Sentenza del 30/05/2025 n. 14530 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’I.R.C.A.C. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato il silenzio-rifiuto dell’Agenzia sulla richiesta del 22 maggio 2009 di rimborso del credito IRPEG risultante dal Mod. 760/83 per i redditi prodotti nel 1982, oltre agli interessi maturati e maturandi. Il primo motivo contestava l’interpretazione dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003: secondo l’Istituto, la norma imponeva all’Amministrazione un divieto vincolante di eccepire la prescrizione, e non conteneva un semplice invito. Con il secondo motivo, l’I.R.C.A.C. lamentava l’omesso esame di fatti e documenti che, a suo dire, dimostravano l’interruzione della prescrizione con un’istanza di rimborso del 30 settembre 1994 e il riconoscimento del credito da parte dell’Amministrazione. Con il terzo motivo denunciava l’omesso esame della richiesta di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, considerati i contrasti interpretativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, applicando il principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12284 del 7 maggio 2024: l’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 impone all’Amministrazione finanziaria di non far valere la prescrizione dei crediti IRPEF e IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997; la violazione dell’obbligo è rilevabile anche d’ufficio e l’obbligo cessa dopo dieci anni dall’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 2004. Ai fini della «pendenza», è sufficiente che il credito sia esposto in dichiarazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione del superamento del precedente orientamento favorevole all’Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 2, comma 58, legge 24 dicembre 2003, n. 350
l' art. 2 co. 58 legge 350/2003 pone a carico dell'Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef ed Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, la cui violazione È rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall'entrata in vigore (1 gennaio 2004) della legge stessa
La disposizione stabilisce un obbligo vincolante per l’Amministrazione di non eccepire la prescrizione sui crediti IRPEF e IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997. Il giudice può rilevare d’ufficio la violazione di tale obbligo, che resta operativo per dieci anni dal 1° gennaio 2004.
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
È la norma processuale in base alla quale l’I.R.C.A.C. ha denunciato la violazione e falsa applicazione della disposizione tributaria; la Corte ha accolto il motivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
È la norma invocata per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi relativi all’interruzione della prescrizione e al riconoscimento del credito. Il motivo è stato dichiarato assorbito.
Art. 360, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
È la norma invocata per denunciare l’omesso esame del motivo d’appello relativo alle spese processuali. Anche questo motivo è stato dichiarato assorbito.
Art. 380-bis codice di procedura civile
La disposizione è richiamata per la memoria depositata dall’Istituto nel giudizio di cassazione; non è oggetto di interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- Per i crediti IRPEF e IRPEG esposti in dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, l’Amministrazione non può eccepire la prescrizione in forza dell’obbligo previsto dall’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003; non si tratta di una mera facoltà o di un invito.
- L’obbligo di non eccepire la prescrizione è temporalmente limitato: secondo il principio applicato, è cessato dopo dieci anni dall’entrata in vigore della legge, ossia dal 1° gennaio 2004.
- La pendenza dell’istanza di rimborso, per un credito che deriva dalla dichiarazione e non da un indebito, sussiste già quando il credito è esposto nella dichiarazione: tale esposizione è condizione necessaria e sufficiente.
- Quando la decisione impugnata ha seguito l’interpretazione secondo cui la norma era un semplice invito all’Amministrazione, il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio delle Sezioni Unite; gli ulteriori motivi rimasti assorbiti non sono stati decisi dalla Cassazione.
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