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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32030/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione emesso per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali. La società contribuente aveva presentato, il 21 aprile 2017, istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016, sostenendo poi in giudizio che il credito fosse prescritto e contestando anche la validità delle notifiche delle cartelle risalenti agli anni 2001 e 2003. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società; la CTR Lombardia aveva rigettato l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo che l'istanza di rottamazione non costituisse né riconoscimento del debito né rinuncia alla prescrizione e che, in ogni caso, il credito fosse prescritto. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2397 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso che l'istanza di definizione agevolata integrasse un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. La società ha resistito con controricorso, anche eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia perché non conforme ai principi secondo cui la domanda di rateizzazione/definizione agevolata del debito, anche se formulata con riserva dei diritti nascenti da giudizi pendenti, integra un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. e risulta incompatibile con l'allegazione di mancata notifica delle cartelle. È stata inoltre rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2397 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, ma nel testo non emerge una specifica interpretazione della norma da parte della Corte; il riferimento appare verosimilmente materiale/erroneo rispetto alla questione decisa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento dell'altrui diritto ha effetto interruttivo della prescrizione; può essere espresso o tacito e consistere anche in un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

  • art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016

    Norma sulla definizione agevolata richiamata per qualificare l'istanza presentata dal contribuente come richiesta di rottamazione/agevolazione del debito.

  • legge n. 225 del 2016

    Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata nel contesto della definizione agevolata.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato per disattendere l'eccezione di inammissibilità, poiché il ricorso sollevava una questione non già definita in senso preclusivo rispetto all'orientamento della Corte.

  • art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998

    Richiamato nei precedenti in tema di rateizzazione del debito contributivo, per affermare che il pagamento rateale può integrare riconoscimento del debito.

  • art. 10, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato per definire il ruolo dell'iscrizione a ruolo come elenco dei debitori e delle somme dovute.

  • art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992

    Richiamato per collegare la conoscenza della cartella di pagamento alla sua notificazione e alla decorrenza dei termini di impugnazione.

Massime di principio

  • La domanda di rateizzazione o di definizione agevolata del debito, presentata dal debitore, integra normalmente un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. e interrompe la prescrizione, anche se accompagnata da formule di riserva sui diritti azionati in giudizio.
  • Il riconoscimento del diritto non ha natura negoziale né richiede necessariamente una dichiarazione espressa: può risultare anche da un comportamento concludente oggettivamente incompatibile con la volontà di negare il credito.
  • In materia di riscossione tributaria, la richiesta di rateazione o rottamazione è incompatibile con l'allegazione di non avere avuto conoscenza delle cartelle cui il debito si riferisce, poiché presuppone la consapevolezza del debito iscritto a ruolo.
  • Quando il giudice di merito esclude l'efficacia ricognitiva di una richiesta di definizione agevolata in contrasto con l'orientamento consolidato, la relativa decisione è cassabile per violazione di legge.
  • L'istanza di definizione agevolata non equivale necessariamente ad acquiescenza definitiva alla pretesa, ma produce comunque l'effetto interruttivo della prescrizione del credito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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