Cassazione Civile, Ordinanza n. 19251/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di estratti di ruolo relativi a trenta cartelle di pagamento riferite a vari tributi, per un importo complessivo di euro 165.601,17, deducendosi in particolare la mancata notifica delle cartelle. La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; in appello la decisione era stata riformata, con annullamento di alcune cartelle per irregolarità della notifica e con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per altre, in ragione dello stralcio dei debiti di importo fino a 1.000 euro previsto dal d.l. 119/2018. La società della riscossione ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere per una cartella che, secondo la ricorrente, non sarebbe rientrata nello sgravio ex lege; 2) omessa cessazione della materia del contendere per tre ulteriori cartelle che invece sarebbero state automaticamente annullate; 3) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e della raccomandata informativa (CAN), contestando l’affermazione di invalidità della notifica per mancanza degli avvisi di ricevimento; 4) mancata applicazione dell’art. 156 c.p.c., sostenendosi che eventuali vizi della notifica sarebbero stati comunque sanati per raggiungimento dello scopo; 5) violazione del giudicato interno, perché il giudice d’appello avrebbe ignorato un capo della sentenza di primo grado sul riconoscimento del credito e sulla pretesa consumazione del potere di impugnazione; 6) erronea invalidazione della notifica di una cartella ricevuta da persona convivente, assumendosi applicabile la disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e non l’art. 139 c.p.c. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, ma non per le ragioni prospettate dalla ricorrente: ha infatti affermato che, per effetto dello ius superveniens introdotto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, l’estratto di ruolo non è impugnabile e l’azione è proponibile solo nei casi tassativi di pregiudizio specificamente indicati dalla norma, da dimostrare nel processo; poiché tale interesse ad agire non risultava documentato, il ricorso introduttivo del contribuente è divenuto inammissibile per le cartelle non rientranti nello stralcio automatico. Per le cartelle effettivamente rientranti nello stralcio ex art. 4 d.l. 119/2018, la Corte ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, rilevando l’annullamento automatico ex lege. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio nei limiti dei motivi accolti; dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere per le cartelle sotto soglia e l’inammissibilità del ricorso originario per le altre cartelle; spese compensate integralmente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, accolto gli altri cinque motivi e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha dichiarato, per le cartelle di importo residuo fino a 1.000 euro affidate tra il 2000 e il 2010, la parziale cessazione della materia del contendere per automatica operatività dello stralcio ex art. 4, comma 1, d.l. 119/2018; per le altre cartelle ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente, perché l’impugnazione dell’estratto di ruolo è oggi consentita solo nei casi tassativi previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 e il contribuente non aveva dimostrato uno dei pregiudizi tipizzati. La Corte ha compensato integralmente le spese di lite e ha escluso l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
debiti di importo residuo ... fino a mille euro ... sono automaticamente annullati
Lo stralcio opera automaticamente ex lege al ricorrere dei presupposti, senza necessità di un provvedimento di sgravio; nei giudizi pendenti determina la cessazione della materia del contendere per i debiti litigiosi rientranti nella norma.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'estratto di ruolo non è impugnabile
L’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo è preclusa, salvo i casi tassativi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio per partecipare a una gara d’appalto, per la riscossione di somme da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Ha introdotto la disciplina che incide sui giudizi pendenti e rende rilevabile d’ufficio il difetto di interesse ad agire nei limiti della nuova regola sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La ricorrente lo invoca come disciplina speciale della notificazione della cartella, alternativa rispetto all’art. 139 c.p.c.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel ricorso come norma sulla notificazione degli atti tributari.
Richiamati nel ricorso in relazione alla necessità della raccomandata informativa quando la notifica è eseguita a persona diversa dal destinatario.
Invocato per sostenere la sanatoria dei vizi di notifica per raggiungimento dello scopo.
Richiamato in relazione alla dedotta formazione del giudicato interno su un capo della decisione di primo grado.
Norma processuale richiamata come base dei motivi di ricorso per cassazione.
Consente la cassazione senza rinvio quando non è possibile la prosecuzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, tenuto conto della parziale soccombenza della ricorrente.
Massime di principio
- Lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione nel periodo previsto dalla legge opera automaticamente per effetto della norma, con efficacia ex lege, e non dipende da atti interni dell’agente della riscossione aventi natura meramente dichiarativa.
- Nei giudizi pendenti, la sopravvenuta disciplina che limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo rende rilevabile d’ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non dimostri uno dei pregiudizi tassativamente previsti dalla legge.
- L’azione diretta contro l’estratto di ruolo è oggi proponibile solo nelle ipotesi tipizzate dal legislatore; al di fuori di esse, il ricorso introduttivo è inammissibile.
- In sede di legittimità la Corte può accogliere o rigettare una censura anche per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, purché i fatti accertati nei gradi di merito siano sufficienti e non sia necessaria nuova attività istruttoria.
- Il difetto di interesse ad agire e le condizioni di proponibilità dell’azione tributaria possono essere rilevati d’ufficio in cassazione anche in assenza di una specifica pronuncia sul punto nei precedenti gradi, se la questione non richiede nuovi accertamenti di fatto.
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