Cassazione Civile, Ordinanza n. 17492/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, con cui l’Ufficio ha ricostruito induttivamente i ricavi di una società derivanti da vendite immobiliari, assumendo maggiori corrispettivi rispetto a quelli dichiarati. Nel giudizio di merito la società aveva visto respinto il ricorso prima in CTP e poi in CTR; nel giudizio d’appello era intervenuto anche un trust liquidatorio costituito dalla società, aderendo alle domande dell’appellante. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: (1) vizio motivazionale e violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sull’accertamento, sostenendo che gli indizi valorizzati dall’Ufficio e dalla CTR non fossero gravi, precisi e concordanti; (2) nullità/invalidità degli avvisi per carenza motivazionale, perché basati su dichiarazioni di terzi solo riassunte e non allegate integralmente, con asserita lesione del diritto di difesa; (3) vizio motivazionale e violazione di legge sul criterio di ricalcolo dei ricavi, contestando l’uso del maggior valore per piano a metro quadro e la riconducibilità del metodo all’art. 35, comma 23-bis, d.l. 223/2006, ritenuto non più applicabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha escluso che la cancellazione della società dal registro delle imprese, la sopravvenuta estinzione del trust e la mancata conferma del mandato avessero effetti sul giudizio di cassazione, richiamando il principio di ultrattività del mandato e l’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, che per il quinquennio successivo alla richiesta di cancellazione differisce gli effetti estintivi della società ai soli fini tributari e contributivi. Ha inoltre rilevato che l’esecuzione del concordato preventivo non comportava cessazione della materia del contendere, poiché la procedura non prevedeva transazione fiscale e i crediti erano stati inseriti nel passivo. Nel merito, il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti in parte inammissibili per la presenza di doppia conforme, e comunque infondati perché la CTR aveva fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi presuntivi valutati complessivamente; il secondo motivo è stato respinto perché le dichiarazioni dei terzi possono essere recepite nell’avviso e valorizzate come indizi, non essendo necessaria una loro integrale allegazione, e nel caso concreto il contraddittorio era stato comunque assicurato in giudizio. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda anche concorsuale; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Consente l’accertamento induttivo fondato anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Richiamato quale base normativa dell’accertamento IVA e del ricorso a presunzioni nel recupero dei ricavi non dichiarati.
Le presunzioni semplici devono essere valutate nel loro complesso e non mediante la svalutazione atomistica dei singoli indizi.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il motivo sul vizio motivazionale è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme; le censure di violazione di legge sono state esaminate e respinte nel merito.
In presenza di decisioni di merito conformi nei fatti, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
L’effetto estintivo della cancellazione della società è differito per cinque anni e, nel contenzioso tributario, la società è considerata come se sopravvivesse ai fini di atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione.
art. 182-ter, comma 5, l.fall.
La mancata previsione di transazione fiscale nel concordato esclude che la chiusura della procedura determini cessazione della materia del contendere nelle liti tributarie.
La chiusura del concordato, in assenza di transazione fiscale, non estingue la controversia tributaria pendente.
I giudizi pendenti sui crediti contestati proseguono secondo la disciplina generale del concordato preventivo.
art. 24 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della censura sulla lesione del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la violazione.
Invocato per sostenere la nullità degli avvisi; la Corte ha escluso il vizio di motivazione dell’atto.
Invocato per sostenere la nullità degli avvisi; la Corte ha escluso il vizio di motivazione dell’atto.
Richiamato dalle ricorrenti in tema di motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi.
art. 35, comma 23-bis, d.l. 223/2006
La Corte ha escluso che nel caso concreto il criterio sia stato applicato come presunzione legale; il valore del mutuo è stato considerato solo come elemento indiziario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’accertamento induttivo fondato su presunzioni richiede una valutazione complessiva degli indizi: il contribuente non può limitarsi a sminuire isolatamente ciascun elemento, ma deve contrastare l’intero quadro presuntivo.
- Le dichiarazioni di terzi possono essere utilizzate dall’Ufficio come elementi indiziari anche se non allegate integralmente all’avviso, purché il contenuto essenziale sia riportato e il contribuente sia posto in condizione di difendersi nel giudizio.
- In materia di vendite immobiliari, lo scostamento tra prezzo dichiarato e valore normale non basta da solo a fondare il maggior reddito: occorrono ulteriori elementi convergenti, come dati sui mutui, sui preliminari non registrati, sulle modalità di pagamento e sulle dichiarazioni degli acquirenti.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non indica e confronta specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
- Nel contenzioso tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese non paralizza automaticamente il processo nei confronti dell’Erario, per effetto della disciplina speciale che differisce l’effetto estintivo e conserva la capacità processuale ai fini tributari per un quinquennio.
- La chiusura del concordato preventivo non determina cessazione della materia del contendere nelle liti tributarie se la proposta non prevede transazione fiscale e il credito erariale è stato ammesso al passivo.
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