Cassazione Civile, Ordinanza n. 30706/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento del Comune di Napoli relativa al canone di fognatura e depurazione per l'anno 1999. La società ricorrente, dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, ha sostenuto: (1) in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2010; (2) nel merito, l'invalidità dell'atto perché il Comune avrebbe individuato il soggetto passivo in modo errato, essendo lo stabilimento riferibile a una società poi incorporata solo successivamente; (3) in via gradata, la mancata prova, da parte del Comune, dell'effettiva realizzazione/predisposizione degli impianti necessari al servizio di fognatura e depurazione; (4) con il terzo motivo di ricorso per cassazione, la nullità dell'ingiunzione per difetto assoluto di motivazione, specie quanto alle quote di tariffa applicate, deducendo inoltre omissione di pronuncia e mancata rilevazione officiosa della nullità. Il ricorso articolava anche profili di violazione di legge, vizio di motivazione e questioni di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: la giurisdizione tributaria è stata confermata per il canone relativo al 1999; la questione costituzionale è stata reputata manifestamente infondata e, comunque, non riesaminabile in sede di ricorso avverso la sentenza di rinvio; le censure sul merito sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, oltre a non rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza; la doglianza sulla motivazione dell'ingiunzione è stata dichiarata inammissibile per difetto di trascrizione degli atti rilevanti e per discrasia tra rubrica e sviluppo argomentativo. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Individua i vizi deducibili in cassazione; nel caso concreto le censure sono state ricondotte a difetto di giurisdizione, violazione di legge, nullità processuali e vizi motivazionali, ma molte sono state ritenute inammissibili o infondate.
Il principio di diritto enunciato con la precedente cassazione con rinvio vincola il giudice di rinvio; non può essere rimesso in discussione con una nuova censura se non per ius superveniens rilevante.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova sulla predisposizione del servizio e sui fatti costitutivi della pretesa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamati in tema di efficacia probatoria degli atti, senza che la Corte ravvisasse errori decisivi della CTR nel valorizzare la documentazione prodotta dal Comune.
Le presunzioni semplici possono fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso; non è necessaria una pluralità di indizi concordanti.
Richiamato in relazione al giudicato e alla preclusione di questioni già definite o non più riesaminabili nel giudizio di rinvio.
Invocato per dedurre omissione di pronuncia, ma la doglianza è stata reputata inammissibile anche per difetto di specificità e trascrizione degli atti.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione probatoria spetta al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza, ma la censura è stata respinta perché la CTR aveva comunque indicato gli elementi probatori decisivi.
Richiamato per il difetto di motivazione dell'atto impositivo; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancata autosufficienza.
Richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo; non è stata ravvisata una violazione utile a cassare la decisione.
artt. 16 ss. L. 319/1976
I canoni di fognatura e depurazione per le annualità anteriori al 2000 sono stati considerati prestazioni di natura tributaria; il pagamento è dovuto per la sola istituzione e predisposizione del servizio, non per l'effettiva fruizione.
Richiamati nel contesto della disciplina del canone di depurazione e del successivo mutamento normativo, rilevando però che per l'annualità 1999 permaneva la natura tributaria.
art. 31, comma 28, L. 448/1998
Richiamato come norma che incide sulla disciplina del corrispettivo/tariffa, ma non esclude la natura tributaria del canone per l'anno 1999 secondo la ricostruzione della Corte.
art. 4, comma 5, lett. b), d.P.R. 633/1972
Richiamato nella prospettazione della ricorrente e nel quadro normativo, ma senza esito favorevole alla tesi della natura privatistica del rapporto.
art. 62, commi 5 e 6, d.lgs. 152/1999
La Corte lo considera decisivo per la permanenza della disciplina previgente e della natura tributaria del canone fino all'entrata in vigore del servizio idrico integrato.
art. 24, comma 1, lett. a), d.lgs. 258/2000
Ha fatto cessare la qualificazione tributaria solo dal 3 ottobre 2000; per il 1999 non opera.
art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992
La questione di costituzionalità è stata ritenuta non pertinente al periodo d'imposta 1999 e comunque manifestamente infondata nel contesto del giudizio.
art. 102, comma 2, Cost.
Richiamato in relazione alla giurisdizione tributaria; la Corte ha escluso che la questione imponesse un diverso esito, dato il regime applicabile al 1999.
art. 23 Cost.
Richiamato nel confronto con una diversa fattispecie, per ribadire che prestazioni patrimoniali senza specifica previsione normativa sarebbero illegittime; non ritenuto pertinente al caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi ai canoni di fognatura e depurazione riferiti ad annualità anteriori al 3 ottobre 2000, la controversia sulla debenza appartiene alla giurisdizione tributaria, poiché il credito conserva natura di tributo comunale secondo la disciplina transitoria applicabile.
- Per i canoni di fognatura e depurazione, nel regime previgente al 3 ottobre 2000, l'obbligo di pagamento sorge per la sola istituzione e predisposizione del servizio e degli impianti di recapito, senza che rilevi la prova dell'effettiva utilizzazione del servizio da parte dell'utente.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile mescolare sotto un'unica rubrica censure eterogenee di giurisdizione, violazione di legge, nullità e questioni costituzionali senza una chiara separazione dei motivi.
- La deduzione di omessa pronuncia o di nullità per difetto di motivazione richiede specifica trascrizione degli atti processuali rilevanti e puntuale indicazione delle questioni non esaminate; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La valutazione delle prove e degli indizi spetta al giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito, essendo sindacabile solo l'eventuale vizio di motivazione nei limiti consentiti.
- In tema di presunzioni semplici, il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento indiziario, purché grave e preciso; non è necessaria la concordanza di più indizi quando il singolo elemento sia sufficientemente univoco.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30648/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30650/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30651/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30652/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2021 del 29/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →