Cassazione Civile, Ordinanza n. 27876/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente ha impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato un avviso di accertamento per Tarsu/Tia 2012 emesso dal Comune. Con il primo motivo ha denunciato violazione della disciplina sulla motivazione degli avvisi di accertamento e degli atti richiamati, sostenendo che l’atto fosse motivato solo con riferimento alla superficie tassata e a un prospetto tariffario incomprensibile, senza trascrizione, allegazione o previa notifica delle delibere tariffarie applicate. Con il secondo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto devoluta al giudice amministrativo la questione della illegittimità della delibera tariffaria, deducendo invece che il giudice tributario avrebbe dovuto disapplicare incidentalmente l’atto amministrativo generale. Con il terzo motivo ha contestato la legittimità dell’avviso perché notificato direttamente dal Comune, nonostante l’affidamento del servizio di gestione e riscossione a una società terza, assumendo che la disciplina transitoria invocata imponesse che l’accertamento e la riscossione fossero esercitati dal gestore.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la CTR si era uniformata a un orientamento consolidato secondo cui l’obbligo di allegazione ex art. 7 Statuto del contribuente riguarda gli atti che costituiscono la motivazione della pretesa, non gli atti normativi o regolamentari presupposti, conoscibili legalmente dal contribuente; ha inoltre rilevato che le delibere comunali, soggette a pubblicazione legale, si presumono conosciute. Sul secondo motivo ha affermato che, pur essendo errata l’idea che la questione dovesse essere portata solo al giudice amministrativo, la censura non poteva essere accolta perché la delibera tariffaria risultava comunque ratificata dal consiglio comunale, con conseguente irrilevanza pratica del vizio dedotto. Sul terzo motivo ha chiarito che la norma invocata sulla tariffa affidata al gestore riguarda l’applicazione e fatturazione del servizio, non impedisce all’ente impositore di accertare il mancato versamento e di emettere direttamente l’avviso, in difetto di espresso divieto. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 162, L. 296/2006
richiamato come norma sulla motivazione e sugli avvisi di accertamento in materia di tributi locali, coordinata con l’art. 7 dello Statuto del contribuente.
"l'onere di allegazione ... dell'altro atto richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento ... ha riferimento agli atti che rappresentano ... la motivazione della pretesa tributaria ... e non agli atti di carattere normativo o regolamentare"
l’obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati che integrano la motivazione della pretesa, non le fonti regolamentari o normative che legittimano il potere impositivo.
richiamato dalla parte ricorrente sul requisito di motivazione degli atti amministrativi, senza accoglimento della censura.
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione al diritto di difesa, senza rilievo decisivo nella decisione.
"il giudice tributario [ha] il potere-dovere di valutare incidentalmente la legittimità dell'atto amministrativo generale in vista della sua eventuale disapplicazione"
il giudice tributario può disapplicare incidentalmente l’atto amministrativo illegittimo ai fini della decisione tributaria.
art. 49 d.lgs. 22/1997
"la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare"
la disposizione riguarda l’applicazione della tariffa e la fatturazione del servizio da parte del gestore, ma non esclude il potere dell’ente impositore di accertare il mancato pagamento e di emettere l’avviso.
la pubblicazione delle delibere comunali è obbligo di legge e la loro avvenuta pubblicazione può presumersi.
richiamato dalla parte ricorrente nel tentativo di sostenere l’ultrattività della disciplina precedente sulla tariffa e sulla riscossione.
richiamato dalla parte ricorrente in combinato con la disciplina transitoria, senza effetto decisivo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di tributi locali, l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa; l’obbligo di allegazione riguarda gli atti che costituiscono la motivazione dell’atto impositivo, non le delibere o i regolamenti che hanno natura normativa o generale e sono conosciuti per legge.
- Le delibere comunali a contenuto generale non devono essere motivate come gli atti individuali e la loro conoscenza legale può essere presunta, senza necessità di specifica allegazione all’avviso di accertamento.
- Il giudice tributario può valutare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi generali ai fini della loro eventuale disapplicazione; tuttavia la censura non è utile se, nel caso concreto, l’atto risulta comunque validamente ratificato o sanato secondo il diritto applicabile.
- L’affidamento a un soggetto gestore dell’applicazione della tariffa non comporta, in assenza di espresso divieto, il venir meno del potere dell’ente impositore di accertare il mancato pagamento e di emettere direttamente l’avviso di accertamento.
- Quando la parte ricorrente non offre elementi idonei a scalfire un orientamento giurisprudenziale consolidato, il motivo di ricorso non può essere accolto.
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