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Sentenza

Sentenza del 30/05/2025 n. 140533 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’I.R.C.A.C. aveva chiesto il 22 maggio 2009 il rimborso del credito IRPEG relativo ai redditi del 1976, risultante dal Mod. 760/77, oltre agli interessi maturati e maturandi. L’Agenzia aveva opposto un silenzio-rifiuto. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva riformato la decisione di primo grado e riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo che l’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 imponesse all’Amministrazione di non eccepire la prescrizione per le eccedenze IRPEF e IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997. Aveva inoltre ritenuto provato il credito dalla dichiarazione fiscale, dalla quale emergeva che l’imposta lorda era inferiore alle ritenute subite. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) la norma del 2003 sarebbe stata un mero invito, senza abolire la prescrizione; 2) in subordine, il credito sarebbe comunque prescritto prima dell’entrata in vigore della norma, senza efficacia retroattiva; 3) la dichiarazione prodotta non sarebbe stata sufficiente a provare il credito e la CTR avrebbe violato le regole sull’onere probatorio; 4) sarebbero stati riconosciuti automaticamente interessi e maggior danno da svalutazione senza prova. L’I.R.C.A.C. ha resistito, deducendo anche l’interruzione della prescrizione con una precedente istanza di rimborso del 30 settembre 1994.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 12284/2024: l’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 pone a carico dell’Amministrazione un obbligo di non far valere la prescrizione per i rimborsi interessati, obbligo che cessa dopo dieci anni dall’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 2004. La domanda del 22 maggio 2009 era stata presentata entro tale decennio; inoltre, anche un’eventuale prescrizione maturata prima della legge non avrebbe consentito all’Amministrazione di farla valere nel caso ricadente nella previsione normativa. Primo e secondo motivo rigettati. Terzo motivo dichiarato inammissibile: la CTR aveva motivatamente valutato la dichiarazione come prova del credito e la Cassazione non può sostituire una diversa valutazione dei fatti e delle prove; non era stata neppure sovvertita la regola di ripartizione dell’onere probatorio. Quarto motivo dichiarato inammissibile perché generico e non calibrato sulla sentenza: non risultava che la CTR avesse riconosciuto il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., né l’Agenzia aveva indicato gli atti o gli elementi da cui ricavarlo. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate, in ragione del superamento del precedente orientamento favorevole all’Amministrazione. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 58, legge 24 dicembre 2003, n. 350

    l' art. 2 co. 58° legge 350/2003 pone a carico dell'Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef ed Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, la cui violazione È rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004) della legge stessa

    Per i rimborsi di eccedenze IRPEF e IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, la disposizione impone all’Amministrazione di non eccepire la prescrizione; il giudice può rilevare d’ufficio la violazione di tale obbligo. L’obbligo dura dieci anni dall’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 2004.

  • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nel testo vigente ratione temporis

    dalla quale si evinceva che l'importo dell'imposta lorda dovuta era inferiore alle ritenute subite, dal che scaturiva, secondo la legge all'epoca in vigore, il diritto al rimborso senza necessità di apposita istanza e, specularmente, l'obbligo dell'A.F. di provvedere d'ufficio al rimborso dell'eccedenza.

    Quando, secondo la disciplina applicabile, le ritenute subite superano l’imposta dovuta, l’eccedenza dà diritto al rimborso senza una distinta istanza e comporta l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere d’ufficio.

  • Art. 2934 del codice civile

    La prescrizione è stata invocata dall’Agenzia per sostenere l’estinzione del credito; la Corte ha respinto la censura alla luce dell’obbligo speciale di non farla valere previsto dalla legge n. 350/2003.

  • Art. 2937 del codice civile

    La disposizione è richiamata nel dibattito sull’effetto dell’obbligo posto dalla legge n. 350/2003: secondo il principio accolto dalla Corte, tale obbligo non si riduce alla facoltà dell’Amministrazione di rinunciare a una prescrizione già maturata, ma impone di non farla valere nei casi contemplati.

