Cassazione Civile, Ordinanza n. 18504/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con i quali l'Ufficio ha rideterminato il reddito imponibile del contribuente sulla base di movimentazioni bancarie in entrata ritenute non giustificate e, inoltre, ha qualificato come redditi di capitale alcune somme collegate a finanziamenti effettuati verso una società rumena a socio unico del medesimo contribuente. In primo grado gli avvisi erano stati annullati, ma la decisione è stata riformata in appello, con conferma della legittimità degli accertamenti. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sull'accertamento bancario e sull'onere della prova, sostenendo che tale accertamento sarebbe stato utilizzabile solo come extrema ratio, che il suo reddito era congruo rispetto al redditometro e che i versamenti derivavano in realtà da proventi di due società di persone di cui era socio, incassati e poi ripartiti tra i soci. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sui redditi di capitale e sugli investimenti esteri, contestando che i finanziamenti alla società rumena potessero essere considerati fruttiferi, trattandosi di società da lui partecipata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto all'accertamento bancario, ha ribadito che i versamenti sui conti correnti fanno presumere la riferibilità a redditi imponibili e che grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria analitica, non essendo sufficiente una difesa generica o per categorie. Ha ritenuto irrilevanti sia il richiamo alla congruità redditometrica, perché non si trattava di accertamento sintetico, sia l'asserita provenienza delle somme da società di persone, per mancanza di prova del collegamento con i versamenti contestati. Quanto al secondo motivo, ha osservato che il contribuente non aveva compilato il quadro RW e non aveva documentato l'infruttuosità dei finanziamenti all'estero; pertanto le somme sono state correttamente trattate come redditi di capitale prodotti all'estero. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie del contribuente fondano una presunzione legale relativa di riferibilità a redditi imponibili; la prova contraria grava sul contribuente e deve essere analitica e specifica.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le richieste e le acquisizioni di dati bancari non violano il diritto di difesa, potendo il contribuente fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti in sede amministrativa e giurisdizionale.
L'onere probatorio è invertito in presenza di accertamento bancario: l'Amministrazione assolve al proprio onere mediante i dati dei conti, mentre il contribuente deve dimostrare l'estraneità delle somme a operazioni imponibili.
La prova contraria può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, purché supportate da fatti noti specifici, gravi, precisi e concordanti.
Le presunzioni semplici devono essere valutate in modo analitico e non per categorie generiche; il giudice deve correlare ogni indizio ai singoli movimenti bancari.
art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le somme qualificate come frutto economico di finanziamenti esteri sono state considerate redditi di capitale prodotti all'estero.
art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
Disciplina gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria da indicare in dichiarazione; la mancata indicazione rileva ai fini della presunzione di fruttuosità.
art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
"si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia"
Gli investimenti esteri e le attività finanziarie estere non dichiarati si presumono fruttiferi, salvo prova contraria del contribuente.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato solo per distinguere l'accertamento sintetico dal diverso accertamento mediante indagini bancarie, ritenuto nel caso di specie.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, i versamenti sui conti del contribuente legittimano una presunzione legale relativa di redditività, che può essere superata solo con prova contraria specifica e analitica riferita a ciascuna operazione contestata.
- La prova contraria all'accertamento bancario può essere data anche per presunzioni semplici, ma il giudice deve valutarle in modo puntuale, correlando ogni indizio ai singoli movimenti e non mediante valutazioni cumulative o generiche.
- La congruità del reddito rispetto a parametri sintetici non è rilevante quando l'atto impositivo si fonda su accertamento bancario e non su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
- Chi contesta la qualificazione di somme come redditi di capitale derivanti da investimenti esteri deve dimostrare l'infruttuosità dell'investimento o l'inesistenza del presupposto della presunzione; la mancata compilazione del quadro RW rafforza la presunzione di fruttuosità.
- Quando il contribuente non fornisce prova idonea della diversa provenienza o della non imponibilità delle somme, la presunzione fiscale resta integra e l'accertamento deve essere confermato.
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