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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17487/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L27Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che, accogliendo l27appello di un27associazione sportiva dilettantistica, aveva annullato un avviso di accertamento per gli anni 2005 e 2006 e un atto di contestazione di sanzioni. L27Ufficio aveva disconosciuto all27ente la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e di ente non commerciale, recuperando maggiori imposte e irrogando sanzioni per omesso versamento di ritenute. Nel ricorso per cassazione l27Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina fiscale degli enti associativi e delle associazioni sportive dilettantistiche: in sintesi, ha censurato la decisione di merito per avere riconosciuto il regime agevolativo sulla base della sola iscrizione alla federazione sportiva e di altri profili formali, senza accertare l27effettivite0 del rapporto associativo e la sussistenza dei presupposti sostanziali per la qualifica di ente non commerciale; con il secondo motivo ha contestato la ritenuta validite0 dell27opzione per il regime forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991 e il limite di imponibilite0 dei compensi, sostenendo che tale regime non fosse applicabile per difetto dei requisiti richiesti. La controricorrente ha anche eccepito il difetto di procura dell27Avvocatura dello Stato e la nullite0 della notifica dell27avviso, eccezioni disattese dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della contribuente sul mandato dell27Avvocatura e sulla notifica dell27avviso. Nel merito ha accolto congiuntamente i due motivi dell27Agenzia, rilevando che la Commissione regionale aveva escluso la perdita della qualifica di ente non commerciale senza verificare il fatto decisivo contestato, cioe8 l27effettivite0 del rapporto associativo e la concreta sussistenza dei presupposti per le agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche. La sentenza impugnata e8 stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese, affinche9 accerti se il rapporto associativo fosse effettivo o meno e, conseguentemente, la spettanza del regime fiscale agevolato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte precisa che l27indicazione della procura nel ricorso riguarda solo la procura processuale conferita con atto separato, non il rapporto sostanziale di incarico al difensore

  • r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 45

    si applica anche alla rappresentanza facoltativa degli enti pubblici da parte dell27Avvocatura dello Stato, escludendo la necessite0 di una specifica procura per il singolo giudizio

  • r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, secondo comma

    gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede senza bisogno di mandato

  • art. 73, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    individua tra i soggetti passivi IRES gli enti non societari, pubblici o privati, sia commerciali sia non commerciali

  • art. 73, quarto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    l27oggetto esclusivo o principale dell27ente va determinato in base alla legge, all27atto costitutivo o allo statuto e coincide con l27attivite0 essenziale per realizzare gli scopi primari

  • art. 143 ss. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    si applicano, in via di favore, agli enti non commerciali per la determinazione del reddito

  • art. 149 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    l27ente perde la qualifica di ente non commerciale se esercita prevalentemente attivite0 commerciale per l27intero periodo d27imposta, secondo i parametri normativi richiamati

  • art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    ottavo comma; terzo comma, lett. c

    disciplina la decommercializzazione delle attivite0 svolte dagli enti associativi; per le associazioni sportive dilettantistiche il beneficio fiscale presuppone il rispetto di clausole statutarie che garantiscano l27effettivite0 del rapporto associativo e la partecipazione reale degli associati

  • art. 1 L. 16 dicembre 1991, n. 398

    il regime forfettario agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge

  • art. 69, secondo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato insieme alla disciplina delle agevolazioni fiscali e della imponibilite0 dei compensi

  • art. 90, comma 18, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    richiamato quale norma di riferimento per le associazioni sportive dilettantistiche e le relative agevolazioni fiscali

  • art. 2195 c.c.

    richiamato per distinguere le prestazioni di servizi che possono o meno assumere rilevanza commerciale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in camera di consiglio

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti associativi non commerciali presuppongono non solo il rispetto formale degli adempimenti statutari, ma anche l27effettivite0 del rapporto associativo e della partecipazione degli associati alla vita dell27ente.
  • La qualifica di ente non commerciale non puf2 essere riconosciuta o esclusa in via meramente formale: occorre verificare in concreto se l27attivite0 effettivamente svolta prevalga o meno in senso commerciale e se ricorrano gli indici normativi rilevanti.
  • In presenza di una specifica contestazione dell27Ufficio circa l27assenza di un reale vincolo associativo, il giudice di merito deve accertare il fatto controverso con valutazione concreta delle risultanze istruttorie; la sola iscrizione a federazioni sportive o l27esistenza di documentazione statutaria non sono di per se8 sufficienti.
  • Il regime forfettario agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche puf2 applicarsi soltanto se l27ente dimostra di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa speciale.
  • In sede di legittimite0, la denuncia di un vizio della notificazione dell27atto impositivo non e8 esaminabile se non risulta dedotta nei gradi di merito e se la relativa statuizione del giudice di appello non e8 stata specificamente censurata nel ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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