Cassazione Civile, Ordinanza n. 17491/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società e i soci impugnavano avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2005. L'Ufficio aveva determinato in via analitico-induttiva il reddito della società ai fini IRAP e IVA e, per effetto, aveva rideterminato il reddito di partecipazione dei soci ai fini IRPEF. I contribuenti contestavano gli indizi di inattendibilità contabile valorizzati dall'Amministrazione, lo scostamento dagli studi di settore e i conteggi dei maggiori ricavi. In cassazione deducevano: 1) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 62-sexies d.l. 331/1993, oltre a omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato le giustificazioni offerte per le annotazioni contabili, gli incassi relativi alla stagione precedente, gli affitti degli chalet, i pagamenti dilazionati dei noleggi, l'antieconomicità solo apparente della locazione del ristorante e la natura di servizio di cortesia del parcheggio; 2) violazione dell'art. 62-sexies d.l. 331/1993 e dell'art. 10 L. 146/1998, sostenendo che lo scostamento dai ricavi stimati dagli studi di settore fosse solo del 6% e che mancassero altri elementi; 3) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972 e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che l'accertamento si fondasse su dati probabilistici e su una presunta piena utilizzazione della struttura non considerata la durata limitata della stagione per le condizioni meteorologiche.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché non denunciavano un vero vizio di violazione di legge, ma miravano a rivalutare i fatti e le prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre precisato che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre i ricorrenti avevano soltanto sviluppato argomenti difensivi già disattesi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'Ufficio non aveva fondato l'accertamento sugli studi di settore in via esclusiva, ma aveva svolto un accertamento analitico-induttivo nel quale lo scostamento costituiva solo un parametro da valutare insieme agli altri elementi indiziari. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'Agenzia; è stato invece dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato insieme alle norme sull'accertamento analitico-induttivo; il ricorso non può contestare in cassazione il merito della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993
Lo scostamento dagli studi di settore è solo un elemento presuntivo o parametro di riferimento, utilizzabile unitamente agli altri indizi nel contesto dell'accertamento analitico-induttivo.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'accertamento basato sugli studi di settore; la Corte rileva che nel caso concreto gli studi non erano il fondamento esclusivo dell'atto.
Il vizio di violazione di legge presuppone un errore di sussunzione, non la contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove.
Il controllo è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di riproporre argomentazioni difensive o una diversa lettura delle prove.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115 del 2002
Parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non basta dedurre che il giudice abbia male valutato gli argomenti difensivi.
- Nell'accertamento analitico-induttivo, lo scostamento dagli studi di settore non opera come prova autonoma e decisiva, ma come elemento presuntivo da apprezzare insieme agli altri indizi di inattendibilità contabile.
- Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su una pluralità di indici concordanti, la contestazione del contribuente deve misurarsi con l'intero quadro indiziario e non con il solo scostamento da parametri statistici.
- Se il ricorso di legittimità si limita a proporre una diversa lettura di circostanze già esaminate e respinte dai giudici di merito, il motivo è inammissibile.
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