Cassazione Civile, Ordinanza n. 10808/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa all'anno 2009, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione Mod. 770/2010, con richiesta di imposte dichiarate ma non versate, oltre accessori. La società ha impugnato la cartella sostenendo: 1) difetto di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990, perché il mero richiamo alle dichiarazioni note non sarebbe bastato, anche per l'asserita ambiguità delle voci e per la mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi; 2) violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e omesso esame di fatto decisivo, per la mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, nonché dei criteri di calcolo di imposte e interessi; 3) violazione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, per la mancanza di sottoscrizione del ruolo presupposto e, correlativamente, per l'asserita invalidità della cartella non firmata. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem alla dichiarazione, non necessaria la specificazione dei singoli tassi o delle modalità di calcolo degli interessi, e irrilevante l'omessa sottoscrizione della cartella poiché il modello ministeriale non la prevede e l'atto è comunque riferibile all'ente emittente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi nella parte in cui denunciavano la violazione di legge, perché, nel caso di cartella emessa all'esito di controllo automatizzato su dati dichiarati dal contribuente, la motivazione può essere assolta mediante il richiamo alla dichiarazione e, quanto agli interessi, è sufficiente indicare la base normativa e la decorrenza, senza necessità di esporre i singoli saggi o le modalità di calcolo, salvo che la cartella sia il primo atto relativo agli interessi; ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia perché non riguardava un fatto storico ma una questione giuridica, sia perché non era rispettato il regime della doppia conforme. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la mancata sottoscrizione della cartella non ne comporta invalidità se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'organo che lo emette e il modello ministeriale non richiede la firma dell'esattore. Conseguentemente ha confermato la decisione impugnata, condannando la ricorrente alle spese e applicando anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Nel controllo automatizzato la pretesa può fondarsi sui dati della dichiarazione del contribuente, e la cartella può richiamare tali dati per soddisfare l'obbligo motivazionale.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Per il controllo automatizzato IVA vale il medesimo principio di motivazione per relationem ai dati dichiarati.
La motivazione è sufficiente se la cartella rinvia a un atto presupposto già conosciuto dal contribuente e, per gli interessi, indica base normativa e decorrenza senza necessità di dettagliare i calcoli.
L'obbligo di motivazione della cartella può ritenersi assolto mediante il richiamo alla dichiarazione e all'atto presupposto, quando la pretesa derivi da controllo automatizzato.
La cartella può riportare imposte, sanzioni e interessi iscritti a ruolo secondo il modello ministeriale.
art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
L'omessa sottoscrizione del ruolo non invalida la cartella quando la riferibilità dell'atto all'ente emittente è certa; la validazione informatica può equivalere alla sottoscrizione del ruolo.
La cartella è predisposta secondo un modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma soltanto l'intestazione e l'indicazione della causale.
La CTR vi ha fatto riferimento per sostenere l'irrilevanza dei vizi di invalidità in un atto vincolato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre violazioni di legge in tema di motivazione e sottoscrizione della cartella.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è inammissibile se non riguarda un fatto storico decisivo, ma questioni o argomentazioni.
In presenza di doppia conforme il ricorso per cassazione sul vizio di cui al n. 5 richiede la specifica indicazione delle diverse rationes fattuali di primo e secondo grado.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la definizione accelerata e per l'applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
La Corte ha applicato d'ufficio le sanzioni per la definizione del giudizio in conformità alla proposta e per la manifesta infondatezza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle cartelle di pagamento emesse all'esito di controllo automatizzato sui dati dichiarati dal contribuente, l'obbligo di motivazione è normalmente assolto mediante il richiamo alla dichiarazione e all'atto presupposto già conosciuto dall'interessato.
- Se la cartella richiede anche interessi accessori, è sufficiente indicare la base normativa che li prevede e la decorrenza dalla quale maturano; non è necessaria l'esposizione dei singoli tassi periodici né delle operazioni matematiche di calcolo, quando il meccanismo sia ricavabile dalla disciplina applicabile.
- La motivazione deve essere più articolata solo quando la cartella costituisca il primo atto con cui viene fatta valere la pretesa sugli interessi o quando l'ufficio compia una vera e propria rettifica della dichiarazione esercitando una potestà impositiva ulteriore.
- La mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina l'invalidità se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'ente titolare del potere di emissione e il modello legale non prevede la firma del funzionario.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non può essere usato per censurare questioni giuridiche o argomentazioni; inoltre, in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse basi fattuali delle due decisioni di merito.
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