Cassazione Civile, Ordinanza n. 17475/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da alcuni avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2005, emessi nei confronti della società e di alcuni soci, con recupero di maggiori ricavi determinati tramite studio di settore e conseguenti riprese a IVA, IRAP e IRPEF, oltre a sanzioni. I contribuenti avevano contestato, in appello, la motivazione degli atti, la carenza di contraddittorio endoprocedimentale, l’erronea applicazione dello studio di settore, la mancata considerazione di circostanze concrete dell’attività, la legittimità delle sanzioni e la violazione del termine dilatorio prima dell’accertamento. In sede di legittimità sono stati proposti quattordici motivi. Nel corso del giudizio di cassazione è emerso che per una parte delle posizioni la lite era stata definita con adesione/definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018; per un avviso relativo a un socio deceduto restava controversa solo una cartella non definita. I motivi accolti riguardavano, in sintesi, l’erronea applicazione del principio tempus regit actum agli studi di settore, la necessità di applicare lo strumento più evoluto, e il corretto uso della procedura standardizzata alla luce del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei rapporti tra la società, un socio e l’Agenzia delle Entrate per effetto della definizione agevolata, compensando le spese tra tali parti. Ha invece accolto, limitatamente alla posizione degli eredi del socio deceduto, il secondo, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata in tale parte e rinviando alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese. I motivi relativi alla motivazione dell’avviso, alle sanzioni, al termine dilatorio e all’omesso esame di altri profili sono stati dichiarati inammissibili o rigettati. Nel complesso, dunque, la decisione ha comportato estinzione parziale del giudizio e cassazione con rinvio parziale.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018
La definizione agevolata delle controversie tributarie, una volta perfezionata con il pagamento dovuto e in assenza di istanza di trattazione, determina l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Il contributo unificato დამატivo non è dovuto quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è applicabile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
d.l. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
L’accertamento standardizzato mediante studi di settore deve essere valutato con riferimento allo strumento più evoluto e affidabile, che prevale su quello precedente; lo studio più recente può operare retroattivamente come ius superveniens.
art. 53 Cost.
Richiamato in relazione alla necessità che l’accertamento standardizzato rispetti la capacità contributiva e sia fondato su strumenti di rilevazione attendibili.
d.p.r. n. 600 del 1973, art. 39
Norma richiamata in relazione alla legittimità dell’accertamento induttivo e alla necessità di correlare la pretesa a elementi concreti.
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
termine dilatorio di 60 giorni
Il termine dilatorio non opera come regola generale quando il contraddittorio endoprocedimentale sia stato già assicurato in altra forma rituale e idonea, come l’invito a comparire nel procedimento di adesione.
d.l. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3
Rileva ai fini dell’accertamento basato su studi di settore e del necessario confronto con le concrete condizioni dell’attività esercitata.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalle parti in tema di riparto dell’onere probatorio, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili o generici quando non specificavano i fatti decisivi e le fonti probatorie trascurate.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 14-bis
Richiamato nel quinto motivo in tema di studi di settore e rilevanza delle prove contrarie del contribuente.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 14-ter
Richiamato nel quinto motivo in relazione alla disciplina degli studi di settore e alla prova contraria.
d.lgs. n. 472 del 1997, artt. 7 e 16
La motivazione dell’atto sanzionatorio va valutata alla luce del fatto che, se la sanzione è contestuale all’accertamento, l’obbligo motivazionale può essere assolto per relationem quando la pretesa fiscale sia definita nei suoi elementi essenziali.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 360 c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che le censure devono essere specifiche, autosufficienti e non possono risolversi nella mera riproposizione di questioni di merito.
art. 348-ter c.p.c.
Operano i limiti alla deducibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili, il perfezionamento della definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio se il contribuente ha eseguito i versamenti dovuti e non ha chiesto la trattazione entro il termine previsto.
- Quando l’accertamento è fondato sugli studi di settore, deve essere considerato lo strumento standardizzato più evoluto e affidabile, con possibile applicazione retroattiva rispetto a quello precedente; il contribuente ha diritto a essere valutato secondo il nuovo strumento.
- Il contraddittorio endoprocedimentale necessario negli accertamenti standardizzati può essere validamente assicurato anche mediante procedura di accertamento con adesione o invito a comparire, con effetto equivalente rispetto al termine dilatorio ordinario, se la tutela partecipativa è stata realmente garantita.
- In cassazione, le censure contro l’avviso di accertamento o la sentenza di merito devono essere specifiche, autosufficienti e ancorate al contenuto effettivo degli atti e delle motivazioni; non è sufficiente la mera riproposizione di fatti o formule generiche.
- I motivi fondati sul vizio motivazionale sono inammissibili se pretendono una nuova valutazione del merito, specie in presenza di doppia conforme, o se non indicano in modo puntuale i fatti decisivi trascurati.
- La motivazione dell’atto sanzionatorio contestuale all’accertamento può essere sufficiente per relationem, purché la pretesa fiscale sia chiaramente definita nei suoi elementi essenziali.
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