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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17493/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento emessa per IRPEG 2004-2005, fondata su precedenti avvisi di accertamento che il contribuente assumeva non validamente notificati. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché la documentazione anagrafica depositata indicava un diverso luogo di residenza rispetto a quello utilizzato per le notifiche. In appello, invece, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo provata dall'Ufficio la residenza anagrafica in Roma e non provata dal contribuente la diversa residenza. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme processuali tributarie e civili per avere la CTR deciso senza il fascicolo di primo grado, omettendo di considerare la documentazione sulla residenza; 2) vizio di motivazione per avere la CTR affermato, da un lato, che la documentazione aveva fondato la decisione di primo grado e, dall'altro, che tale documentazione non era presente negli atti di causa. L'Agenzia delle Entrate ha resistito al ricorso del contribuente e, in separato ricorso contro la sentenza resa in revocazione, ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992, per l'asserita inammissibilità della revocazione ordinaria proposta quando era ancora proponibile il ricorso per cassazione; 2) violazione dell'art. 395 c.p.c. e dell'art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992, per l'erronea qualificazione come errore revocatorio della mancata acquisizione del fascicolo di primo grado; 3) vizio di motivazione per mancato esame della validità della documentazione dell'Ufficio. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017, aveva effettuato i versamenti dovuti, non risultava notificato alcun diniego e non era stata presentata istanza di trattazione nei termini: il giudizio n. 4163/2013 è stato quindi dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; quanto al ricorso n. 9021/2014, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico di chi le aveva anticipate e le spese tra le parti sono state compensate.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi perché relativi alla medesima vicenda processuale. Poi, senza esaminare i motivi di doglianza, ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle liti tributarie prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, con pagamento degli importi dovuti e in assenza di diniego dell'Ufficio o di istanza di trattazione. Per effetto di ciò ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione promosso dal contribuente per cessazione della materia del contendere e ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza resa in revocazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, mentre le spese tra le parti sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    La Corte richiama il principio della riunione dei ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza d'appello e contro quella resa sulla revocazione, quando pendono contemporaneamente in Cassazione, per la connessione tra le decisioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per la censura di violazione di legge nel primo motivo del ricorso del contribuente e nel secondo motivo del ricorso dell'Agenzia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per dedurre il vizio di motivazione; la Corte però non lo esamina per sopravvenuta estinzione/inammissibilità del processo.

  • art. 53, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dal contribuente per sostenere che la CTR non avrebbe potuto decidere senza il fascicolo di primo grado e senza considerare la documentazione prodotta.

  • art. 347, comma 3, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disponibilità del fascicolo di primo grado nel giudizio di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dall'Agenzia nel ricorso contro la sentenza resa in revocazione per dedurre un vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato sia dal contribuente sia dall'Agenzia in tema di revocazione delle sentenze tributarie.

  • art. 395 c.p.c.

    Invocato dall'Agenzia per contestare la configurabilità dell'errore revocatorio nella vicenda relativa alla mancata acquisizione del fascicolo di primo grado.

  • art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50

    La Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie: l'adesione con pagamento degli importi dovuti, in assenza di diniego notificato e senza istanza di trattazione, comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

  • art. 30, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato nella descrizione della definizione agevolata per individuare gli interessi di mora esclusi dal pagamento agevolato.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra in una definizione agevolata sopravvenuta e la parte dimostra di avere presentato domanda e versato quanto dovuto, il giudizio si estingue se non risulta notificato un diniego e non viene proposta tempestiva istanza di trattazione.
  • La sopravvenuta definizione agevolata della lite determina la cessazione della materia del contendere e rende non più esaminabili i motivi di ricorso pendenti in Cassazione.
  • Se sono contemporaneamente pendenti ricorsi per cassazione contro la sentenza d'appello e contro la sentenza resa sulla revocazione relativa alla stessa vicenda, i ricorsi vanno riuniti per la connessione esistente tra i provvedimenti impugnati.
  • Nel giudizio di definizione agevolata delle liti tributarie, l'assenza di un diniego dell'Ufficio e la mancata istanza di trattazione nei termini stabiliti dalla legge conducono all'estinzione del processo.
  • Quando il processo si estingue per adesione alla definizione agevolata, le questioni di merito e di rito sollevate dalle parti restano assorbite e non devono essere esaminate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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