Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17491/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società e i soci impugnavano avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2005. L'Ufficio aveva determinato in via analitico-induttiva il reddito della società ai fini IRAP e IVA e, per effetto, aveva rideterminato il reddito di partecipazione dei soci ai fini IRPEF. I contribuenti contestavano gli indizi di inattendibilità contabile valorizzati dall'Amministrazione, lo scostamento dagli studi di settore e i conteggi dei maggiori ricavi. In cassazione deducevano: 1) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 62-sexies d.l. 331/1993, oltre a omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato le giustificazioni offerte per le annotazioni contabili, gli incassi relativi alla stagione precedente, gli affitti degli chalet, i pagamenti dilazionati dei noleggi, l'antieconomicità solo apparente della locazione del ristorante e la natura di servizio di cortesia del parcheggio; 2) violazione dell'art. 62-sexies d.l. 331/1993 e dell'art. 10 L. 146/1998, sostenendo che lo scostamento dai ricavi stimati dagli studi di settore fosse solo del 6% e che mancassero altri elementi; 3) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972 e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che l'accertamento si fondasse su dati probabilistici e su una presunta piena utilizzazione della struttura non considerata la durata limitata della stagione per le condizioni meteorologiche.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché non denunciavano un vero vizio di violazione di legge, ma miravano a rivalutare i fatti e le prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre precisato che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre i ricorrenti avevano soltanto sviluppato argomenti difensivi già disattesi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'Ufficio non aveva fondato l'accertamento sugli studi di settore in via esclusiva, ma aveva svolto un accertamento analitico-induttivo nel quale lo scostamento costituiva solo un parametro da valutare insieme agli altri elementi indiziari. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'Agenzia; è stato invece dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme alle norme sull'accertamento analitico-induttivo; il ricorso non può contestare in cassazione il merito della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993

    Lo scostamento dagli studi di settore è solo un elemento presuntivo o parametro di riferimento, utilizzabile unitamente agli altri indizi nel contesto dell'accertamento analitico-induttivo.

  • art. 10 L. n. 146 del 1998

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l'accertamento basato sugli studi di settore; la Corte rileva che nel caso concreto gli studi non erano il fondamento esclusivo dell'atto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge presuppone un errore di sussunzione, non la contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il controllo è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di riproporre argomentazioni difensive o una diversa lettura delle prove.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115 del 2002

    Parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non basta dedurre che il giudice abbia male valutato gli argomenti difensivi.
  • Nell'accertamento analitico-induttivo, lo scostamento dagli studi di settore non opera come prova autonoma e decisiva, ma come elemento presuntivo da apprezzare insieme agli altri indizi di inattendibilità contabile.
  • Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su una pluralità di indici concordanti, la contestazione del contribuente deve misurarsi con l'intero quadro indiziario e non con il solo scostamento da parametri statistici.
  • Se il ricorso di legittimità si limita a proporre una diversa lettura di circostanze già esaminate e respinte dai giudici di merito, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.