Cassazione Civile, Ordinanza n. 29093/2025 del 04/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 emesso a seguito di verifica fiscale svolta presso una società operante nella locazione di natanti. L’Ufficio recuperava a tassazione maggior reddito ai fini IRES per costi ritenuti non inerenti, costi documentati da fatture per operazioni inesistenti, spese per carburante prive di idonea documentazione e, inoltre, sulla base di indagini bancarie sui conti della società e di alcuni soci. La società impugnava l’atto davanti al giudice tributario, ottenendo accoglimento in primo grado; l’Agenzia proponeva appello e la CTR riformava la decisione, ritenendo legittimi i recuperi. In cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione delle norme sul divieto di domande/eccezioni nuove in appello nel processo tributario, sostenendo che l’Ufficio avesse ampliato tardivamente le proprie difese; 2) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi, contestando l’esclusione dell’inerenza delle spese per carburante destinate ai natanti; 3) violazione delle norme sull’onere della prova e sui poteri di accertamento bancario, contestando la riferibilità ai soci di conti correnti e la mancata valutazione di giustificativi di specifiche movimentazioni; 4) violazione delle norme sulla tassazione dei redditi di partecipazione, per omessa pronuncia sulla reale quota di partecipazione societaria del socio. La società, inoltre, depositava istanza di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater), che però non risultava documentalmente riferibile con certezza all’atto oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato sopravvenuta l’inammissibilità del ricorso della società per difetto di interesse, in ragione dell’adesione alla definizione agevolata non contestata dall’Agenzia. Quanto al ricorso del socio, ha rigettato il primo e il secondo motivo; ha accolto il terzo motivo nei limiti in cui la CTR aveva omesso di valutare analiticamente la documentazione giustificativa prodotta per alcune movimentazioni bancarie; ha accolto anche il quarto motivo per omessa pronuncia sulla reale entità della partecipazione sociale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame sui punti accolti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità tra socio e Ufficio.
Norme richiamate
Il divieto di domande nuove in appello nel processo tributario opera in relazione alla modifica della pretesa impositiva e non impedisce all’Ufficio di svolgere mere precisazioni o puntualizzazioni difensive che non mutino petitum e causa petendi dell’atto impugnato.
Il contribuente deve dimostrare l’inerenza del costo all’attività d’impresa; per il carburante destinato a natanti la fattura deve contenere elementi idonei a collegare la spesa al mezzo impiegato, altrimenti il costo non è deducibile.
art. 1 d.P.R. n. 444/1997
Richiamato come norma rilevante per la documentazione delle spese di carburante.
L’onere di provare l’inerenza del costo e, nei rapporti di accertamento bancario, l’estraneità delle movimentazioni a fatti imponibili grava sul contribuente secondo la ripartizione probatoria applicata dalla Corte.
Il giudice di merito deve valutare le prove secondo il loro contenuto, ma, quando il contribuente offre prova analitica delle movimentazioni bancarie, la valutazione deve essere altrettanto analitica e specifica.
Richiamato in tema di poteri istruttori e valutazione della prova nel processo tributario.
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione a favore dell’Ufficio; il contribuente deve superarla con prova analitica delle singole operazioni.
Consente l’utilizzo delle risultanze dei conti correnti bancari nell’accertamento, con presunzione superabile dal contribuente tramite prova contraria analitica.
artt. 47, 115 e 116 d.P.R. n. 917/1986
Richiamati dal ricorrente per la questione relativa alla misura della partecipazione societaria e ai riflessi reddituali, su cui la CTR ha omesso di pronunciarsi.
art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel rapporto tra società e Ufficio le spese del grado restano a carico di chi le ha anticipate in caso di definizione agevolata/costante sopravvenuta inammissibilità.
art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022
La domanda di definizione agevolata è stata considerata causa di sopravvenuta carenza di interesse della società, pur in assenza di piena prova documentale della coincidenza tra cartella definita e avviso oggetto di causa.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’Amministrazione finanziaria non può mutare in appello i termini sostanziali della pretesa impositiva, ma può svolgere mere precisazioni difensive se restano invariati i presupposti di fatto e di diritto già posti nell’atto impugnato.
- La deducibilità dei costi di carburante presuppone che la documentazione contenga elementi idonei a collegare in modo specifico la spesa al bene strumentale utilizzato nell’impresa; non basta l’astratta attinenza dell’acquisto all’attività svolta.
- In materia di accertamenti bancari, le movimentazioni sui conti intestati ai soci di società a ristretta base sociale possono essere imputate alla società sulla base di presunzioni, salva la prova contraria del contribuente.
- Quando il contribuente fornisce prova documentale analitica per singole operazioni bancarie, il giudice deve valutare tale prova in modo analitico e puntuale, motivando specificamente sul superamento o meno della presunzione fiscale.
- Nel giudizio tributario il giudice deve pronunciarsi espressamente sulle questioni decis decisive riproposte in appello; l’omessa pronuncia su un profilo fattuale rilevante integra vizio deducibile in cassazione.
- La definizione agevolata del carico può determinare la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della parte che vi abbia aderito, senza incidere necessariamente sulle altre posizioni processuali autonome.
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