Cassazione Civile, Ordinanza n. 17487/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L 27Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che, accogliendo l 27appello di un 27associazione sportiva dilettantistica, aveva annullato un avviso di accertamento per gli anni 2005 e 2006 e un atto di contestazione di sanzioni. L 27Ufficio aveva disconosciuto all 27ente la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e di ente non commerciale, recuperando maggiori imposte e irrogando sanzioni per omesso versamento di ritenute. Nel ricorso per cassazione l 27Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina fiscale degli enti associativi e delle associazioni sportive dilettantistiche: in sintesi, ha censurato la decisione di merito per avere riconosciuto il regime agevolativo sulla base della sola iscrizione alla federazione sportiva e di altri profili formali, senza accertare l 27effettivit e0 del rapporto associativo e la sussistenza dei presupposti sostanziali per la qualifica di ente non commerciale; con il secondo motivo ha contestato la ritenuta validit e0 dell 27opzione per il regime forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991 e il limite di imponibilit e0 dei compensi, sostenendo che tale regime non fosse applicabile per difetto dei requisiti richiesti. La controricorrente ha anche eccepito il difetto di procura dell 27Avvocatura dello Stato e la nullit e0 della notifica dell 27avviso, eccezioni disattese dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della contribuente sul mandato dell 27Avvocatura e sulla notifica dell 27avviso. Nel merito ha accolto congiuntamente i due motivi dell 27Agenzia, rilevando che la Commissione regionale aveva escluso la perdita della qualifica di ente non commerciale senza verificare il fatto decisivo contestato, cio e8 l 27effettivit e0 del rapporto associativo e la concreta sussistenza dei presupposti per le agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche. La sentenza impugnata e8 stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese, affinch e9 accerti se il rapporto associativo fosse effettivo o meno e, conseguentemente, la spettanza del regime fiscale agevolato.
Norme richiamate
la Corte precisa che l 27indicazione della procura nel ricorso riguarda solo la procura processuale conferita con atto separato, non il rapporto sostanziale di incarico al difensore
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 45
si applica anche alla rappresentanza facoltativa degli enti pubblici da parte dell 27Avvocatura dello Stato, escludendo la necessit e0 di una specifica procura per il singolo giudizio
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, secondo comma
gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede senza bisogno di mandato
art. 73, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
individua tra i soggetti passivi IRES gli enti non societari, pubblici o privati, sia commerciali sia non commerciali
art. 73, quarto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
l 27oggetto esclusivo o principale dell 27ente va determinato in base alla legge, all 27atto costitutivo o allo statuto e coincide con l 27attivit e0 essenziale per realizzare gli scopi primari
art. 143 ss. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
si applicano, in via di favore, agli enti non commerciali per la determinazione del reddito
art. 149 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
l 27ente perde la qualifica di ente non commerciale se esercita prevalentemente attivit e0 commerciale per l 27intero periodo d 27imposta, secondo i parametri normativi richiamati
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
ottavo comma; terzo comma, lett. c
disciplina la decommercializzazione delle attivit e0 svolte dagli enti associativi; per le associazioni sportive dilettantistiche il beneficio fiscale presuppone il rispetto di clausole statutarie che garantiscano l 27effettivit e0 del rapporto associativo e la partecipazione reale degli associati
art. 1 L. 16 dicembre 1991, n. 398
il regime forfettario agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge
art. 69, secondo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato insieme alla disciplina delle agevolazioni fiscali e della imponibilit e0 dei compensi
art. 90, comma 18, L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato quale norma di riferimento per le associazioni sportive dilettantistiche e le relative agevolazioni fiscali
richiamato per distinguere le prestazioni di servizi che possono o meno assumere rilevanza commerciale
richiamato per la memoria depositata in camera di consiglio
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti associativi non commerciali presuppongono non solo il rispetto formale degli adempimenti statutari, ma anche l 27effettivit e0 del rapporto associativo e della partecipazione degli associati alla vita dell 27ente.
- La qualifica di ente non commerciale non pu f2 essere riconosciuta o esclusa in via meramente formale: occorre verificare in concreto se l 27attivit e0 effettivamente svolta prevalga o meno in senso commerciale e se ricorrano gli indici normativi rilevanti.
- In presenza di una specifica contestazione dell 27Ufficio circa l 27assenza di un reale vincolo associativo, il giudice di merito deve accertare il fatto controverso con valutazione concreta delle risultanze istruttorie; la sola iscrizione a federazioni sportive o l 27esistenza di documentazione statutaria non sono di per s e8 sufficienti.
- Il regime forfettario agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche pu f2 applicarsi soltanto se l 27ente dimostra di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa speciale.
- In sede di legittimit e0, la denuncia di un vizio della notificazione dell 27atto impositivo non e8 esaminabile se non risulta dedotta nei gradi di merito e se la relativa statuizione del giudice di appello non e8 stata specificamente censurata nel ricorso per cassazione.
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