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Sentenza

Sentenza del 30/05/2025 n. 7305 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni notificato il 2 novembre 2023, relativo a imposte ipotecarie e catastali, tassa ipotecaria, bollo, tributi speciali, sanzioni e interessi. L’avviso aveva liquidato imposta di successione per € 19.012,49 e imposte ipotecaria e catastale rispettivamente per € 4.321,00 e € 2.161,00, calcolate sul valore dell’immobile di € 216.051,00. La ricorrente ha dedotto: 1) di non essere soggetto passivo d’imposta quale curatrice, essendo titolare di un ufficio di amministrazione di una massa patrimoniale priva di soggettività giuridica; 2) che le formalità eseguite nell’interesse dello Stato non sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale, poiché gli eredi avevano rinunciato e l’eredità sarebbe devoluta allo Stato; 3) l’errata determinazione della base imponibile, che avrebbe dovuto considerare le passività inerenti al bene; 4) l’illegittimità delle sanzioni per assenza dell’elemento soggettivo. Ha inoltre documentato passività ereditarie per € 446.057,75, superiori al valore dell’immobile, e la presentazione, il 24 ottobre 2023, di una dichiarazione di successione sostitutiva che indicava tali passività. L’Agenzia ha chiesto il rigetto, sostenendo che la curatrice è obbligata alla dichiarazione e al pagamento entro il valore dei beni ereditari, che le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulle formalità e che le sanzioni erano giustificate.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di primo grado, sezione 5ª, con decisione del 24 marzo 2025, ha accolto il ricorso in base al primo motivo. Ha ritenuto che la curatrice debba assolvere gli obblighi dichiarativi, ma non possa essere gravata personalmente di obblighi d’imposta, comprese le imposte ipotecarie e catastali, da anticipare anche quando l’eredità non disponga di liquidità; la responsabilità può comunque riguardare soltanto il patrimonio ereditario e non i beni personali della curatrice. Nel caso concreto risultavano provate sia la rinuncia degli eredi e la devoluzione dell’eredità allo Stato, sia passività di € 446.057,75, nettamente superiori al valore dell’immobile. Il ricorso è stato accolto senza che la decisione esaminasse separatamente nel merito gli altri motivi. Spese di lite compensate per la complessità della questione interpretativa.

Norme richiamate

  • Art. 528 c.c.

    Disciplina la nomina del curatore quando l’eredità non è stata accettata e i chiamati non sono nel possesso dei beni; il curatore custodisce e amministra temporaneamente il patrimonio ereditario.

  • Artt. 28, comma 2, 31 e 36, commi 3 e 4, del D.Lgs. 346/1990

    il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.

    Secondo il principio di Cassazione riportato dalla sentenza, il curatore è tenuto alla dichiarazione di successione e al pagamento del tributo nei limiti del valore dei beni ereditari posseduti. Il collegio precisa però che tale obbligo non comporta responsabilità personale del curatore né imposte da sostenere con patrimonio proprio.

  • Art. 36 del D.Lgs. 346/1990

    non vi è dubbio, infatti, che il curatore non sia tenuto ultra vires, sicché non è condivisibile, sul punto, la tesi della Avvocatura erariale nella parte in cui ritiene che debba risponderne direttamente personalmente con i propri beni, in quanto ex lege non può viceversa che risponderne nei limiti di patrimonio ereditario.

    Il curatore non risponde oltre il valore del patrimonio ereditario e non può essere chiamato a pagare il tributo con i propri beni personali.

Massime di principio

  • Il curatore dell’eredità giacente è tenuto agli adempimenti dichiarativi previsti dalla legge, ma non diventa per questo debitore d’imposta con il proprio patrimonio.
  • Gli obblighi di pagamento riferibili al curatore vanno mantenuti entro i limiti del patrimonio ereditario; non possono tradursi in un’anticipazione personale di imposte quando l’asse non dispone di liquidità.
  • La prova della rinuncia degli eredi, della devoluzione allo Stato e delle passività dell’asse può essere determinante per dimostrare che il patrimonio ereditario non offre capienza per le imposte contestate.
  • La decisione accoglie il ricorso sul difetto di soggettività passiva personale della curatrice: non va letta come una pronuncia autonoma e generale sull’esenzione di ogni formalità ipotecaria o catastale, né come un esame separato nel merito di tutti gli altri motivi.

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