacità contributiva è manifestamente infondata perché la Corte ravvisa una correlazione funzionale tra la TASI e i servizi indivisibili offerti dal Comune e fruibili dalla piattaforma.
Art. 1, commi 669 e 682, legge n. 147 del 2013
La TASI è del resto un tributo per i servizi indivisibili erogati alla generalità dal comune e necessariamente deve ritenersi dovuta sulle piattaforme, usufruendo anche queste ultime di quei servizi indivisibili forniti dal comune costiero.
La TASI è collegata ai servizi indivisibili comunali; secondo la Corte, anche una piattaforma in mare può beneficiarne, almeno indirettamente e per il tramite dei servizi e delle infrastrutture costiere, e rientrare quindi nel presupposto del tributo.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In conseguenza dell'esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il rigetto dell’impugnazione comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Una piattaforma o altra costruzione stabilmente assicurata al suolo non è esclusa da IMU e TASI per il solo fatto di trovarsi in mare territoriale: il giudice può riferirla fiscalmente al Comune costiero, in assenza di un diverso criterio di delimitazione territoriale.
- La disciplina che esclude dalla rendita catastale macchinari e impianti funzionali al processo produttivo presuppone, secondo questa decisione, un immobile censito e un procedimento di determinazione o aggiornamento della rendita; non si estende automaticamente ai beni non accatastati tassati sulla base dei valori contabili.
- Per immobili di categoria D privi di rendita catastale e di un mercato comparabile, la base imponibile può essere determinata con il criterio contabile, sulla base dei valori risultanti dalle scritture e dei coefficienti di adeguamento previsti, fino all’attribuzione della rendita.
- L’esenzione catastale collegata alla categoria E non deriva dalla sola utilità generale o dalla strumentalità dell’impianto: occorre verificare se il bene sia immediatamente destinato a un servizio pubblico e se sia privo di autonomia funzionale e reddituale. Un impianto gestito in regime imprenditoriale e produttivo di reddito può restare imponibile.
- Per la TASI, la distanza dalla costa non esclude da sola la fruibilità, anche indiretta o potenziale, dei servizi indivisibili comunali: rilevano anche le infrastrutture, i servizi logistici, la sicurezza e le attività amministrative connesse alla piattaforma.
- Un giudicato precedente sull’interpretazione di una norma non vincola automaticamente il giudice in controversie relative ad altri periodi d’imposta: il giudicato può riguardare accertamenti di fatto, ma non cristallizza autonomamente l’interpretazione giuridica.
- La riunione di impugnazioni relative a provvedimenti diversi è facoltativa e può essere negata se la trattazione separata non comporta un concreto rischio di decisioni contrastanti o se le cause sono comunque trattate contestualmente.
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