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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17488/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, accogliendo l'appello dell'associazione sportiva dilettantistica, aveva annullato un avviso di accertamento relativo agli anni 2004 e 2005 e un atto di contestazione sanzionatorio per omesso versamento di ritenute d'acconto. L'Ufficio aveva contestato la perdita dei benefici fiscali riservati alle associazioni sportive dilettantistiche e della qualifica di ente non commerciale, con recupero delle maggiori imposte. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 148, comma 8, T.U.I.R. e 90, comma 18, L. 289/2002, perché la CTR avrebbe riconosciuto la natura dilettantistica e la qualifica di ente non commerciale senza accertare l'effettività del rapporto associativo, valorizzando solo l'iscrizione alla federazione sportiva, l'irrilevanza della mancata iscrizione al CONI, l'assenza di rendiconto e alcune irregolarità statutarie; (2) violazione degli artt. 1 L. 398/1991, 69, comma 2, e 148, comma 8, lett. c), T.U.I.R., nonché dell'art. 90, comma 18, L. 289/2002, per avere la CTR ritenuto valida l'opzione per il regime forfettario e limitato l'imponibilità dei compensi, pur in difetto dei presupposti per applicare il regime agevolato.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente infondate le eccezioni della controricorrente sul difetto di procura dell'Avvocatura dello Stato e sulla pretesa invalidità della notifica dell'avviso di accertamento. Nel merito ha accolto congiuntamente i due motivi di ricorso, affermando che, ai fini del riconoscimento della qualifica di ente non commerciale e dell'applicazione delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche, non basta il dato formale dell'iscrizione alla federazione o l'assenza di talune irregolarità, ma occorre un accertamento concreto sull'effettività del rapporto associativo e sulla conformità dell'ente alle clausole richieste dalla disciplina fiscale. Poiché la CTR aveva escluso la perdita della qualifica senza verificare tale presupposto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, anche per le spese, affinché proceda a tale accertamento.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'indicazione della procura, se conferita con atto separato

    la norma riguarda la procura processuale attributiva dello jus postulandi e non il negozio sostanziale di conferimento dell'incarico al difensore

  • r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2

    gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede senza bisogno di mandato

  • r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 45

    anche nella rappresentanza processuale facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato non è necessaria una specifica procura per il singolo giudizio

  • art. 73, comma 1, T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)

    individua tra i soggetti passivi IRES gli enti non societari, pubblici o privati, commerciali e non commerciali

  • art. 73, comma 4, T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)

    l'oggetto esclusivo o principale dell'ente va determinato in base a legge, atto costitutivo o statuto e coincide con l'attività essenziale per realizzare gli scopi primari dell'ente

  • art. 143 ss. T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)

    prevedono una disciplina fiscale di favore per gli enti non commerciali

  • art. 149 T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)

    l'ente perde la qualifica di ente non commerciale se esercita prevalentemente attività commerciale per l'intero periodo d'imposta, secondo i parametri normativi indicati

  • art. 148 T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)

    ottavo comma; terzo comma; lett. c)

    distingue tra attività associativa non commerciale e attività commerciale; per alcune associazioni, tra cui quelle sportive dilettantistiche, opera una specifica decommercializzazione solo se sussistono i presupposti e le clausole statutarie richieste, compresa l'effettività del rapporto associativo

  • art. 90, comma 18, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    richiama i requisiti per il riconoscimento e il trattamento fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche

  • art. 1, L. 16 dicembre 1991, n. 398

    disciplina il regime forfettario agevolato per determinate associazioni sportive dilettantistiche

  • art. 69, comma 2, T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)

    rileva ai fini del trattamento fiscale dei compensi corrisposti dall'associazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    deposito di memoria nel procedimento camerale

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi non commerciali e per le associazioni sportive dilettantistiche presuppongono non solo il rispetto formale delle clausole statutarie, ma anche la concreta effettività del rapporto associativo e della vita democratica dell'ente.
  • Quando l'Amministrazione contesta la perdita della qualifica di ente non commerciale, il giudice deve verificare in modo specifico i presupposti sostanziali della decommercializzazione e non può limitarsi a rilievi meramente formali o a un generico richiamo a iscrizioni federali.
  • L'iscrizione a organismi sportivi o la mancanza di singole irregolarità formali non sono di per sé decisive se l'Ufficio deduce elementi sintomatici dell'assenza di un reale vincolo associativo; occorre un accertamento in fatto sul concreto funzionamento dell'ente.
  • Il regime forfettario agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche è applicabile solo se l'ente possiede effettivamente i requisiti sostanziali e formali richiesti dalla legge; in difetto, i relativi benefici e limiti di imponibilità non possono essere riconosciuti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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