Sentenza del 30/05/2025 n. 14532 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’I.R.C.A.C. aveva chiesto il rimborso del credito IRPEG risultante dalla dichiarazione Mod. 760/86, presentata il 12 maggio 1986 per i redditi del 1985, oltre agli interessi. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza del 22 maggio 2009, la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva riconosciuto il diritto al rimborso. L’Agenzia ha impugnato tale decisione con quattro motivi: ha sostenuto che l’art. 2, comma 58, della L. 350/2003 fosse un mero invito a non eccepire la prescrizione e non un divieto vincolante; in subordine, che il credito fosse già prescritto prima dell’entrata in vigore della legge; che il credito non fosse stato adeguatamente provato; e che fossero stati riconosciuti interessi o maggior danno da svalutazione senza prova. L’I.R.C.A.C. ha opposto, tra l’altro, che il credito era stato documentato e che una precedente istanza del 30 settembre 1994 aveva interrotto la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia. In applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12284 del 7 maggio 2024, ha stabilito che l’art. 2, comma 58, L. 350/2003 impone all’Amministrazione di non far valere la prescrizione per le eccedenze IRPEF e IRPEG relative a dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997; tale obbligo cessa dopo dieci anni dall’entrata in vigore della legge. La domanda di rimborso del 22 maggio 2009 era stata presentata prima della scadenza di quel decennio e interrompeva il termine. I primi due motivi sono stati quindi rigettati; rispetto alla prescrizione anteriore alla legge, la Corte ha inoltre osservato che, anche se già maturata, l’estinzione non poteva essere fatta valere dall’Amministrazione nel quadro della disposizione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la CTR aveva posto correttamente l’onere probatorio a carico dell’I.R.C.A.C. e ne aveva valutato la prova sulla base della dichiarazione, della lettera di trasmissione e degli altri elementi, valutazione di merito non riesaminabile in Cassazione come richiesto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non dimostrava che la CTR avesse riconosciuto il maggior danno ex art. 1224 c.c.; la decisione riconosceva il credito oltre agli interessi previsti dalla legge. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate, considerato il superamento del precedente orientamento favorevole all’Amministrazione. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto per la soccombenza.
Norme richiamate
Art. 2, comma 58, legge 24 dicembre 2003, n. 350
l' art. 2 co. 58 legge 350/2003 pone a carico dell'Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef ed Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, la cui violazione È rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004) della legge stessa
La disposizione non è un semplice invito all’Amministrazione, ma stabilisce un obbligo giuridico di non eccepire la prescrizione per i crediti IRPEF e IRPEG derivanti dalle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997. L’obbligo è rilevabile d’ufficio e dura dieci anni dall’entrata in vigore della legge, fino al 1° gennaio 2014.
Art. 366, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall' art. 366 , comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico le censure e gli elementi processuali e fattuali che le sostengono. Un rinvio generico ad atti del giudizio precedente o la sola trascrizione di una massima non consentono di verificare la decisività della doglianza e ne determinano l’inammissibilità.
in sede di legittimità, la violazione dell' art. 2697 c.c. (tra le molte, Cass.Sez.III, n. 26769/18 ) "si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni"
La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre in Cassazione solo se il giudice ha assegnato l’onere alla parte sbagliata. Non basta contestare la valutazione di sufficienza o attendibilità delle prove, riservata al giudice di merito.
Art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'indeterminatezza del motivo in esame appare poi tanto più eclatante se si rapporta la doglianza alla specificità e tassatività che invece presiede al regime degli interessi spettanti sui rimborsi tributari (v. art. 44 D.P.R. n. 602/73); regime di natura legale e speciale che, in assenza di altre dovute ed indispensabili indicazioni, deve ritenersi essere stato applicato anche nel caso, ad esclusione quindi del maggior danno.
Gli interessi sui rimborsi tributari seguono il regime legale e speciale previsto dalla disciplina fiscale. In mancanza di una domanda e di indicazioni specifiche sul maggior danno, il riconoscimento degli interessi va inteso come applicazione del solo regime previsto dalla legge, non come attribuzione automatica del maggior danno ex art. 1224 c.c.
Massime di principio
- Per i crediti di rimborso IRPEF e IRPEG derivanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, l’Amministrazione non può far valere la prescrizione in forza dell’art. 2, comma 58, L. 350/2003; l’obbligo opera per dieci anni dal 1° gennaio 2004 ed è rilevabile anche d’ufficio.
- Nel contestare in Cassazione la prova del credito, non è sufficiente proporre una diversa lettura dei documenti: occorre denunciare un effettivo errore nell’assegnazione dell’onere probatorio, mentre la valutazione dei fatti e delle prove spetta al giudice di merito.
- Un motivo di ricorso per Cassazione deve individuare con precisione la statuizione contestata, i fatti e gli atti rilevanti e spiegare la loro decisività. Censure astratte o non collegate alla decisione possono essere dichiarate inammissibili.
- Negli stessi giudizi, la liquidazione degli interessi su un rimborso tributario non equivale di per sé al riconoscimento del maggior danno da ritardo: quest’ultimo deve risultare specificamente richiesto e riconosciuto.
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