  • Art. 2946 del codice civile

    Il termine ordinario decennale di prescrizione rileva sia per la tesi dell’Agenzia sulla pretesa estinzione del credito sia per individuare la durata dell’obbligo speciale previsto dalla legge n. 350/2003, che decorre dal 1° gennaio 2004.

  • Art. 2697 del codice civile

    la violazione dell' art. 2697 c.c. (tra le molte, Cass.Sez.III, n. 26769/18 ) "si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni".

    La violazione dell’onere della prova sussiste, in sede di legittimità, se il giudice ne ha attribuito il carico alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove o sostenere che la prova acquisita fosse insufficiente.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, codice di procedura civile

    l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall' art. 366 , comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico le censure, i fatti rilevanti e gli atti o documenti su cui si fonda. Il generico rinvio ad altri atti o la riproduzione astratta di una massima non soddisfano tale onere e possono comportare l’inammissibilità.

  • Articoli 37, 38 e 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    atteso che di ciò non vi è traccia alcuna né nel dispositivo della sentenza impugnata, che si limita ad accogliere l'appello, né nella motivazione, dove si fa riferimento al "riconoscimento del diritto al rimborso in argomento". L'indeterminatezza del motivo in esame appare poi tanto più eclatante se si rapporta la doglianza alla specificità e tassatività che invece presiede al regime degli interessi spettanti sui rimborsi tributari (v. art. 44 D.P.R. n. 602/73); regime di natura legale e speciale che, in assenza di altre dovute ed indispensabili indicazioni, deve ritenersi essere stato applicato anche nel caso, ad esclusione quindi del maggior danno.

    Gli interessi sui rimborsi tributari sono disciplinati da un regime legale speciale e tassativo. In assenza di elementi che dimostrino che sia stato richiesto e riconosciuto anche il maggior danno, il rimborso va inteso come comprensivo dei soli interessi previsti da tale disciplina.

  • Art. 1224, secondo comma, del codice civile

    Il maggior danno da ritardo è distinto dagli interessi legali e non può essere ritenuto riconosciuto senza che risulti che il creditore lo abbia dedotto e che il giudice lo abbia effettivamente attribuito. Nel caso concreto, la censura dell’Agenzia è stata dichiarata inammissibile perché non dimostrava che tale voce fosse stata richiesta o riconosciuta.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché l’Agenzia delle Entrate, soccombente, è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per le eccedenze IRPEF o IRPEG derivanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a non far valere la prescrizione per dieci anni dal 1° gennaio 2004. La domanda di rimborso presentata entro tale periodo non è respinta per la sola prescrizione che l’Amministrazione avrebbe dovuto non eccepire.
  • La regola speciale riguarda anche crediti che si assumano già prescritti prima dell’entrata in vigore della legge n. 350/2003: secondo il principio delle Sezioni Unite applicato in questa decisione, l’Amministrazione resta comunque obbligata a non far valere l’estinzione nei casi coperti dalla norma.
  • In una controversia sul rimborso, il contribuente deve dimostrare il credito; una dichiarazione fiscale può essere ritenuta prova sufficiente se da essa risultano le ritenute subite e un’imposta dovuta inferiore, quando la disciplina applicabile riconosce il rimborso dell’eccedenza.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove contrapponendo alla ricostruzione coerente del giudice di merito una diversa lettura dei fatti. La violazione dell’art. 2697 c.c. va specificamente riferita all’errata attribuzione dell’onere della prova.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e collegati alla decisione impugnata: occorre indicare fatti, atti e documenti rilevanti e spiegare perché avrebbero condotto a un esito diverso. Censure astratte o non supportate possono essere dichiarate inammissibili.
  • Il riconoscimento del rimborso non comporta, di per sé, anche il riconoscimento del maggior danno da ritardo: occorre che tale voce risulti dedotta e attribuita. Gli interessi sui rimborsi tributari seguono invece il regime legale speciale previsto dalla disciplina tributaria.

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