Cassazione Civile, Ordinanza n. 32808/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento per euro 1.785,42, fondata su una pregressa cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica regionale per gli anni 2005/2006 e TARSU per l'anno 2009. Il giudice tributario di appello aveva ritenuto regolare la notifica della cartella presupposta e, per tale ragione, aveva dichiarato inammissibili le censure del contribuente contro la pretesa tributaria sottostante (prescrizione, decadenza, interessi), ritenendole tardive perché attinenti a un atto presupposto ritualmente notificato. Inoltre aveva applicato il raddoppio del contributo unificato per asserita temerarietà dell'appello. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prova documentale e sulla notifica, sostenendo che, avendo disconosciuto i documenti prodotti dall'agente della riscossione, il giudice avrebbe dovuto pretendere gli originali e non poteva ritenere valida la notifica sulla base di una copia con sottoscrizione illeggibile e priva di chiara identificazione del consegnatario; 2) violazione delle norme del processo tributario, sostenendo che non poteva essere preclusa l'impugnazione dell'intimazione con eccezioni riferite alla cartella presupposta; 3) violazione della norma sul raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura non si applicherebbe al giudizio tributario di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la valutazione del giudice di merito sulla regolarità della notifica della cartella e sulla conseguente inammissibilità delle censure dirette a contestare vizi della cartella stessa in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il raddoppio del contributo unificato non si applica al giudizio tributario di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale statuizione e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato insussistente l'obbligo del contribuente di versare il doppio contributo unificato; il resto della decisione è stato confermato. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
L'avviso di ricevimento e gli atti attestativi dell'ufficiale postale hanno efficacia probatoria di atto pubblico nei limiti delle attestazioni compiute dal pubblico ufficiale.
La copia meccanica o riprodotta di un documento può essere oggetto di contestazione, ma la parte deve dedurre specifiche difformità per ridurne l'efficacia probatoria.
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere chiaro, specifico e inequivoco; contestazioni generiche o di stile sono inefficaci.
art. 23, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla produzione documentale informatica, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
È stata la base formale dei motivi di ricorso denunciati dal contribuente.
art. 2, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nel secondo motivo per sostenere l'errore sulla preclusione delle eccezioni di merito.
art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel secondo motivo in tema di riscossione e intimazione di pagamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte afferma che non trova applicazione ai giudizi tributari di merito; può invece operare nel giudizio di legittimità solo nei limiti compatibili con la natura del processo di cassazione.
art. 76 d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in L. 23 luglio 2021, n. 106
Norma richiamata per il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione all'originaria società concessionaria.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica della cartella può essere eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si applicano le regole del servizio postale ordinario e la prova è data dall'avviso di ricevimento/relata con il numero identificativo della cartella.
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato solo per contrapporre la disciplina ordinaria della notifica tramite raccomandata ex art. 26 d.P.R. 602/1973 alla più rigorosa disciplina degli atti giudiziari.
La ricezione dell'atto all'indirizzo del destinatario comporta presunzione di conoscenza, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ogni atto impugnabile può essere censurato solo per vizi propri, salvo che l'atto presupposto non sia stato notificato.
artt. 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati per affermare la tardività delle censure sul merito della pretesa quando la cartella presupposta è stata regolarmente notificata.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di decidere nel merito, senza rinvio, sulla sola statuizione relativa al doppio contributo unificato.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per affermare la cognizione del giudice tributario sulle controversie relative al contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la prova del perfezionamento può essere data mediante la produzione dell'avviso di ricevimento o della relata recante il numero identificativo della cartella, senza necessità di depositare anche l'originale della cartella, salvo contestazione specifica della conformità della copia all'originale.
- Il disconoscimento della copia fotostatica di un documento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non può risolversi in formule generiche o di stile: deve indicare in modo chiaro e circostanziato le difformità tra copia e originale, altrimenti la copia conserva piena efficacia probatoria.
- Quando la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e non è stata tempestivamente impugnata, l'opposizione all'intimazione di pagamento non può essere utilizzata per far valere vizi della cartella presupposta o della pretesa tributaria già cristallizzata.
- La notifica semplificata della cartella tramite posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973 si perfeziona con la ricezione al domicilio del destinatario, applicandosi la disciplina del servizio postale ordinario; l'assenza delle generalità del consegnatario o l'illeggibilità della firma non incide di per sé sulla validità della notifica.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni infondate o inammissibili non si estende al giudizio tributario di merito, trattandosi di misura sanzionatoria di stretta interpretazione, mentre la diversa questione può essere scrutinata nel giudizio di legittimità nei limiti della disciplina processuale applicabile.
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